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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12344/2021 del 10/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

ANSA ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato la collaborazione di Laura De Santi, riconoscendole la qualifica di "redattore corrispondente dall'estero" per determinati periodi e condannando ANSA al pagamento delle differenze retributive, TFR, rivalutazione, interessi e contributi previdenziali. ANSA contestava, tra l'altro, l'applicabilità della legge italiana (sostenendo l'applicazione della legge algerina), la valutazione probatoria sulla natura subordinata della prestazione, la prescrizione dei crediti, e l'interpretazione delle norme professionali giornalistiche (iscrizione all'Albo dei professionisti). De Santi ha resistito e ha proposto ricorso incidentale chiedendo, in diversa misura, la tutela del reintegro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto da ANSA sia il ricorso incidentale di De Santi, confermando la motivazione della Corte d'appello. I punti essenziali confermati sono: (1) l'applicazione della legge italiana è stata ritenuta lecita perché l'eventuale applicazione della legge algerina sarebbe contraria all'ordine pubblico internazionale in quanto non garantirebbe tutele fondamentali richieste dall'ordinamento italiano (es. tutela contro licenziamenti per ragioni organizzative e principio di retribuzione proporzionata - art.36 Cost.); (2) pur riconoscendo la natura subordinata e l'inquadramento di fatto come redattore corrispondente dall'estero per il periodo indicato, la Corte ha condiviso che l'assenza dell'iscrizione all'Albo dei giornalisti "professionisti" rende il rapporto nullo per violazione di norma imperativa con applicazione dell'art. 2126 c.c.: ciò produce il diritto alle differenze retributive e ai relativi effetti economici per il periodo di esecuzione ma esclude la reintegra; (3) sono stati respinti i rilievi di ANSA relativi a prescrizione, valutazione probatoria e conteggi economici. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2126 cod. civ.

    Applicata nella fattispecie perché il rapporto giornalistico è stato ritenuto nullo per violazione di norma imperativa (iscrizione richiesta per la qualifica di redattore corrispondente da capitale estera). Produce effetti economici per il periodo di effettiva esecuzione del rapporto: differenze retributive, TFR, rivalutazione e contributi. Non consente la reintegra quando il contratto è nullo.

  • legge n. 218 del 1995, art. 16

    "La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico"

    Il giudice italiano può escludere l'applicazione della legge straniera se i suoi effetti contravvengono all'ordine pubblico internazionale, inteso come insieme di principi fondamentali e tutele minime (inclusi diritti costituzionali e garanzie fondamentali del lavoratore).

  • legge n. 218 del 1995, art. 57 (richiamo alla Convenzione di Roma)

    Per le obbligazioni contrattuali si applica il criterio della Convenzione di Roma; tuttavia la stessa consente di escludere l'applicazione della legge designata se manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

  • Convenzione di Roma (9 giugno 1980), principio sull'ordine pubblico

    "L'applicazione di una norma della legge designata della presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro"

    Conferma il principio secondo cui l'applicazione della legge straniera è subordinata al rispetto dell'ordine pubblico internazionale; la Corte ha ritenuto che la legge algerina non garantisse tutele minime compatibili con tale ordine pubblico.

  • Art. 5 CNLG (Contratto Nazionale Lavoro Giornalistico)

    Stabilisce che per gli uffici di corrispondenza dalle capitali estere è obbligatoria l'assunzione di giornalisti qualificati come professionisti e che a tali giornalisti spetta la qualifica di redattore; la Corte ha interpretato tale norma come requisito imperativo per l'inquadramento del corrispondente da capitale estera.

  • Art. 36 CNLG

    Regola l'idoneità delle iscrizioni (pubblicisti) in alcune redazioni decentrate; la Corte ha ritenuto necessario coordinare art.36 con art.5 e ha escluso la possibilità che l'iscrizione come pubblicista o praticante valga per la posizione di corrispondente da capitale estera.

  • Art. 35 legge n. 416/1981 e art. 76 legge n. 388/2000

    Citati come disposizioni che non derogano al requisito del CNLG per la qualifica di corrispondente da capitale estera: le norme che consentono rapporti subordinati per pubblicisti non estendono automaticamente il permesso alle posizioni di corrispondente in capitali estere.

  • Art. 36 Cost.

    Riferito come principio costituzionale (retribuzione proporzionata e sufficiente) che integra i parametri dell'ordine pubblico internazionale e giustifica l'esclusione dell'applicazione della legge straniera se questa non garantisce una retribuzione equa.

Massime di principio

  • Se un rapporto di lavoro è svolto all'estero ma la legge straniera non garantisce tutele fondamentali previste dall'ordinamento italiano (o dalla Carta dei diritti UE), il giudice italiano può escluderne l'applicazione per contrasto con l'ordine pubblico internazionale.
  • Per il lavoro giornalistico la disciplina collettiva (CNLG) può contenere requisiti imperativi: per le corrispondenze dalle capitali estere è obbligatoria l'assunzione di giornalisti "professionisti"; la mancanza di tale requisito può rendere il contratto nullo.
  • La nullità del contratto per violazione di norma imperativa non impedisce il riconoscimento delle prestazioni economiche effettivamente svolte: si applica l'art. 2126 c.c. (diritto alle differenze retributive e altri effetti economici per il tempo in cui il rapporto è stato eseguito), ma esclude la reintegra.
  • La qualificazione formale del rapporto (contratto autonomo vs subordinato) può essere disconosciuta dal giudice sulla base delle risultanze probatorie: valutazione delle prove e apprezzamento dei fatti sono riservati al merito e difficilmente rivedibili in cassazione salvo vizi logici o giuridici gravi.
  • Il termine di prescrizione dei crediti lavorativi può essere interrotto da una richiesta documentata (es. lettera di domanda), rendendo non decisiva l'argomentazione sul regime della tutela reale salvo prova contraria della stabilità psicologica di "metus" del lavoratore.
  • Nelle controversie internazionali di lavoro il giudice deve bilanciare il principio di libertà delle parti nella scelta della legge applicabile con il limite dell'ordine pubblico, inteso in senso sostanziale (tutele fondamentali del lavoratore e principi costituzionali).

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