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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16245/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 06/05/2021 che li aveva ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta per distrazione: Suriano Massimiliano (capo A) per la sottrazione delle disponibilità liquide della Auto s.a.s. pari a euro 442.419,06 e di beni aziendali per euro 249.872,91; Suriano Giacomino (capo B) per la sottrazione della cassa della Suriano Automobili s.r.l. pari a euro 261.487,27 e di beni aziendali per euro 195.280,42. I ricorsi, redatti dall'avv. Alfredo Garritano, articolavano quattro motivi: (1) vizio di motivazione circa la natura dei beni sottratti e l'errata esclusione che fossero impianti (contestando l'uso delle sole dichiarazioni della curatrice); (2) mancata o errata valutazione della consulenza tecnica di parte (dr. Cannata) che avrebbe provato valore pari a zero dei beni; (3) violazione dell'art. 192 c.p. per non avere adeguatamente valutato la consulenza in ordine alla cassa contante e alla documentazione delle spese; (4) errata qualificazione come distrazione della somma di euro 211.542,52 restituita ai soci (sostenevano che si trattasse di rimborsi di finanziamenti infruttiferi o di somme postergate ai sensi dell'art. 2467 c.c., e non di utili indebitamente distribuiti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifestamente infondati e ha respinto tutte le censure. In sintesi: la Cassazione ha ritenuto che le questioni sollevate fossero, in gran parte, censure di merito non sindacabili in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale fornito motivazione logica e congrua sulle risultanze probatorie. Quanto ai punti principali: la Corte ha ritenuto plausibile e adeguatamente motivata la ricostruzione della curatrice fallimentare circa l'esistenza di beni aziendali indicati genericamente in bilancio e la loro mancata individuazione/inventariazione; ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che ha escluso la somma di valore zero per beni indicati in bilancio senza adeguata prova di rottamazione/azzeramento contabile; ha ritenuto che le dichiarazioni testimoniali, le verifiche della polizia giudiziaria, gli accertamenti del curatore e gli estratti conto bancari dimostrassero prelievi e trasferimenti verso i conti personali dei Suriano tali da integrare la distrazione di liquidità; ha rigettato la tesi che le somme restituite ai soci fossero soltanto rimborsi postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c., ritenendo invece che emerga una liquidazione di utili in eccedenza e un credito residuo mai restituito. I ricorrenti sono stati dunque condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 1, n. 1 L. Fall.

    citata come aggravante esclusa nei confronti di un imputato

    La Corte territoriale aveva escluso l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 219/1 n.1 L.Fall.; la Cassazione rileva la circostanza ma non entra nel merito dell'aggravante essendo stata già esclusa in sede di appello

  • art. 192, comma 1 c.p.

    richiamata dai ricorrenti per lamentare mancata valutazione della consulenza tecnica

    La Corte di legittimità richiama il principio per il quale il giudice non è obbligato a recepire integralmente la consulenza tecnica di parte; l'eventuale doglianza va fondata su un vero vizio di diritto o di motivazione, non su una mera difformità di valutazione delle prove di merito

  • art. 2467 c.c.

    norma sui finanziamenti dei soci e sulla postergazione dei rimborsi

    La Corte ha valutato che le somme contestate non fossero rimborsi di finanziamenti postergati ex art. 2467 c.c. nell'anno antecedente al fallimento, ma distribuzioni di utili in eccedenza e operazioni che hanno lasciato un credito residuo a carico dei soci; pertanto la tesi dei ricorrenti non ha retto

  • art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 conv. L.176/2020 e art. 16 D.L. 30/12/2021 n.228 conv. L.25/02/2022 n.15

    richiamo procedurale per le richieste scritte del Procuratore generale

    Normativa procedurale che consente al Procuratore generale di formulare richieste scritte ai fini della decisione del ricorso; il Procuratore ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede le valutazioni di merito (accertamento dei fatti, credibilità delle testimonianze, valutazione combinata delle fonti probatorie): le doglianze devono evidenziare un vizio di diritto o di motivazione radicale, non la semplice divergenza interpretativa dei fatti.
  • La consulenza tecnica di parte costituisce un mezzo di prova a supporto della difesa, ma il giudice non è vincolato ad accettarla integralmente; occorre dimostrare l'insussistenza o l'illogicità della motivazione che l'ha respinta per ottenere rilievo in sede di legittimità.
  • In reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova può essere anche indiziaria: la mancata consegna o l'impossibilità di giustificare l'esistenza, la destinazione o l'ubicazione di beni aziendali indicati in bilancio può integrare il reato, specie se corroborata da inventario negativo, testimonianze e movimenti bancari anomali.
  • I prelievi dai conti sociali e i versamenti sui conti personali, se documentati dagli estratti conto e non giustificati da corrispettivi d'azienda, costituiscono elemento probatorio significativo di distrazione di liquidità.
  • La qualificazione di somme come 'rimborsi di finanziamenti' o 'postergazione' va verificata con riferimento alla natura della somma, al momento della restituzione e alle scritture contabili: operazioni presentate come rimborsi ma contabilizzate/distribuite come utili possono essere ricondotte a distrazione se risultano eccedenze non giustificate.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi occorre documentare puntualmente: inventario analitico, scritture contabili dettagliate, giustificativi di spesa, operazioni bancarie coerenti e, se si contesta il valore dei cespiti, fornire una descrizione contabile formale (es. rottamazioni, svalutazioni) e perizie tecniche complete e confrontate in contraddittorio.

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