Regolamento (UE) 2021/484
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/484 della Commissione del 16 marzo 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Burrata di Andria» (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/484 approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Burrata di Andria". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha pubblicato la domanda a fini di opposizione e, non essendo pervenute opposizioni, ha disposto l’approvazione della modifica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Burrata di Andria".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica protetta "Burrata di Andria" iscritta nel registro delle DOP e IGP dell’Unione, con effetti per gli operatori che producono e commercializzano il prodotto secondo il relativo disciplinare. Il regolamento riguarda esclusivamente l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata in GUUE; non introduce un nuovo regime materiale generale, ma aggiorna le regole applicabili alla specifica IGP in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Modifica del disciplinare della IGP "Burrata di Andria"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/484 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla denominazione "Burrata di Andria" (IGP). L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura prevista per le modifiche ai disciplinari delle indicazioni geografiche protette.
Contesto procedurale
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, con conseguente pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Mancanza di opposizioni e approvazione
Nel periodo previsto per la procedura di opposizione, non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di contestazioni, la Commissione ha approvato la modifica del disciplinare relativa al nome "Burrata di Andria" con l’articolo 1 del regolamento.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi sull’intero territorio dell’Unione per quanto riguarda la modifica del disciplinare della IGP.
Disposizioni principali
Esame della domanda di modifica
La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia di modifica del disciplinare della IGP "Burrata di Andria", registrata in precedenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2103, nell’ambito dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Qualificazione della modifica come non minore e pubblicazione
La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012; per tale motivo la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Assenza di opposizioni e approvazione
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata con l’articolo 1 del regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 2. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 mar 2021Regolamento (UE) 2021/459
- Regolamento · 16 mar 2021Regolamento (UE) 2021/460
- Regolamento · 16 mar 2021Regolamento (UE) 2021/461
- Regolamento · 16 mar 2021Regolamento (UE) 2021/467
- Regolamento · 15 mar 2021Regolamento (UE) 2021/452
- Regolamento · 15 mar 2021Regolamento (UE) 2021/453
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →