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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12426/2021 del 11/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, dirigenti sanitari non medici, avevano chiesto la rideterminazione del fondo per la retribuzione di risultato (art.61 CCNL 5.12.1996/CCNL 1994-1997) e il pagamento delle differenze retributive relative al periodo 1990-2008. Sostenevano che l'accordo regionale del 1992 non potesse ridurre la base di calcolo del fondo e che la quantificazione dovesse essere rielaborata secondo i criteri dell'art.67 DPR 270/1987 e dell'art.58 DPR 384/1990, chiedendo quindi il recupero delle somme decurtate dall'accordo regionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della Regione Toscana e ha rigettato il ricorso nei confronti della AUSL e della Gestione Liquidatoria. Il Collegio ha ritenuto legittimo il riferimento, per la determinazione delle quote storiche di riferimento, agli accordi regionali vigenti in azienda immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato, in coerenza con linterpretazione autentica del CCNL e con la tecnica normativa che aveva già fatto riferimento agli stanziamenti storici. Ha inoltre confermato lapplicazione della decurtazione prevista dalla legge n.537/1993. Le spese sono condannate nei confronti dei ricorrenti verso la Regione Toscana; tra AUSL e Gestione Liquidatoria le spese sono compensate per la novità del principio di diritto affermato.

Norme richiamate

  • CCNL 5 dicembre 1996 (CCNL area dirigenza sanitaria 1994/1997)

    art.61, comma 2, lettera a)

    Stabilisce che il nuovo fondo di retribuzione di risultato si costituisce dalla somma dei precedenti fondi di produttivita' (artt.57 e segg. DPR 384/1990) determinata per l'anno 1993 e decurtata secondo legge; la Corte interpreta il richiamo come riferito alle quote storiche originariamente determinate prima del passaggio al nuovo sistema, comprensive degli accordi regionali vigenti in azienda.

  • DPR 384/1990

    artt.57-58; art.61 (riferimenti al massimale e al calcolo delle produttivita')

    Fissa la disciplina dei fondi di produttivita' e i massimali; non impedisce per se' che accordi regionali validi prima del passaggio al nuovo sistema incidano sulla quantificazione delle quote storiche.

  • DPR 270/1987

    Prevedeva che in sede di accordo regionale fosse stabilita l'entita' del fondo; la Corte richiama la successione delle norme come base storica per la determinazione del fondo.

  • DPR 348/1983

    Introdusse il sistema delle incentivazioni e le regole di ripartizione e tetti di ore, costituendo il quadro storico da cui si e' poi evoluta la disciplina successiva.

  • Legge 24 dicembre 1993 n.537

    Prevede la decurtazione (applicata in causa) delle risorse del fondo fino al 30% rispetto a determinati stanziamenti storici; la Corte conferma l'applicazione della decurtazione.

  • D.L. 11 luglio 1992 n.333 (convertito)

    Limita gli importi attribuibili rispetto agli stanziamenti di bilancio dell'anno 1991; usato dalla Corte per dimostrare che la tecnica legislativa e contrattuale prende in considerazione stanziamenti o accordi storici aziendali.

  • Cass. SS.UU. sent. n.30222/2017

    massima delle Sezioni Unite

    Ha chiarito che la quota storica per l'ex categoria B deve essere determinata secondo il criterio del massimo spendibile (valore unitario del plus orario moltiplicato per il numero massimo di ore e per le unita' di personale registrate nel 1993), principio richiamato e tenuto in conto dalla Corte.

Massime di principio

  • Quando un contratto nazionale rinvia a quote storiche stabilite da disposizioni regolamentari, va considerato anche l'assetto negoziale regionale o aziendale vigente immediatamente prima del passaggio al nuovo regime se tale assetto ha storicamente determinato le stesse quote.
  • La formula 'quote storiche spettanti' si interpreta come riferimento a quanto originariamente determinato e spettante a ciascun ruolo, non a quanto effettivamente speso dalle aziende in un dato anno.
  • La quantificazione della quota storica per categorie di personale particolari puo' richiedere il criterio del massimo spendibile (tenendo conto di limiti di ore e valore unitario), non una semplice rilettura delle somme effettivamente corrisposte.
  • Accordi regionali intervenuti prima dell'entrata in vigore di un nuovo sistema retributivo possono incidere sulla base di calcolo del fondo se erano validi nellazienda immediatamente prima del cambiamento contrattuale; accordi successivi o in contrasto con competenze riservate possono invece non essere applicabili.
  • In contestazioni di natura contrattuale occorre specificare chiaramente i testi di accordi impugnati e i profili di violazione di norme o criteri ermeneutici per non incorrere in inammissibilita' o rigetto per difetto di specificita'.
  • La novita' interpretativa favorevole alla parte datoriale puo' giustificare la compensazione delle spese tra le controparti locali, mentre l'irrituale richiamo di un soggetto dichiarato privato di legittimazione passiva puo' comportare condanna alle spese per il ricorrente.

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