Sentenza del 30/03/2018 n. 2117 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Bollo automobilistico - Notifica cartella dopo tre anni dalla intimazione - Prescrizione - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: per il bollo automobilistico si applica il termine di prescrizione triennale. Poiché tra la notifica della cartella e l'atto precedente erano trascorsi più di tre anni, il credito azionato dall'Agente della Riscossione è stato ritenuto prescritto e la pretesa esattiva non poteva essere validamente mantenuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa di pagamento del bollo automobilistico sostenendo che il credito fosse prescritto. In particolare, tra la notifica della cartella di pagamento e il precedente atto prodromico o intimazione erano trascorsi più di tre anni, oltre il termine entro il quale l'ufficio può far valere il proprio diritto di credito.
Norme richiamate
Normativa sulla prescrizione del bollo automobilistico
Prescrizione triennale del diritto di credito dell'ufficio
Il diritto dell'amministrazione a riscuotere il bollo automobilistico si prescrive in tre anni. Il termine deve essere verificato considerando gli atti validamente notificati e idonei a interrompere la prescrizione.
Massime di principio
- Per i tributi automobilistici, il decorso di più di tre anni tra un atto validamente notificato e il successivo può comportare la prescrizione del credito.
- La prescrizione deve essere verificata ricostruendo puntualmente la sequenza degli atti notificati, le relative date e l'eventuale efficacia interruttiva.
- Una cartella o un'intimazione notificata oltre il termine triennale può essere contestata per prescrizione, salvo che l'amministrazione dimostri atti interruttivi validi e tempestivi.
- La prescrizione riguarda il diritto di riscuotere il tributo e deve essere valutata anche quando la riscossione è affidata a un Agente della Riscossione.
- La verifica concreta richiede di distinguere tra prescrizione e decadenza e di controllare la disciplina applicabile al periodo d'imposta e agli atti effettivamente notificati.
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