Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00879/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 emesso dal Comune su immobili posseduti da un ente di edilizia residenziale pubblica. La CTR Lombardia, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l'accertamento. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con i primi tre ha sostenuto, in sostanza, che gli immobili dell'ente dovessero beneficiare dell'esenzione IMU in quanto tutti riconducibili agli alloggi assegnati dall'ente o comunque destinati ad abitazione principale, senza necessità di dimostrare le specifiche caratteristiche di "alloggio sociale"; ha inoltre censurato la motivazione della sentenza d'appello e la valutazione delle prove, contestando l'affermazione che mancassero elementi per qualificare gli immobili come alloggi sociali. Con il quarto motivo ha dedotto violazione del contraddittorio preventivo e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che l'avviso dovesse essere preceduto da tale contraddittorio. Con il quinto motivo ha lamentato omessa pronuncia sulla non applicabilità delle sanzioni. Il Comune ha resistito con controricorso, chiedendone l'inammissibilità o il rigetto. La ricorrente ha anche eccepito in memoria la mancata allegazione della procura speciale al controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso del Comune per mancata allegazione della procura speciale, con conseguente mancata liquidazione delle spese. Nel merito ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che l'esenzione IMU non riguarda tutti gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica, ma solo quelli aventi i requisiti di "alloggio sociale" secondo il d.m. 22 aprile 2008; ha inoltre rilevato che la CTR aveva compiuto una valutazione di merito delle prove, non sindacabile in cassazione, e che la motivazione era tutt'altro che apparente. Il quarto motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, perché per l'esenzione IMU non era richiesto il contraddittorio preventivo e, peraltro, l'art. 5-ter d.lgs. 218/1997 non era applicabile ratione temporis all'avviso del 2019 né riguardava la pretesa IMU. Anche il quinto motivo è stato ritenuto infondato: per l'irrogazione delle sanzioni tributarie basta la coscienza e volontà della condotta, mentre l'assenza di colpa deve essere provata dal contribuente; nel caso non risultava alcuna obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni. È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011

    non si applica “ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008”

    L'esenzione IMU è limitata ai fabbricati di civile abitazione che abbiano i requisiti di alloggio sociale; non si estende automaticamente a tutti gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica.

  • l. n. 214 del 2011

    Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 201 del 2011, nel cui art. 13 è prevista l'esenzione IMU per gli alloggi sociali.

  • art. 1, comma 707, l. n. 147 del 2013

    Ha modificato la disciplina dell'esenzione IMU, mantenendo la distinzione tra alloggi sociali e alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

  • art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011

    la detrazione di 200,00 euro per gli immobili adibiti ad abitazione principale “si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati”

    La detrazione per abitazione principale è istituto distinto dall'esenzione per alloggi sociali; la norma conferma che i due regimi non coincidono.

  • d.m. 22 aprile 2008

    Fissa i parametri per qualificare un immobile come alloggio sociale, rilevanti ai fini dell'esenzione IMU.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo che deduce nullità processuali deve essere specifico e indicare concretamente la lesione del diritto di difesa; altrimenti è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia deve confrontarsi con l'effettivo contenuto della decisione e con la trattazione implicita della questione nel merito.

  • art. 5-ter d.lgs. n. 218 del 1997

    Il contraddittorio preventivo previsto dalla norma non era applicabile all'avviso in esame, sia per ragioni temporali sia perché la norma concerne avvisi relativi a imposte sui redditi e IVA, non l'IMU.

  • art. 65 r.d. n. 12 del 1941

    La Corte richiama il principio secondo cui l'interpretazione uniforme della legge spetta alla giurisprudenza di legittimità; l'assenza di contrasto consolidato esclude l'incertezza normativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica non opera in via automatica su tutti i beni posseduti dall'ente, ma solo sugli immobili che abbiano effettivamente i requisiti oggettivi di alloggio sociale previsti dalla normativa speciale.
  • Quando il contribuente invoca un'esenzione fiscale, grava su di lui l'onere di provare tutti i presupposti di fatto che ne legittimano l'applicazione, inclusa la concreta qualificazione del bene secondo i parametri normativi.
  • In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti; la scelta delle prove ritenute decisive resta riservata al giudice di merito.
  • La censura di omessa pronuncia o di violazione del contraddittorio deve essere specifica e indicare in modo concreto il pregiudizio al diritto di difesa; in mancanza è inammissibile.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale non è richiesto in via generale per gli avvisi IMU, e la disciplina speciale del contraddittorio preventivo non si applica retroattivamente né quando riguarda tributi diversi da quelli espressamente considerati dalla norma.
  • Le sanzioni tributarie possono essere irrogate quando la condotta violativa è cosciente e volontaria; l'esimente della buona fede richiede un errore inevitabile o un'obiettiva incertezza normativa, da valutarsi in concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.