Sentenza n. 3683/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n.1930/2023 del Tribunale di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta Docente per gli anni scolastici 2020/21-2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 1930/2023 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 25 maggio 2025. La sentenza aveva riconosciuto in suo favore il beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta Docente, per complessivi 1.500 euro, a decorrere dall'anno scolastico 2020/21 e fino all'anno 2022/23. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva eseguito alcun pagamento, neppure parziale. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha rilevato che il titolo era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e che l'Amministrazione non aveva eseguito alcun adempimento. L'assenza di contestazioni ministeriali ha inoltre comportato che il credito risultasse non contestato nell'an e nel quantum. Il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il pagamento delle somme dovute in esecuzione di un titolo giudiziario nei confronti di una pubblica amministrazione può essere richiesto in sede esecutiva dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale posto in esecuzione, in relazione al beneficio economico riconosciuto al docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'amministrazione non ha dato adempimento alla condanna.
- In presenza di un credito stabilito dal titolo giudiziale e non contestato dall'amministrazione né nell'an né nel quantum, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione dopo il termine assegnato per l'esecuzione spontanea.
- La costituzione dell'amministrazione con una memoria meramente formale, priva di contestazioni sull'inadempimento e sull'ammontare del credito, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza quando la documentazione dimostra la mancata esecuzione del giudicato.
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