Cassazione Civile, Sentenza n. 12345/2021 del 10/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava la pretesa della Castagnoli di ottenere l'indennità di anzianità ex art. 13 L. n. 70/1975 calcolata sulla complessiva anzianità senza frazionamenti per il periodo prestato al Ministero prima del passaggio al CRA; il CRA impugnava la decisione di merito che gli aveva condannato al pagamento di €80.377,43 sostenendo, tra l'altro, la frazionabilità dell'anzianità in caso di trasferimento e deducendo profili di diritto applicabile alla mobilità ex lege
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso incidentale proposti da Marisa Castagnoli, ritenendo inammissibile per tardività l'appello proposto dal CRA: i funzionari che avevano costituito il CRA in primo grado non avevano validamente eletto domicilio nella circoscrizione del Tribunale di Firenze e l'indirizzo PEC indicato ('posta-certificata@pec.aruba.it') non era idoneo a costituire domicilio digitale processuale in quanto non corrispondente all'indirizzo registrato nei pubblici elenchi (ReGIndE/registro PA). Ne è conseguito che l'appello non poteva essere proseguito, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3 c.p.c., con conferma implicita della decisione di primo grado favorevole a Castagnoli; il CRA è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 Legge n. 70/1975
Norma di riferimento per l'indennità di anzianità applicata al rapporto; la decisione di merito aveva riconosciuto il trattamento sulla complessiva anzianità, ma la Cassazione non è entrata nel merito essendosi pronunciata sull'inammissibilità dell'appello
d.lgs. n. 454/1999 e disposizioni sulla mobilità
Richiamate dalle parti per definire se la vicenda fosse mobilità volontaria o trasferimento ex lege; la Cassazione non ha risolto il profilo sostanziale perché ha deciso per l'inammissibilità processuale dell'appello
art. 417-bis c.p.c.
Richiama la possibilità per le pubbliche amministrazioni di costituirsi in giudizio tramite propri funzionari; la Corte sottolinea che, quando ciò avviene, grava sui funzionari l'obbligo di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934
art. 82 R.D. n. 37/1934
Configurato come norma che obbliga all'elezione di domicilio da parte di chi rappresenta enti non statali con propri funzionari; in mancanza, le notificazioni presso la cancelleria sono valide ai fini del decorso del termine breve
disciplina PEC (art. 125 c.p.c. modificato; d.l. 138/2011 conv. L. 148/2011; L. 183/2011; d.l. 179/2012 conv. L. 221/2012)
La Corte distingue tra il caso del difensore (per il quale l'indirizzo PEC comunicato all'Ordine e registrato è rilevante) e il funzionario che rappresenta l'ente: le norme che rendono obbligatoria la PEC per il difensore non si estendono automaticamente al funzionario; inoltre è necessario che l'indirizzo PEC sia registrato nei pubblici registri per essere idoneo come domicilio digitale processuale
d.m. n. 44/2011 (ReGIndE, art. 7) e dl. 179/2012 art. 16, comma 12 (registro PA)
Perché un indirizzo PEC sia valido come domicilio digitale processuale deve risultare dai registri pubblici (ReGIndE o registro PA); un indirizzo PEC indicato in atti ma non censito nei registri non determina la decorrenza del termine breve per l'impugnazione
art. 326 c.p.c.
Norma sui termini di impugnazione: la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività ex art. 326 c.p.c. dato che la notificazione era avvenuta alla cancelleria e non era stata validamente eletta altra domiciliazione
art. 382, comma 3 c.p.c.
Applicata per cassare la sentenza impugnata senza rinvio perché il giudizio d'appello non poteva essere proseguito
Massime di principio
- Quando un ente o una pubblica amministrazione si costituisce in giudizio tramite propri funzionari, quei funzionari devono eletto domicilio processuale nella circoscrizione del giudice; in mancanza, le notificazioni effettuate presso la cancelleria del giudice sono valide e fanno decorrere i termini di impugnazione
- L'indicazione di un indirizzo PEC in atti non coincide automaticamente con un "domicilio digitale" valido ai fini processuali: è necessario che l'indirizzo PEC sia registrato negli elenchi pubblici competenti (ReGIndE o registro PA) per essere idoneo a determinare la decorrenza dei termini brevi
- Le norme che rendono obbligatoria la PEC e disciplinano la domiciliazione digitale si applicano specificamente al difensore iscritto all'albo; i funzionari che rappresentano enti non sono assoggettati allo stesso meccanismo di registrazione e abilitazione del difensore
- In controversie simili, prima di proporre impugnazioni è essenziale verificare la correttezza formale delle notificazioni ricevute (luogo, destinatario, eventuale elezione di domicilio o PEC registrata) perché vizi formali nella notificazione possono determinare l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione avversaria
- Se si contesta la regolarità di una notifica via PEC, è importante accertare e documentare se l'indirizzo usato risulti o meno nei registri pubblici; la mera indicazione di una PEC in atti non è sufficiente a sanare una notifica irregolare
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