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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 509 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

IVA -fatture oggettivamente inesistenti - sussistenza - art. 8, co. 2 d.lgs. 16/12,convertito in L. 44/12 - sanzione - misura ablativa - art. 17 D.lgs. 472/97,modificato dall'art. 23, co. 29 d.l. 98/11 - consegue. IVA - sanzioni -ammontare - motivazione - è dovuta - violazione art. 7 l. 212/00 - consegue. In virtù delnesso logico-funzionale sussistente tra l'accertamento delle maggiori impostederivanti da fatture oggettivamente inesistenti e la conseguente irrogazionedella sanzione prevista dall'art. 8, co. 2 d.lgs. 16/12 (convertito in l.44/12), contestualmente all'accertamento deve essere comminata la misuraablativa, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 472/97 (così come modificato dall'art.23, co. 29 del d.l. 98/11). Nel disporre l'irrogazione di sanzioniseparatamente dall'avviso di accertamento, l'Ufficio è tenuto ad indicare lamotivazione dell'ammontare delle stesse, indicandone i presupposti di fatto edi diritto: diversamente incorrerà nella violazione dell'art. 7 l. 212/00 e laconseguente nullità dell'atto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento di una maggiore IVA fondata sull'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti e la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. 16/2012, convertito nella legge 44/2012. Il punto centrale è il rapporto logico-funzionale tra l'accertamento dell'imposta e l'irrogazione della sanzione, nonché l'obbligo dell'Ufficio di motivare in modo specifico l'ammontare della sanzione quando questa viene notificata separatamente dall'avviso di accertamento.

La decisione

La sanzione deve essere applicata contestualmente all'accertamento, mediante la misura ablativa prevista dall'art. 17 del d.lgs. 472/1997, come modificato dall'art. 23, comma 29, del d.l. 98/2011. Se l'Ufficio procede separatamente, deve indicare i presupposti di fatto e di diritto e spiegare in modo adeguato la quantificazione della sanzione. L'omessa o insufficiente motivazione viola l'art. 7 della legge 212/2000 e comporta la nullità dell'atto sanzionatorio. Pertanto, nei limiti indicati, l'esito è favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 2, d.lgs. 16/2012, convertito nella legge 44/2012

    Prevede la sanzione collegata all'utilizzo di fatture o altri documenti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. La sua applicazione deve essere coordinata con l'accertamento della maggiore imposta.

  • Art. 17 d.lgs. 472/1997, modificato dall'art. 23, comma 29, d.l. 98/2011

    Disciplina l'irrogazione delle sanzioni e impone, in presenza del nesso funzionale con l'accertamento tributario, la contestuale applicazione della misura sanzionatoria.

  • Art. 7 legge 212/2000

    Impone agli atti dell'Amministrazione finanziaria una motivazione chiara e completa, comprendente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. La mancata motivazione dell'ammontare della sanzione determina la nullità dell'atto.

Massime di principio

  • Quando una sanzione tributaria deriva direttamente da un accertamento d'imposta, l'Amministrazione deve mantenere un coerente collegamento tra i due atti e, di regola, procedere alla contestazione contestuale.
  • La notifica separata dell'atto sanzionatorio non è necessariamente illegittima, ma richiede una motivazione autonoma e dettagliata sulla base normativa, sui fatti contestati e sui criteri utilizzati per quantificare la sanzione.
  • Una motivazione meramente generica o limitata al richiamo della violazione non consente al contribuente di comprendere e contestare adeguatamente la pretesa e può comportare la nullità dell'atto.
  • In materia di fatture oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve distinguere l'accertamento dell'inesistenza dell'operazione dalla quantificazione delle conseguenze fiscali e sanzionatorie, motivando entrambi gli aspetti.
  • In situazioni analoghe, è opportuno verificare separatamente la tempestività dell'atto, il collegamento con l'avviso di accertamento, la norma applicata, i presupposti fattuali e il calcolo dell'importo richiesto.

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