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Circolare

Circolare numero 139 del 18-6-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le modalità di contabilizzazione di tre gruppi di entrate/contributi: gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, il contributo speciale dell’1,30% per alcuni settori del trasporto e la nuova ripartizione dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti da lavoratori domestici/familiari e pescatori autonomi. Vengono indicati i conti da utilizzare, quelli soppressi o ridenominati e l’obbligo di effettuare eventuali storni se le somme sono state imputate a conti diversi. L’atto richiama inoltre le precedenti istruzioni amministrative e precisa la decorrenza delle nuove gestioni contabili, soprattutto in relazione alla riforma sanitaria dal 1 gennaio 1993.

Imputazione contabile di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, contributo speciale 1,30% e contributi SSN per domestici e pescatori autonomi

Imputazione contabile di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, contributo speciale e contributi SSN

La circolare interviene sul piano dei conti per disciplinare l’imputazione di alcune entrate/contribuzioni connesse a sgravi e contributi speciali. Le indicazioni riguardano, in particolare, gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, il contributo speciale dell’1,30% per determinati settori del trasporto e la nuova contabilizzazione dei contributi per il Servizio sanitario nazionale dovuti da lavoratori domestici/familiari e pescatori autonomi.

Sgravi contributivi nel Mezzogiorno

Sono richiamati il D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, e l’art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 426.

Il primo provvedimento ha:

  • prorogato fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993 gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno previsti dalla legge n. 1089/1968;
  • introdotto, all’art. 1, comma 2, un nuovo sgravio per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1991, purché l’assunzione comporti incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991.

L’art. 5 della legge n. 426/1991 ha invece esteso la disciplina degli sgravi contributivi di cui alla legge n. 1089/1968 all’armatoria pubblica, prima esclusa dai benefici.

La circolare, facendo seguito alle precedenti istruzioni amministrative, dispone l’utilizzo dei seguenti conti:

  • GAW 37/21: sgravi ex art. 1, comma 2, D.L. n. 71/1993, competenza anni precedenti;
  • GAW 37/81: sgravi ex art. 1, comma 2, D.L. n. 71/1993, competenza anno in corso;
  • GAW 37/22: sgravi ex lege n. 1089/1968 a favore dell’armatoria pubblica, competenza anni precedenti;
  • GAW 37/82: sgravi ex lege n. 1089/1968 a favore dell’armatoria pubblica, competenza anno in corso;
  • GAW 37/35: sgravi ex lege n. 1089/1968 di competenza anni precedenti per periodi a partire dal 1 dicembre 1991.

Restano confermati per gli sgravi ex legge n. 1089/1968 relativi a periodi fino al 30 novembre 1991 i conti già esistenti:

  • GAW 37/70 per la competenza anno in corso;
  • GAW 37/00 per la competenza anni precedenti, con denominazione opportunamente aggiornata.

Se gli sgravi sono stati contabilizzati su conti diversi da quelli indicati, deve essere effettuato lo storno immediato.

Contributo speciale ex art. 1, comma 4, D.L. n. 94/1993

Nel quadro degli interventi a favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali, il D.L. 1 febbraio 1993, n. 24, reiterato dal D.L. 5 aprile 1993, n. 94, ha previsto un contributo speciale dell’1,30% a carico delle aziende del settore.

Successivamente il contributo è stato esteso alle imprese del trasporto marittimo di linea e di massa dal D.L. 10 marzo 1993, n. 57, reiterato dal D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

La circolare, in continuità con le istruzioni già impartite, stabilisce che il contributo deve essere imputato ai nuovi conti:

  • GAU 21/01;
  • GAU 21/81.

Contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale: lavoratori domestici e pescatori autonomi

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nell’ambito del riordino della disciplina sanitaria, ha previsto dal 1 gennaio 1993 l’attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

In conseguenza di ciò, viene aggiornata la procedura di ripartizione contabile dei contributi dovuti per:

  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • pescatori autonomi.

