Sentenza del 24/02/2017 n. 685 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'accertamento fondato sullo studio di settore TG69U, con il quale l'Amministrazione aveva ritenuto non congrui i ricavi dichiarati per il 2007, pari a 75.767 euro, accertando maggiori ricavi per 45.061 euro e i conseguenti importi dovuti per Irpef, addizionali, Irap, Iva, contributi INPS e sanzioni. Ha contestato l'applicazione automatica dello studio di settore, deducendo la cessazione dell'attività nel 2008, la crisi del comparto edilizio siciliano e la concreta natura e localizzazione dell'attività, non coincidente con la costruzione di edifici secondo i presupposti dello studio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato integralmente l'avviso di accertamento. Ha rilevato che l'Agenzia si era basata sul solo scostamento dagli studi di settore, senza fornire ulteriori elementi concreti né dimostrare adeguatamente l'applicabilità dello standard alla situazione effettiva della contribuente. La cessazione dell'attività al 31 dicembre 2008 è stata ritenuta, da sola, causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore per il 2007. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata a pagare le spese dei due gradi di giudizio, liquidate in complessivi 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Principio di capacità contributiva
L'accertamento deve riflettere la reale e concreta capacità contributiva del soggetto; lo scostamento dallo studio di settore non può determinare automaticamente la rettifica del reddito.
Studi di settore e accertamento standardizzato
Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e strumenti di ricostruzione statistica della normale redditività. La loro gravità, precisione e concordanza deriva dal contraddittorio e dalla verifica della loro concreta applicabilità, non dal mero scostamento.
Cassazione, Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635
L'avviso deve essere preceduto dal contraddittorio e deve motivare l'adeguamento dello studio alla realtà del contribuente; non è sufficiente il semplice richiamo allo scostamento dai valori standard.
Cassazione, 30 marzo 2016, n. 6114
Il contribuente può fornire in giudizio qualsiasi prova idonea a dimostrare l'inapplicabilità dello standard o la diversa realtà economica dell'impresa. Il giudice deve valutare sia la prova dell'Amministrazione sia la controprova del contribuente.
Cassazione, 31 agosto 2010, n. 18941
La crisi di un settore economico può giustificare ricavi inferiori a quelli risultanti dallo studio di settore; in tale situazione l'Amministrazione deve sostenere l'accertamento con ulteriori elementi concreti.
Massime di principio
- Gli studi di settore non possono essere applicati in modo automatico: lo scostamento rispetto ai ricavi standard è soltanto un indizio e deve essere integrato da ulteriori elementi concreti.
- Il contraddittorio con il contribuente deve essere effettivo e l'ufficio deve spiegare perché le giustificazioni ricevute non siano condivisibili; una motivazione meramente formale può compromettere la validità dell'accertamento.
- Il contribuente può dimostrare anche in giudizio, con documenti, presunzioni e circostanze oggettive, che la propria impresa operava in condizioni diverse da quelle statisticamente considerate dallo studio.
- La cessazione dell'attività, le difficoltà economiche del settore, la particolare localizzazione territoriale, la concorrenza e la concreta tipologia dell'attività possono rendere inapplicabile o inattendibile il risultato dello studio di settore.
- In situazioni analoghe, l'Amministrazione deve dimostrare sia la corretta selezione dello studio applicato sia la sua compatibilità con la specifica realtà aziendale e con il periodo d'imposta contestato.
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