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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16748/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello di Bari che aveva confermato la responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduceva doglianze ritenute tuttavia del tutto generiche rispetto alla motivazione di secondo grado: non indicava in modo specifico i vizi logici della sentenza impugnata, contestava apoditticamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in particolare il dolo, e censurava l'apprezzamento della recidiva e il diniego della particolare tenuità del fatto. Il ricorso conteneva inoltre un riferimento inconferente a un diverso reato di furto e a date di consumazione non collegate al procedimento in esame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di specificità e non confrontato con la motivazione della Corte di appello, che era ritenuta congrua quanto alla sussistenza degli elementi del reato, al dolo, alla recidiva e all'esclusione dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il reato per cui si procede; la Corte considera adeguatamente motivata la sussistenza dei suoi elementi costitutivi, incluso il dolo.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte dà atto che la sentenza di appello ha motivato correttamente l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche o apodittiche senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di vizi logici della motivazione deve essere specifica e intellegibile; non è sufficiente un richiamo astratto all'illogicità della decisione.
  • Quando il giudice di merito ha congruamente argomentato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sul dolo, sulla recidiva e sulla esclusione dell'art. 131-bis c.p., il ricorso che non si confronti con tali passaggi è inammissibile.
  • Il richiamo a fatti, reati o date estranei al procedimento non incide utilmente sul ricorso e ne evidenzia la genericità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

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