Sentenza n. 2398/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del lotto 128 a favore dell’impresa prima classificata, graduatoria, verbali di verifica tecnica e amministrativa, nonché atti di riesame e di esecuzione dell’aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, terza classificata nella procedura per la fornitura quadriennale di materiale specialistico di neurochirurgia, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 128 alla prima classificata e gli atti connessi, deducendo, in sintesi, che l’offerta dell’aggiudicataria non fosse omnicomprensiva e non soddisfacesse integralmente le esigenze del capitolato, poiché basata su un macchinario che avrebbe richiesto l’utilizzo aggiuntivo di ulteriori prodotti, tutti prezzati separatamente. È stata inoltre dedotta la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il provvedimento di esecuzione parziale dell’aggiudicazione, il verbale di riesame tecnico del 21 aprile 2026 e le comunicazioni con cui l’amministrazione aveva confermato la conformità dell’offerta dell’aggiudicataria. La controinteressata ha eccepito il difetto di interesse, rilevando che la ricorrente non aveva contestato la posizione della seconda classificata. La ricorrente ha replicato invocando l’inversione procedimentale, la mancata previa verifica dell’offerta della seconda classificata e un interesse strumentale alla rinnovazione della gara, sostenendo altresì che la violazione della separazione tra offerta tecnica ed economica avrebbe travolto l’intera procedura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, compresi i motivi aggiunti, per carenza di interesse concreto e attuale. La ricorrente, terza classificata, aveva censurato soltanto la posizione dell’aggiudicataria e non aveva formulato specifiche doglianze contro la seconda classificata. L’eventuale accoglimento delle censure contro la prima classificata avrebbe quindi determinato, al più, lo scorrimento della graduatoria a favore della seconda classificata, senza procurare alla ricorrente l’aggiudicazione né una concreta utilità. L’inversione procedimentale non esonera il terzo classificato dall’onere di impugnare anche la posizione del secondo graduato con censure specifiche, eventualmente elaborate sulla base dell’accesso agli atti; ove l’accesso sia negato, è possibile proporre un ricorso al buio accompagnato dall’istanza ex art. 116 c.p.a. Il TAR ha inoltre escluso che la censura sulla separazione tra offerta tecnica ed economica conferisse, di per sé, un interesse strumentale alla riedizione dell’intera gara: tale effetto può verificarsi solo quando la violazione sia riconducibile a una previsione generale della lex specialis, non impugnata nel caso concreto. In ogni caso, trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, la valutazione automatica dell’offerta escludeva che la violazione della segretezza potesse incidere sull’obiettività e sull’omogeneità dell’attività della commissione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori in favore di ciascuna controparte costituita.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
La disciplina dell’accesso agli atti di gara consente al concorrente di acquisire la documentazione relativa anche alla posizione del secondo classificato, per formulare specifiche censure.
art. 36 d.lgs. 36/2023
La disciplina dell’accesso agli atti di gara costituisce lo strumento per conoscere gli atti relativi agli altri concorrenti e, se l’ostensione è negata, consente la tutela mediante il rito speciale sull’accesso.
art. 116 c.p.a.
Il rito speciale per l’accesso può essere utilizzato anche quando il concorrente debba proporre un’impugnazione al buio per il diniego o la mancata ostensione degli atti di gara.
art. 120 c.p.a.
Il giudizio rientra nel rito speciale relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, dopo che il Collegio aveva prospettato la possibilità di una definizione globale della controversia.
Massime di principio
- Il concorrente terzo classificato deve impugnare, con specifiche censure, non solo la posizione dell’aggiudicatario ma anche quella del secondo classificato; altrimenti, l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione determinerebbe lo scorrimento a favore del secondo, senza procurare al ricorrente un’utilità concreta e attuale, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
- L’inversione procedimentale non elimina l’onere del terzo classificato di contestare la posizione del secondo graduato. La mancata previa verifica dell’offerta del secondo non consente di sottrarsi a tale onere, poiché il concorrente può accedere ai relativi atti e, in caso di diniego illegittimo, proporre un’impugnazione al buio insieme all’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a.
- La mera deduzione della violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica non attribuisce automaticamente al terzo classificato un interesse strumentale alla riedizione della gara. L’interesse alla rinnovazione sussiste soltanto se il vizio ha portata generale, tale da travolgere l’intera procedura, ad esempio perché riconducibile a una previsione della lex specialis non impugnata.
- Nelle gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, la natura automatica della valutazione dell’offerta può escludere che la violazione del principio di segretezza tra offerta tecnica ed economica incida sull’obiettività e sull’omogeneità dell’attività valutativa della commissione, impedendo di riconoscere un interesse strumentale alla rinnovazione della gara.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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