Nell’ambito della nuova gestione contabile denominata “AS - Gestione per la riscossione dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, sono istituiti i seguenti conti:

  • ASR 21/14: lavoratori domestici, competenza anni precedenti;
  • ASR 21/74: lavoratori domestici, competenza anno in corso;
  • ASR 21/94: lavoratori domestici, a calcolo;
  • ASR 21/17: pescatori autonomi, competenza anni precedenti;
  • ASR 21/77: pescatori autonomi, competenza anno in corso;
  • ASR 21/97: pescatori autonomi, a calcolo.

Per i contributi accertati o riscossi fino al 31 dicembre 1992, a prescindere dal periodo contributivo di riferimento, restano da usare i conti:

  • GMR 21/06 per i lavoratori domestici;
  • GMR 21/09 per i pescatori autonomi.

La circolare precisa inoltre che:

  • cessano la loro funzione e sono quindi soppressi i conti GMR 21/03, GMR 21/06, GMR 21/09, GMR 21/79, GMR 21/86, GMR 21/95, GMR 21/99, GMS 21/06, GMS 21/07, GMS 21/08, GMS 21/11, GMS 21/12, GMS 21/40, GMS 21/41, GMS 21/43 e GMS 21/44;
  • gli eventuali rimborsi dei contributi in questione vanno imputati al conto ASR 34/00.

Anche in questo caso, se le registrazioni sono state effettuate su conti diversi da quelli indicati, occorre procedere agli storni conseguenti.

Allegato: variazioni al piano dei conti

L’allegato riporta nel dettaglio:

  • i conti di nuova istituzione;
  • i conti resi movimentabili dalle sedi periferiche;
  • i conti ai quali è stata cambiata la denominazione.

Tra le principali variazioni figurano i conti ASR per la gestione SSN, i conti GAU per il contributo speciale del settore spedizioni/trasporto e i conti GAW per gli sgravi nel Mezzogiorno. L’allegato specifica, inoltre, le denominazioni complete e abbreviate dei conti e indica che il conto GAU 21/01 è movimentabile a decorrere dall’esercizio 1994.

Punti principali

Sgravi contributivi nel Mezzogiorno

Sono richiamati il D.L. 22 marzo 1993, n. 71 convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, che proroga fino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993 gli sgravi ex lege 1089/1968 e introduce uno sgravio per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1991, nonché l’art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, che estende i benefici all’armatoria pubblica. La circolare stabilisce i conti da usare per l’imputazione delle relative somme, distinguendo tra competenza anni precedenti e anno in corso, e indica che per alcune fattispecie restano confermati i conti già esistenti.

Contributo speciale 1,30% per imprese di spedizione e trasporto marittimo

Per il contributo speciale previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 5 aprile 1993, n. 94, già disciplinato dai decreti-legge 1 febbraio 1993, n. 24, 10 marzo 1993, n. 57 e 20 maggio 1993, n. 148, si dispone l’imputazione ai conti di nuova istituzione GAU 21/01 e GAU 21/81. Il contributo riguarda le aziende del settore della spedizione internazionale, dei magazzini generali, degli spedizionieri doganali e, successivamente, le imprese del trasporto marittimo di linea e di massa.

Nuova gestione contabile dei contributi SSN per domestici e pescatori autonomi

A seguito del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che dal 1 gennaio 1993 attribuisce alle Regioni e Province autonome i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, viene aggiornata la procedura di ripartizione contabile dei contributi dovuti da lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e da pescatori autonomi. Sono istituiti nuovi conti ASR per i contributi di competenza anni precedenti, anno in corso e a calcolo; per gli importi accertati o riscossi fino al 31 dicembre 1992 restano invece da usare i conti GMR 21/06 e GMR 21/09, opportunamente ridenominati.

Soppressione e ridenominazione di conti, rimborsi e storni

La circolare sopprime una serie di conti GMR e GMS ormai non più utilizzabili, prevede il conto ASR 34/00 per eventuali rimborsi e richiama l’obbligo di verificare le contabilizzazioni già effettuate. Se le somme sono state imputate a conti diversi da quelli indicati, devono essere eseguiti senza indugio gli storni necessari. In allegato è riportato il dettaglio delle variazioni al piano dei conti, con indicazione dei conti di nuova istituzione e di quelli modificati.

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