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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12358/2021 del 10/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sull'obbligo di iscrizione all'INPS Gestione separata per prestazioni svolte dall'avv. Pallesca. La Corte d'appello di Bari aveva escluso l'obbligo di iscrizione per i periodi in cui il professionista aveva percepito redditi inferiori alla soglia di euro 5.000, ritenendo tale circostanza elemento indiziario della natura occasionale dell'attività; l'INPS ha impugnato tale valutazione sostenendo che la Corte non avrebbe adeguatamente considerato ulteriori elementi (accensione della partita IVA e mancato inserimento del reddito tra i redditi diversi) che indicherebbero carattere abituale dell'attività e quindi obbligo di iscrizione e contribuzione.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si fonda sul requisito dell'abitualità dell'attività professionale (anche se non esclusiva) e che la soglia di euro 5.000 rileva come presupposto per l'assoggettamento di attività occasionali. Ha precisato che elementi quali iscrizione all'albo, partita IVA o dichiarazioni fiscali costituiscono presunzioni (praesumptio hominis) utili per accertare l'abitualità ma non presunzioni iuris et de iure: non sono conclusivi e sono valutabili nel complesso degli elementi di fatto. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto l'indizio del reddito annuo inferiore alla soglia decisivo e l'INPS non ha dimostrato in quale fase e con quali prove fossero emersi gli ulteriori elementi richiamati; quindi il ricorso è inammissibile o infondato e viene respinto. Il ricorso incidentale del resistente è stato assorbito. Condanna dell'INPS al pagamento delle spese di giudizio e liquidazione dei compensi secondo il dispositivo.

Norme richiamate

  • Legge n. 335/1995

    Prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; la Corte interpreta il requisito dell'abitualità come criterio fattuale da accertare, non automaticamente desumibile dall'iscrizione ad albo o da altri elementi formali.

  • Decreto-legge n. 269/2003 (conv. in L. n. 326/2003)

    Stabilisce che l'attività di lavoro autonomo occasionale comporta assoggettamento alla Gestione separata solo se il reddito annuo supera euro 5.000; la Corte ne deduce che la soglia è presupposto per le occasionali ma non sostituisce l'accertamento dell'abitualità.

  • Decreto-legge n. 98/2011 (conv. in L. n. 111/2011)

    Autentica l'interpretazione dell'art. 2, comma 26 L. 335/1995; la Corte richiama tale norma per confermare che l'obbligo di iscrizione riguarda chi esercita abitualmente la professione e che la soglia di euro 5.000 riguarda le prestazioni occasionali.

  • Decreto legislativo n. 276/2003

    art. 61, comma 3 e art. 69-bis, comma 3

    Sono disposizioni che operano specifiche regole di favore nei rapporti tra parti e ai fini fiscali (esclusioni dalla disciplina di lavoro subordinato e dalla presunzione di continuità), ma non producono una presunzione assoluta (iuris et de iure) sulla natura abituale dell'attività ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. S.U. n. 3240/2010 e successive pronunce (es. Cass. n. 32167/2018, nn. 519/2019, 317/2020, 1827/2020, 477-478/2021)

    Confermano il principio che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata riguarda l'esercizio abituale della professione; la giurisprudenza costituisce indirizzo secondo cui gli elementi formali (iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali) sono presunzioni utili ma non insuperabili.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si fonda sul requisito dell'abitualità dell'attività professionale e non esclusivamente sull'esistenza di un'iscrizione ad albo o di una partita IVA.
  • Il superamento della soglia di euro 5.000 annui è il criterio che rende assoggettabile alla Gestione separata un'attività occasionale; se il reddito è inferiore alla soglia, questo costituisce un elemento indiziario (non decisivo) di occasionalità.
  • Iscrizione all'albo, partita IVA, e modalità di dichiarazione fiscale sono presunzioni (praesumptiones) valutabili nel complesso ma non creano una presunzione legale assoluta di abitualità.
  • Spetta all'INPS (o a chi contesta la natura occasionale) fornire prove concrete e indicare dove, nel processo, tali elementi siano stati dibattuti e documentati; omissioni probatorie possono condurre al rigetto dell'azione.
  • Le norme del d.lgs. 276/2003 (art. 61 e 69-bis) operano in ambiti specifici (rapporti di lavoro e fiscale) e non possono essere interpretate come sovrapponibili alle regole di iscrizione previdenziale creando presunzioni iuris et de iure.
  • In casi simili è prudente valutare il quadro probatorio nel suo insieme: frequenza e continuità delle prestazioni, organizzazione dell'attività, strumenti professionali, dichiarazioni fiscali e soglie di reddito; nessun elemento isolato è necessariamente decisivo.

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