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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11350/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un contribuente avverso un avviso di addebito relativo a contributi IVS per la gestione commercianti, riferiti all'anno d'imposta 2015, per l'importo di euro 24.505,59. In primo grado e poi in appello l'opposizione è stata respinta, poiché i giudici di merito hanno ritenuto che l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'attività di controllo sui redditi, avesse efficacia interruttiva della prescrizione anche con riguardo ai crediti contributivi dell'INPS. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la nuova disciplina avrebbe vietato all'Agenzia delle Entrate di svolgere attività di accertamento in materia contributiva e che, quindi, l'avviso tributario non sarebbe idoneo a interrompere la prescrizione dei contributi previdenziali in favore dell'INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha confermato l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, la notifica dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del controllo dei redditi, riporti anche il maggior contributo dovuto all'INPS costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione anche in favore dell'istituto previdenziale. La Corte ha chiarito che gli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010 rafforzano il sistema di riscossione di tributi e contributi, ma non hanno modificato i meccanismi di accertamento dei contributi, rimasti regolati dall'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 e dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.l. n. 78 del 2010

    concentrazione della riscossione nell'accertamento

    La norma rafforza la riscossione dei tributi tramite avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ma non introduce modifiche all'accertamento dei contributi previdenziali.

  • art. 30 d.l. n. 78 del 2010

    potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS

    La norma attribuisce all'INPS un nuovo strumento di riscossione diretta dei contributi evasi mediante avviso di addebito, senza incidere sui meccanismi di accertamento contributivo.

  • art. 1 d.lgs. n. 462 del 1997

    Resta vigente quale base dell'attività di accertamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche di contributi previdenziali e premi assicurativi emergenti dalle dichiarazioni dei redditi.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come norma che demanda all'Agenzia delle Entrate il controllo delle dichiarazioni e l'accertamento, oltre che delle imposte, anche dei contributi e premi dovuti.

  • art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato per la cooperazione della Guardia di Finanza con gli uffici delle imposte nell'acquisizione degli elementi utili all'accertamento e alla repressione delle violazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato in relazione all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di crediti contributivi previdenziali, l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che evidenzi un maggior reddito e il conseguente maggior contributo dovuto all'INPS è atto idoneo a interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'ente previdenziale.
  • Le disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 sugli artt. 29 e 30 disciplinano rispettivamente la concentrazione della riscossione nell'accertamento tributario e il potenziamento della riscossione diretta INPS, ma non abrogano né modificano il potere di accertamento contributivo già attribuito all'Agenzia delle Entrate dalle norme previgenti.
  • Quando il ricorso per cassazione contesta una presunta violazione di legge senza confrontarsi con l'orientamento consolidato della Corte e con il persistente vigore delle norme che regolano l'accertamento, il motivo è destinato al rigetto.
  • L'accertamento tributario e quello contributivo possono coesistere: la notifica dell'atto di accertamento fiscale mantiene efficacia anche per i contributi previdenziali collegati al medesimo maggior imponibile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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