Sentenza n. 1249/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto che ha escluso la dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e respinto l’istanza di equo indennizzo, nonché il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ufficiale dell’Esercito impiegato in missioni in Bosnia-Erzegovina, Afghanistan e Iraq tra il 2000 e il 2017, ha impugnato il decreto ministeriale dell’8 agosto 2024, fondato sul parere del Comitato di Verifica del 19 giugno 2024, che ha negato la dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale e respinto la richiesta di equo indennizzo. Con un unico motivo articolato ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erronea valutazione, travisamento e contraddittorietà. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato i rapporti informativi, la documentazione sanitaria e le relazioni medico-legali attestanti l’esposizione, durante le missioni, a polveri, residui bellici, particolato e altri materiali potenzialmente nocivi, né avrebbe dato seguito alle indicazioni istruttorie formulate nel precedente parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario. Ha inoltre contestato l’uso degli studi epidemiologici generali e dei dati di mortalità, ritenuti inidonei a escludere il nesso, e lamentato l’assenza di approfondimenti individualizzati e di una concreta spiegazione alternativa della genesi della patologia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il decreto ministeriale sia il parere presupposto. Ha ritenuto provati, sulla base anche dei rapporti redatti dagli stessi comandi militari, l’impiego in teatri operativi, le concrete condizioni ambientali e operative con esposizione a polveri e residui bellici e il carattere tumorale della patologia. Applicando il regime probatorio speciale previsto per le patologie tumorali contratte in particolari condizioni ambientali od operative, ha stabilito che, assolto dal militare l’onere di dimostrare i relativi presupposti, spettava all’Amministrazione provare una specifica genesi extra-lavorativa. Il parere del Comitato è risultato insufficiente perché basato prevalentemente su dati epidemiologici generali e sulla mortalità, senza un esame individualizzato e senza individuare una concreta causa alternativa riferibile al ricorrente; la mortalità, in presenza di una patologia caratterizzata da elevata sopravvivenza, non era da sola idonea a escludere un aumento dell’incidenza o il contributo del servizio. Il richiamo alla discrezionalità tecnica del Comitato non impediva il sindacato giurisdizionale sulla completezza istruttoria, sulla metodologia e sulla corretta applicazione del criterio legale di prova. L’Amministrazione dovrà rinnovare l’istruttoria e la valutazione medico-legale, considerando gli elementi già acquisiti e verificando l’eventuale sussistenza di elementi concreti, specifici e individualizzati che dimostrino una genesi extra-lavorativa secondo il criterio della maggiore probabilità relativa. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 603 d.lgs. 66/2010
Ne deriva che, nel caso in esame, una volta dimostrati il servizio in teatro operativo, le peculiari condizioni ambientali e operative e la natura tumorale della patologia, spettava all’Amministrazione dimostrare, in concreto, che la neoplasia fosse riconducibile ad una diversa e specifica causa estranea al servizio.
Per le patologie tumorali ricadenti nel regime speciale, dopo che il militare ha dimostrato il servizio tipizzato, le particolari condizioni ambientali od operative e la natura tumorale della patologia, incombe sull’Amministrazione la prova concreta di una causa extra-lavorativa specifica.
artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010
L’art. 1078, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 90 del 2010 individua, in particolare, le “particolari condizioni ambientali od operative” nelle situazioni che, per circostanze straordinarie o fatti di servizio, espongano il personale a maggiori rischi rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti istituzionali.
Le particolari condizioni ambientali od operative ricorrono quando circostanze straordinarie o fatti di servizio determinano un’esposizione a rischi superiori a quelli ordinari; la disciplina include tra tali situazioni l’esposizione a materiali bellici e alla dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti.
art. 603 d.lgs. 66/2010; artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010
In sede di rinnovato esame, l’Amministrazione dovrà applicare il regime probatorio derivante dall’art. 603 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dagli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come interpretati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, verificando se sussistano elementi concreti, specifici e individualizzati idonei a dimostrare una genesi extra-lavorativa della patologia, secondo il criterio della maggiore probabilità relativa.
Nel riesame, l’Amministrazione deve svolgere un accertamento individualizzato e può superare il regime probatorio favorevole al militare solo dimostrando, secondo la maggiore probabilità relativa, elementi concreti e specifici di una genesi extra-lavorativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003; art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679; art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
In caso di diffusione della decisione, devono essere oscurati i dati identificativi e quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.
Massime di principio
- Nel regime speciale previsto per le patologie tumorali del personale militare impiegato in particolari condizioni ambientali od operative, il militare deve dimostrare le attività concretamente svolte, l’appartenenza del servizio alle fattispecie tipizzate, le condizioni che hanno aumentato il rischio e il carattere tumorale della patologia; assolti tali oneri, spetta all’Amministrazione provare una genesi extra-lavorativa specifica.
- L’Amministrazione non assolve l’onere della prova contraria richiamando soltanto l’assenza di certezza scientifica sul nesso causale o studi epidemiologici riferiti alla popolazione militare in generale: occorre individuare e dimostrare elementi concreti, specifici e individualizzati idonei a spiegare la patologia con una causa estranea al servizio.
- Dati epidemiologici generali e statistiche di mortalità non sono, da soli, sufficienti a escludere il contributo causale del servizio nel caso individuale; la loro valutazione deve confrontarsi con le concrete condizioni di esposizione e con le caratteristiche della patologia.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali del Comitato di Verifica è ammesso quanto alla completezza dell’istruttoria, al corretto apprezzamento dei fatti, alla coerenza metodologica e all’applicazione del criterio probatorio legale, senza che ciò comporti la sostituzione del giudice alla valutazione tecnico-scientifica dell’Amministrazione.
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