Regolamento (UE) 2020/447
Regolamento delegato (UE) 2020/447 della Commissione del 16 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione dei criteri volti a stabilire le modalità per un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte associato alle obbligazioni garantite e alle cartolarizzazioni, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce criteri armonizzati per valutare quando le modalità previste da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni assicurino un’adeguata attenuazione del rischio di credito di controparte ai fini dell’esenzione dall’obbligo di compensazione dei derivati OTC. La disciplina mira a rendere coerente il trattamento di obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, evitando distorsioni e arbitraggi regolamentari. A tal fine, il testo introduce requisiti specifici sul ranking della controparte, sulla continuità del contratto e su soglie minime di collateralizzazione o supporto di credito, e sopprime disposizioni corrispondenti nei regolamenti delegati preesistenti.
Definizione delle condizioni tecniche per considerare adeguata l’attenuazione del rischio di credito di controparte nei derivati OTC collegati a obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, con modifica dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178.
Ambito di applicazione
Si applica ai contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita in relazione a un’obbligazione garantita e ai contratti derivati OTC conclusi da una società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a una cartolarizzazione, ai fini della valutazione dell’esenzione dall’obbligo di compensazione previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2402. Opera direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante nel SEE. Sono esclusi, per effetto delle modifiche apportate, i precedenti assetti dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178 nella parte ora soppressa.
Regolamento delegato (UE) 2020/447: criteri per l’attenuazione del rischio di credito di controparte in obbligazioni garantite e cartolarizzazioni
Il regolamento, adottato sulla base dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), interviene in un quadro già modificato dal regolamento (UE) 2017/2402 in materia di cartolarizzazione. La finalità è rendere coerente il trattamento regolamentare dei derivati OTC collegati a obbligazioni garantite e a cartolarizzazioni, evitando asimmetrie e possibili arbitraggi nell’ambito dell’esenzione dall’obbligo di compensazione.
Contesto e razionale dell’intervento
Secondo i considerando, il regolamento (UE) 2017/2402 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 648/2012 condizioni specifiche per l’esenzione dall’obbligo di compensazione dei derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita o dalla società veicolo per la cartolarizzazione. Poiché esiste un certo grado di sostituibilità tra i due tipi di operazioni, la Commissione ha ritenuto opportuno uniformare le condizioni e spostarle in un atto delegato unico, modificando di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178.
Ambito applicativo
La disciplina riguarda esclusivamente i contratti derivati OTC conclusi:
- dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita;
- dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione.
Le regole operano ai fini della valutazione se tali strutture consentano un’adeguata attenuazione del rischio di credito di controparte, quindi nell’ottica dell’esenzione dall’obbligo di compensazione prevista da EMIR. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Criteri per le obbligazioni garantite
Per le obbligazioni garantite, il regolamento considera adeguata l’attenuazione del rischio se ricorrono cumulativamente quattro condizioni:
- il derivato OTC è registrato nel gruppo di copertura delle obbligazioni garantite conformemente alla legislazione nazionale applicabile;
- il contratto non si estingue in caso di risoluzione o insolvenza dell’emittente o del gruppo di copertura;
- la controparte del derivato beneficia di un trattamento almeno pari-passu rispetto ai possessori delle obbligazioni garantite, salvo che la controparte sia la parte insolvente o interessata oppure rinunci a tale trattamento;
- l’obbligazione garantita è soggetta a un obbligo regolamentare di collateralizzazione di almeno il 102%.
Criteri per le cartolarizzazioni
Per le cartolarizzazioni, l’attenuazione adeguata del rischio di controparte è riconosciuta quando il derivato OTC concluso dalla società veicolo per la cartolarizzazione soddisfa due requisiti:
- la controparte ha almeno un trattamento pari-passu rispetto ai possessori del segmento con rango più elevato della cartolarizzazione, salvo il caso in cui la controparte sia la parte insolvente o interessata;
- la società veicolo è soggetta, su base continuativa, a un livello di supporto di credito della nota di cartolarizzazione con rango più elevato pari ad almeno il 2% delle note in essere.
Modifiche agli atti delegati previgenti
Il regolamento sopprime l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2205 e l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1178. In tal modo, le condizioni relative alle obbligazioni garantite vengono riorganizzate nel nuovo quadro unitario insieme a quelle relative alle cartolarizzazioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Criteri per le obbligazioni garantite
Un contratto derivato OTC concluso dal veicolo dell’obbligazione garantita è considerato idoneo a un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte se: è registrato nel gruppo di copertura secondo la legislazione nazionale sulle obbligazioni garantite; non termina in caso di risoluzione o insolvenza dell’emittente o del gruppo di copertura; la controparte beneficia almeno di un trattamento pari-passu rispetto ai possessori delle obbligazioni garantite, salvo il caso in cui sia la parte insolvente o interessata ovvero rinunci a tale trattamento; l’obbligazione garantita è soggetta a un obbligo regolamentare di collateralizzazione pari ad almeno il 102%.
Criteri per le cartolarizzazioni
Un contratto derivato OTC concluso dalla società veicolo per la cartolarizzazione è considerato idoneo se la controparte ha almeno un trattamento pari-passu rispetto ai possessori del segmento con rango più elevato della cartolarizzazione, salvo il caso in cui sia la parte insolvente o interessata; inoltre, la società veicolo è soggetta in via continuativa a un livello di supporto di credito della nota di cartolarizzazione con rango più elevato pari ad almeno il 2% delle note in essere.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205
È soppresso l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2205.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178
È soppresso l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1178.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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