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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04362/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di pagamento, proposta dalla cessionaria del credito di un ospedale classificato, della somma di euro 2.489.453,57 oltre interessi per prestazioni sanitarie rese a favore di pazienti del SSN nel gennaio 2009. La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo applicabili anche agli ospedali classificati i tetti di spesa sanitaria e richiamando precedenti di legittimità sul punto; aveva inoltre ritenuto corretta l’imputazione dei pagamenti effettuata dal debitore. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, per il rinvio per relationem a precedenti ritenuti inconferenti; (2) violazione della disciplina sulle strutture sanitarie equiparate e sui tetti di spesa, sostenendo che tali limiti non fossero applicabili o non fossero efficaci per il 2009 nei confronti dell’ospedale classificato; (3) violazione delle norme sulla disapplicazione degli atti amministrativi e censura della delibera regionale che fissava i tetti di spesa, asseritamente emessa in carenza di potere perché fissava tariffe non idonee a coprire i costi; (4) ancora nullità della motivazione in relazione alla questione dell’imputazione dei pagamenti; (5) violazione dell’art. 1193 c.c., dei principi sull’imputazione del pagamento, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il sistema regionale di centralizzazione dei pagamenti avrebbe implicato una diversa imputazione e che i pagamenti non sarebbero stati liberatori rispetto alle prestazioni del mese cui il mandato si riferiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica e resa anche per relationem, non fosse apparente né nulla, perché il percorso logico-giuridico era comunque ricostruibile e i precedenti richiamati erano pertinenti alla fattispecie. Ha confermato che i tetti di spesa sanitaria sono applicabili anche agli ospedali classificati, i quali sono equiparati agli ospedali pubblici solo ai fini della programmazione della rete sanitaria ma restano soggetti privati destinatari dei vincoli della programmazione pubblica. Ha inoltre affermato che la delibera regionale sui tetti di spesa non era disapplicabile nel giudizio di pagamento, poiché costituiva fatto impeditivo diretto della pretesa e andava eventualmente impugnata. Quanto al quinto motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché volto in realtà a prospettare un omesso esame di un fatto storico, non decisivo per il periodo in contestazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La Corte distingue tra violazione di legge, nullità per motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo, precisando che il vizio motivazionale rilevante in cassazione è solo quello che scende sotto il minimo costituzionale di esplicitazione.

  • art. 111 Cost.

    L’obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante rinvio per relationem a precedenti conoscibili, purché il percorso logico-giuridico e i fatti della causa siano comprensibili.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità sussiste solo se la motivazione manchi del tutto o sia tale da non consentire di individuare la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il richiamo a precedenti giurisprudenziali è ammissibile se consente di comprendere il ragionamento decisorio e la riconducibilità dei fatti al principio di diritto richiamato.

  • art. 1193 c.c.

    Quando l’imputazione del pagamento è effettuata dal debitore, il creditore non può unilateralmente darle una diversa destinazione.

  • art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Il potere di disapplicazione del giudice ordinario opera solo quando l’atto amministrativo è questione pregiudiziale in senso tecnico; se invece l’atto integra il fatto impeditivo della pretesa, esso va impugnato e non disapplicato.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’imputazione dei pagamenti è stata ricondotta dalla Corte non a un problema di onere probatorio decisivo, ma a una critica inammissibile perché sostanzialmente diretta a far valere un omesso esame di fatto non decisivo.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1-quater e, per richiamo, comma 1-bis

    È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • d.lgs. 4 marzo 2002, n. 231

    Il credito era domandato con gli interessi previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, ma la pretesa è stata comunque respinta nel suo complesso.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    artt. 8-quinquies e 8-sexies

    La Corte ribadisce che la programmazione e il contenimento della spesa sanitaria operano attraverso il budget assegnato alle strutture accreditate o equiparate.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem non è nulla se consente di ricostruire la ratio decidendi e se i precedenti richiamati sono pertinenti alla fattispecie concreta.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede una reale assenza o apparenza della motivazione, non essendo più sindacabili in sede di legittimità la mera insufficienza o non condivisibilità del ragionamento del giudice di merito.
  • Gli ospedali classificati sono equiparati alle strutture pubbliche solo ai fini della programmazione sanitaria, ma restano soggetti privati vincolati ai tetti di spesa e al budget assegnato; le prestazioni rese oltre tali limiti non sono automaticamente remunerabili.
  • Quando la pretesa di pagamento è ostacolata da una delibera amministrativa che funge da fatto impeditivo diretto del diritto azionato, il giudice ordinario non la disapplica in via incidentale, ma la parte interessata deve impugnarla con gli strumenti propri.
  • L’imputazione del pagamento effettuata dal debitore prevale e il creditore non può sostituirla unilateralmente con una diversa imputazione.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto storico; l’omesso esame è rilevante solo se il fatto è storico, discusso e decisivo per l’esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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