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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16335/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso la decisione della Corte di appello di Bari che, in aggravamento, aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per un presunto allontanamento arbitrario del Guerrieri la sera del 12 luglio 2025. Il ricorrente sosteneva di non essersi allontanato, avendo incaricato il nipote Raffaele Guerrieri di effettuare una ricarica sulla sua carta Postepay presso una tabaccheria il 12/07/2025, come risultava da screenshot WhatsApp e dalle dichiarazioni rese ex artt. 391-bis e 391-ter. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che i messaggi si riferissero al 27/07/2025 (ora di "ultimo accesso") e quindi non comprovassero l'assenza il 12/07/2025; la difesa lamentava invece il travisamento della prova, poiché la data indicata negli screenshot era l'ultimo accesso e non la data dei singoli messaggi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che il Tribunale del riesame ha travisato un elemento probatorio decisivo (ha confuso la data di "ultimo accesso" mostrata nello screenshot con la data dei messaggi). Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bari per un nuovo esame ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. (deciso l'08/04/2026). Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, richiesta non accolta.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    Riferito all'ammissione di dichiarazioni/informazioni rese in sede di indagini difensive; le dichiarazioni del nipote e gli screenshot prodotti ai sensi di questo articolo devono essere valutati correttamente e non travisati.

  • art. 391-ter cod. proc. pen.

    Collegato alle informazioni e dichiarazioni difensive; conferma che le dichiarazioni rese in sede difensiva hanno rilevanza probatoria e devono essere considerate con riguardo alla loro tempistica e coerenza.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari: la Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui il mero decorso del tempo non è elemento sufficiente per ritenere affievolite le esigenze cautelari, se non in presenza di altre circostanze che, congiuntamente al fattore temporale, ne attestino la diminuzione.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Utilizzato per disporre il rinvio al Tribunale di Bari per un nuovo esame dell'istanza dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • Non si può dedurre un allontanamento dagli arresti domiciliari basandosi sulla data di "ultimo accesso" visualizzata in uno screenshot di WhatsApp: il giudice deve distinguere tra metadata (ultimo accesso) e timestamp dei singoli messaggi.
  • Le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive (artt. 391-bis e 391-ter) e la documentazione telematica collegata devono essere valutate nel loro corretto contesto tecnico; un travisamento di tali elementi probatori può comportare l'annullamento del provvedimento cautelare.
  • La mera osservanza della misura cautelare per un certo periodo non determina automaticamente l'attenuazione delle esigenze cautelari; tuttavia, l'aggravamento della misura cautelare necessita di un fondamento fattuale accurato e non può poggiare su errata interpretazione della prova.
  • Se un provvedimento si fonda su un errore di fatto decisivo (travisamento della prova), la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame: è quindi essenziale che i giudici del riesame verifichino con attenzione la consistenza e la collocazione temporale delle prove elettroniche.
  • Per la difesa: quando si producono screenshot o prove digitali, è consigliabile acquisire e depositare, se possibile, dati nativi e spiegazioni tecniche (es. estratti chat, metadata, attestazioni dell'ultimo accesso) e formalizzare dichiarazioni di testimoni o deleghe scritte per dimostrare che terzi hanno agito per conto dell'imputato.

Testo integrale

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