Regolamento (UE) 2023/2886
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2886 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare gli elenchi delle zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti avicoli e di selvaggina da penna. A seguito della valutazione dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, la Commissione dispone sia sospensioni sia riaperture per specifiche zone, sulla base delle garanzie sanitarie fornite dalle autorità interessate. Inoltre, viene rettificato un errore materiale nella voce del Regno Unito contenuta nell’allegato XIV del regolamento 2021/404, con applicazione dal 16 novembre 2023.
Modifica gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all’ingresso nell’UE di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con sospensioni e riaperture mirate per alcune zone del Regno Unito e degli Stati Uniti, e rettifica un errore relativo a una voce del Regno Unito.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o relative zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’intervento riguarda in particolare alcune zone del Regno Unito e numerose zone/località degli Stati Uniti interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. L’articolo 2 opera con effetto retroattivo dal 16 novembre 2023; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene nel sistema UE di elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La finalità è adeguare rapidamente le misure di accesso al mercato all’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, sulla base delle informazioni trasmesse dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e della valutazione della Commissione.
Contesto normativo
Il provvedimento si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che condiziona l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’iscrizione del paese, territorio, zona o compartimento negli elenchi previsti dall’articolo 230, paragrafo 1. Si inserisce inoltre nel sistema applicativo del regolamento delegato (UE) 2020/692, che definisce le prescrizioni sanitarie per le partite interessate, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dettagliati negli allegati da I a XXII.
Motivazioni della modifica
Dai considerando emerge che gli Stati Uniti hanno notificato 35 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in diversi stati, confermati tra il 22 novembre e il 13 dicembre 2023 mediante RT-PCR. Le autorità statunitensi hanno istituito zone restritte di almeno 10 km e attuato l’abbattimento totale degli animali negli stabilimenti colpiti. Analogamente, Regno Unito e Stati Uniti hanno fornito aggiornamenti sulla situazione epidemiologica e sulle misure di contenimento, incluse pulizia e disinfezione dopo l’abbattimento. La Commissione conclude che, per le zone interessate, le garanzie sanitarie sono sufficienti per consentire nuovamente l’ingresso di determinate partite, mentre per altre zone permane o viene introdotta la sospensione per tutelare lo stato sanitario dell’Unione.
Modifiche agli allegati: allegato V
L’allegato V del regolamento 2021/404, relativo al pollame e al materiale germinale di pollame, è aggiornato come segue:
- per il Regno Unito, la zona GB–2.323 viene sostituita con una nuova voce con date di riferimento 23.10.2023 e 27.11.2023;
- per gli Stati Uniti, la zona US–2.463 viene aggiornata con date 10.10.2023 e 8.12.2023;
- per gli Stati Uniti, le zone US–2.467 e US–2.468 sono sostituite con nuove righe recanti date diverse di applicazione;
- per gli Stati Uniti, dopo la zona US–2.542 sono aggiunte numerose nuove zone da US–2.543 a US–2.577, con le rispettive date di riferimento e con indicazione delle categorie ammesse, tra cui BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20 per alcune voci, oppure solo N, P1 per altre.
Le nuove zone riguardano, tra le altre, località in Minnesota, Colorado, California, North Dakota, Wisconsin, Ohio, Arkansas, South Dakota, Michigan e Kansas, individuate come aree circolari di raggio 10 km attorno a coordinate GPS specifiche.
Modifiche agli allegati: allegato XIV
L’allegato XIV, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna, è aggiornato in modo corrispondente:
- per il Regno Unito, la zona GB–2.323 è sostituita e comprende le categorie POU e RAT, oltre alla voce GBM;
- per gli Stati Uniti, le zone US–2.463, US–2.467 e US–2.468 sono aggiornate con le stesse logiche di restrizione/autorizzazione e con riferimento anche alla categoria GBM;
- per gli Stati Uniti, vengono aggiunte le zone da US–2.543 a US–2.577 con i relativi dettagli territoriali, categorie interessate e date.
Rettifica retroattiva dell’errore materiale
L’articolo 2 contiene una rettifica dell’allegato XIV del regolamento 2021/404, riferita alla zona GB–2.323 del Regno Unito. La rettifica corregge un errore derivante dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2688, precisando che l’aggiornamento va letto nella parte corretta dell’allegato XIV e si applica dal 16 novembre 2023.
Entrata in vigore e rilevanza pratica
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore avicolo e per gli importatori, l’effetto pratico è l’aggiornamento immediato delle condizioni di ammissibilità delle partite provenienti dalle zone interessate, con necessità di verificare puntualmente la corrispondenza tra origine della merce, data di riferimento della zona e categoria di prodotto autorizzata o sospesa.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi autorizzati (allegati V e XIV del regolamento 2021/404)
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato, parte I, del regolamento. Le modifiche riguardano le voci del Regno Unito e degli Stati Uniti negli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Sospensioni e riaperture per il Regno Unito e gli Stati Uniti
In base alla valutazione dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, sono aggiornate le zone soggette a restrizioni e le corrispondenti date di applicazione. Per il Regno Unito viene interessata la zona GB–2.323; per gli Stati Uniti vengono aggiornate le zone US–2.463, US–2.467, US–2.468 e vengono aggiunte numerose nuove zone da US–2.543 a US–2.577, con indicazione delle specie/categorie ammesse e delle date di inizio/fine delle restrizioni o autorizzazioni.
Rettifica dell’allegato XIV del regolamento 2021/404
L’articolo 2 rettifica un errore nell’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, relativo al Regno Unito e alla zona GB–2.323. La rettifica si applica a decorrere dal 16 novembre 2023, data di decorrenza dell’applicazione della parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2688 che aveva introdotto l’errore.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, però, si applica retroattivamente dal 16 novembre 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2800
- Regolamento · 18 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2802
- Regolamento · 18 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2873
- Regolamento · 18 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2875
- Regolamento · 18 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2877
- Regolamento · 18 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2878
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →