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Circolare

Circolare numero 141 del 21-6-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riassume la disciplina del Fondo integrativo dell’assicurazione generale IVS per il personale delle aziende private del gas, con focus su iscritti, finalità del Fondo, liquidazione delle pensioni AGO e delle prestazioni integrative, requisiti per vecchiaia, anzianità, invalidità e superstiti, criteri di calcolo della retribuzione pensionabile, ricostituzioni, rioccupazione, perequazione automatica e ricorsi. Vengono inoltre richiamate le modifiche normative intervenute nel tempo e le particolarità procedurali del Fondo gasisti, inclusa la competenza del Collegio medico per alcune controversie.

Liquidazione e ricostituzione delle pensioni del Fondo integrativo per i dipendenti delle aziende private del gas

Fondo integrativo IVS per il personale delle aziende private del gas

La circolare riepiloga la disciplina applicabile alla liquidazione e alla ricostituzione delle pensioni a carico del Fondo integrativo dell’assicurazione generale IVS per i dipendenti delle aziende private del gas. Il documento richiama la normativa di base, le categorie di iscritti, i requisiti delle prestazioni e le peculiarità procedurali del Fondo, riservandosi inoltre ulteriori chiarimenti sugli effetti del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.

Ambito soggettivo e aziende interessate

Sono considerate aziende private del gas quelle che operano in regime di concessione amministrativa e producono o distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili. La legge n. 61/1987 ha eliminato il riferimento al gas "manifatturato", estendendo l’obbligo di iscrizione anche alle imprese che distribuiscono gas metano.

Sono iscritti al Fondo gli impiegati e gli operai delle aziende private del gas in servizio effettivo al 1° novembre 1967 o alla data di assunzione, se successiva. Il personale di nuova assunzione viene iscritto dal momento dell’assunzione, una volta superato il periodo di prova. Restano esclusi i lavoratori assunti per lavori eccezionali o temporanei, quelli assunti temporaneamente in forza di specifiche disposizioni di legge e i dirigenti. Il passaggio alla qualifica di dirigente determina la cessazione dell’iscrizione, salvo l’eventuale richiesta dell’interessato di mantenere l’iscrizione entro tre mesi dal passaggio.

Finalità del Fondo e coordinamento con l’AGO

Il Fondo ha funzione integrativa rispetto all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, a favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto. Quando la pensione AGO è determinata anche da contributi riferiti a periodi non riconosciuti utili per il Fondo, la quota corrispondente a tali periodi, definita quota "esclusiva", viene corrisposta in aggiunta alla prestazione complessiva del Fondo.

Liquidazione delle prestazioni AGO

Per le pensioni dirette, se la domanda è presentata mentre il lavoratore è ancora alle dipendenze di un’azienda privata del gas, viene liquidata soltanto la prestazione AGO, secondo le regole ordinarie. Dopo la cessazione dal servizio, la pensione va ricostituita per consentire la liquidazione del trattamento complessivo, formato dalla pensione AGO, comprensiva del supplemento eventualmente maturato, e dall’integrazione del Fondo.

Per le pensioni ai superstiti, anche il trattamento AGO è liquidato secondo le regole del regime generale. Di regola, contestualmente si procede anche al trattamento integrativo del Fondo; tuttavia, se manca il requisito dei 10 anni di contribuzione al Fondo e il decesso non dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale, la prestazione del Fondo non spetta e resta liquidabile la sola pensione AGO.

Principi generali del Fondo e domande

La pensione del Fondo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione del servizio o alla scadenza del preavviso, anche se sostituito da indennità equivalente. La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso dell’iscritto.

Nel Fondo non opera il principio dell’automaticità delle prestazioni. Se alla cessazione del rapporto risultano contributi non ancora versati, la pensione AGO può essere comunque liquidata computando anche tali periodi, mentre il trattamento del Fondo deve essere escluso per i periodi non coperti da contribuzione; se tali periodi sono determinanti ai fini del diritto, la liquidazione va sospesa fino alla regolarizzazione.

La domanda di pensione del Fondo vale anche come domanda per la prestazione AGO. Le domande possono essere presentate dall’iscritto, dall’azienda o, in caso di morte, dagli aventi diritto. È consentito l’uso dei moduli in uso per il regime generale, con l’indicazione che la prestazione è richiesta nel Fondo gasisti. Per le invalidità è richiesto il certificato medico Mod. S.S.3; per la pensione complessiva è necessaria la dichiarazione aziendale Mod. 8/gas.

Pensione di vecchiaia e di anzianità

La pensione di vecchiaia spetta agli iscritti che cessano dal servizio e abbiano compiuto 60 anni, uomini e donne, con almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La pensione mensile complessiva è pari a 1/39 della retribuzione globale mensile dell’ultimo anno di servizio per ogni anno di contribuzione, con computo delle frazioni d’anno in dodicesimi e trascurando le frazioni di mese. L’importo non può superare il 90% della retribuzione pensionabile. È inoltre prevista la tredicesima mensilità. La pensione complessiva assorbe la quota AGO relativa ai periodi di iscrizione al Fondo, mentre la quota esclusiva riferita ai periodi extra-gas resta corrisposta separatamente. Se la pensione complessiva è inferiore alla pensione AGO, l’interessato conserva il trattamento di importo pari a quest’ultima.

La pensione di anzianità spetta agli iscritti che non hanno compiuto 60 anni, cessano dal servizio, hanno diritto alla pensione di anzianità secondo l’AGO e possiedono almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La circolare richiama il blocco dei pensionamenti di anzianità disposto dal D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, rinviando alle precedenti istruzioni applicative. Anche per questa prestazione valgono i criteri di calcolo della pensione complessiva e l’eventuale trattamento della quota esclusiva AGO.

Pensione di invalidità e sua stabilità

La pensione di invalidità compete agli iscritti che cessano dal servizio, siano riconosciuti invalidi secondo le norme AGO e abbiano almeno cinque anni di contribuzione al Fondo. Se l’invalidità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale, è sufficiente qualunque periodo di contribuzione, purché la domanda sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio.

La domanda può essere presentata anche mentre il rapporto di iscrizione è ancora in essere, ma la liquidazione è possibile solo dopo la cessazione dal servizio e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. Se la cessazione non interviene, la pratica viene archiviata.

La circolare evidenzia che nel Fondo lo stato di invalidità ha carattere definitivo e non è soggetto a revisione. Di conseguenza, eventuali revisioni dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità AGO non incidono sulla prestazione complessiva del Fondo, che resta integralmente a carico di quest’ultimo. In tali casi è necessaria la ricostituzione della pensione. La misura del trattamento complessivo di invalidità non può comunque essere inferiore al 50% della retribuzione pensionabile.

Pensioni ai superstiti

I superstiti hanno diritto alla prestazione del Fondo se, al momento del decesso, l’iscritto possedeva almeno 10 anni di contribuzione al Fondo. Se il decesso dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale, è sufficiente qualsiasi periodo di contribuzione. Le categorie dei superstiti, i requisiti soggettivi e le aliquote percentuali sono disciplinati secondo le norme vigenti nell’AGO.

L’importo della pensione complessiva spettante all’iscritto al momento del decesso si determina con i criteri previsti per la vecchiaia, ma non può comunque essere inferiore al 50% della retribuzione globale mensile percepita nell’ultimo anno di contribuzione al Fondo.

Anzianità assicurativa, assenze e part-time

L’anzianità assicurativa utile comprende i periodi di iscrizione al Fondo per attività lavorativa presso aziende private del gas, dalla data di assunzione a quella di licenziamento, includendo anche il periodo cui si riferisce l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso. Vanno detratti i periodi di assenza senza retribuzione non riconosciuti utili dai contratti collettivi, salvo regolarizzazione da parte dell’interessato.

Sono inoltre utili, secondo la normativa richiamata, i periodi di assenza senza retribuzione riconosciuti utili dai c.c.l. e per i quali le aziende sono tenute al versamento dei contributi, nonché i periodi coperti da accredito figurativo nell’AGO, come può avvenire per l’esercizio di funzioni pubbliche o cariche sindacali.

Per i periodi di assenza con retribuzione ridotta nell’ultimo anno di iscrizione, le aziende devono versare contributi sulla retribuzione che sarebbe spettata senza riduzione.

La circolare richiama anche la disciplina del part-time introdotta dalla legge n. 863/1984, applicabile alle trasformazioni del rapporto avvenute dopo il 6 gennaio 1985. Nei casi di rapporto a tempo pieno e parziale si computa per intero il lavoro a tempo pieno e proporzionalmente quello a tempo parziale, sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. Per il part-time orizzontale i periodi sono valutati integralmente per il diritto, mentre per la misura si applica la proporzione dell’orario. Per il part-time verticale il periodo va valutato con il medesimo criterio proporzionale. I rapporti a part-time sorti ed estinti come tali, o trasformati prima dell’entrata in vigore della legge, restano invece computati per intero, senza riduzioni.

Retribuzione pensionabile

La retribuzione pensionabile è la "retribuzione globale mensile" di cui all’art. 10 della legge n. 1084/1971. Essa comprende la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo, maggiorata degli aumenti per anzianità e merito, dell’indennità di contingenza e delle altre indennità fisse mensili a carattere continuativo, come l’indennità di maneggio denaro, l’assegno retributivo mensile, il premio di produzione e gli assegni ad personam.

Sono esclusi dalla retribuzione globale mensile le doppie mensilità, le somministrazioni in natura e le relative indennità sostitutive, le indennità di mensa e simili, nonché i rimborsi spese, anche se forfettizzati. Il periodo di riferimento per il calcolo è l’ultimo anno di servizio utile.

Assegno per il nucleo familiare, ricostituzioni e rioccupazione

Sulle pensioni del Fondo può essere dovuto l’assegno per il nucleo familiare, che resta a carico della Gestione delle prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti.

Le ricostituzioni del trattamento AGO seguono la normativa ordinaria. Quelle del trattamento complessivo del Fondo sono collegate soprattutto alla modifica della retribuzione pensionabile per effetto di rinnovi contrattuali, accordi sindacali, sentenze o transazioni. In questi casi la nuova retribuzione deve risultare da un nuovo Mod. 8/gas, con indicazione degli emolumenti globali mensili e degli estremi del versamento dei contributi sulle differenze retributive. In materia di invalidità, se una revisione AGO comporta revoca o riduzione del trattamento, la prestazione complessiva del Fondo rimane comunque a totale carico del Fondo.

In caso di rioccupazione presso aziende private del gas tenute al Fondo, la pensione di categoria è incompatibile con la retribuzione e deve essere ricostituita con revoca del trattamento complessivo, restando in pagamento il solo AGO. Il datore di lavoro deve comunicare l’assunzione e applicare le trattenute per occupazione alle dipendenze di terzi. Alla cessazione della nuova attività il pensionato ha diritto alla ricostituzione della pensione, con liquidazione di un nuovo trattamento complessivo e con il supplemento AGO per i contributi versati dopo il pensionamento.

Se la rioccupazione avviene presso aziende di altro settore, la pensione resta in pagamento, ferma restando l’applicazione delle trattenute previste. Alla cessazione del nuovo rapporto, su domanda, l’interessato può ottenere il supplemento AGO per i contributi post-pensionamento.

Perequazione automatica e ricorsi

Al trattamento complessivo del Fondo si applicano le stesse regole di perequazione automatica dell’AGO. La circolare richiama la modifica apportata dalla legge n. 438/1992 al D.L. n. 384/1992, precisando che per il 1993 la perequazione automatica delle pensioni e dei trattamenti indennitari è fissata in 1,8 punti percentuali dal 1° giugno e in 1,7 punti percentuali dal 1° dicembre.

Contro i provvedimenti amministrativi relativi alla pensione e all’assegno per il nucleo familiare è proponibile ricorso entro 90 giorni dalla notifica. I ricorsi vanno presentati tramite la SAP che ha adottato il provvedimento e indirizzati:

  • al Comitato Provinciale competente, per i trattamenti AGO e familiari;
  • al Comitato Amministratore del Fondo, per le controversie sul trattamento complessivo del Fondo, con successivo inoltro alla Direzione Centrale per le Pensioni - Fondo gasisti;
  • al Collegio medico dell’art. 18 della legge n. 1084/1971, per l’accertamento dell’invalidità, della dipendenza da infortunio o malattia professionale, o dello stato di inabilità per i superstiti nei casi previsti.

La circolare sottolinea che, nel Fondo gasisti, il Collegio medico è organo deliberante, a differenza di quanto accade negli altri Fondi speciali. Il Collegio è composto da tre medici: uno designato dall’Istituto, uno dall’iscritto e un terzo scelto di comune accordo o, in mancanza, designato dalla struttura sanitaria competente del luogo di residenza dell’interessato.

Avverso le decisioni sui ricorsi amministrativi è possibile proporre azione giudiziaria nei termini di legge. Le SAP devono curare il contenzioso tramite gli uffici legali e informare gli interessati che il ricorso giudiziario va notificato presso le SAP stesse, che fungono da domicilio speciale del rappresentante legale dell’Istituto. Le sentenze in materia previdenziale sono provvisoriamente esecutive e devono essere eseguite anche in caso di impugnazione, con espressa riserva di recupero delle somme indebitamente corrisposte, salvo sentenza passata in giudicato o acquiescenza concordata con l’Avvocatura Centrale.

Punti principali

Ambito del Fondo e soggetti iscritti

Il Fondo riguarda i dipendenti delle aziende private del gas. Sono iscritti obbligatoriamente gli impiegati e gli operai in servizio effettivo al 1° novembre 1967 o alla data di assunzione, se successiva; i nuovi assunti vengono iscritti dalla data di assunzione, una volta superato il periodo di prova. Sono esclusi il personale assunto per lavori eccezionali o temporanei, il personale assunto temporaneamente in base a disposizioni di legge e i dirigenti. Il passaggio alla qualifica di dirigente comporta la cessazione dell’iscrizione, salvo richiesta di mantenimento entro tre mesi dal passaggio, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1084/1971.

Finalità del Fondo e rapporto con la pensione AGO

Il Fondo integra il trattamento dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti e dei superstiti aventi diritto. Se la pensione AGO è determinata anche sulla base di contributi relativi a periodi non utili per il Fondo, la quota corrispondente a tali contributi, definita quota "esclusiva", è corrisposta in aggiunta alla prestazione complessiva del Fondo.

Liquidazione delle prestazioni AGO

Per le pensioni dirette AGO, se la domanda è presentata mentre il lavoratore è ancora in servizio presso un’azienda privata del gas, si liquida la sola prestazione AGO; alla cessazione del servizio la pensione viene ricostituita con il trattamento complessivo AGO più integrazione del Fondo. Per le pensioni ai superstiti, si applicano le regole ordinarie AGO; contestualmente, di regola, si liquida anche la prestazione integrativa del Fondo, salvo il caso in cui manchi il requisito dei 10 anni di contribuzione al Fondo e il decesso non sia dovuto a infortunio sul lavoro o malattia professionale, nel qual caso resta liquidabile la sola prestazione AGO.

Principi generali di liquidazione del Fondo

La pensione del Fondo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio o al termine del preavviso; la pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo alla morte dell’iscritto. Non si applica il principio di automaticità delle prestazioni: se alla cessazione risultano contributi non ancora versati, il trattamento AGO può essere liquidato conteggiando anche tali periodi, mentre la prestazione del Fondo viene esclusa per quei periodi o sospesa se essi sono determinanti ai fini del diritto, salvo successiva regolarizzazione. La domanda di pensione del Fondo vale anche come domanda AGO e può essere presentata dall’iscritto, dall’azienda o dagli aventi diritto; per la pensione complessiva di riversibilità decide la domanda degli aventi diritto. Si utilizzano i moduli AGO, indicando che la prestazione è richiesta nel Fondo gasisti; per l’invalidità è richiesto il certificato medico Mod. S.S.3 e per la pensione complessiva la dichiarazione aziendale Mod. 8/gas.

Pensione di vecchiaia

Spetta agli iscritti che cessano dal servizio e abbiano compiuto 60 anni, uomini e donne, e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La pensione mensile complessiva è pari a 1/39 della retribuzione globale mensile dell’ultimo anno di servizio per ogni anno di contribuzione al Fondo, con computo delle frazioni d’anno in dodicesimi e delle frazioni di mese trascurate. L’importo non può superare il 90% della retribuzione pensionabile. È prevista la tredicesima mensilità. La pensione complessiva assorbe la quota AGO riferita ai periodi di iscrizione al Fondo; resta in pagamento la quota esclusiva relativa ai periodi extra-gas. Se la pensione complessiva è inferiore alla pensione AGO, spetta comunque l’importo pari a quest’ultima.

Pensione di anzianità

Spetta agli iscritti che non abbiano compiuto 60 anni, cessino dal servizio, abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo l’AGO e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La circolare richiama inoltre il blocco dei pensionamenti per anzianità disposto dal D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, con rinvio alle precedenti istruzioni applicative. Si applicano gli stessi criteri di calcolo previsti per la pensione complessiva di vecchiaia, compreso l’eventuale pagamento della quota esclusiva AGO.

Pensione di invalidità

Spetta agli iscritti che cessino dal servizio, siano riconosciuti invalidi secondo le norme AGO e abbiano almeno cinque anni di contribuzione al Fondo; è sufficiente qualsiasi periodo di contribuzione se l’invalidità deriva da infortunio sul lavoro o malattia professionale, purché la domanda sia presentata entro sei mesi dalla cessazione. La domanda può essere presentata anche durante l’iscrizione, ma la liquidazione è possibile solo dopo la cessazione dal servizio. Il giudizio di invalidità nel Fondo ha carattere definitivo e non è soggetto a revisione; quindi, eventuali revoche o riduzioni dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità AGO non incidono sulla prestazione complessiva del Fondo, che resta integralmente a carico di quest’ultimo. La misura della pensione complessiva non può essere inferiore al 50% della retribuzione pensionabile.

Pensioni ai superstiti

I superstiti hanno diritto alla pensione del Fondo se l’iscritto, alla data del decesso, aveva almeno 10 anni di contribuzione al Fondo, salvo il caso di decesso per infortunio sul lavoro o malattia professionale, per il quale basta qualunque periodo di contribuzione. Le categorie dei superstiti, i requisiti soggettivi e le aliquote percentuali seguono le regole dell’AGO. L’importo della pensione complessiva spettante all’iscritto al decesso si calcola con gli stessi criteri della vecchiaia, ma non può essere inferiore al 50% della retribuzione globale mensile dell’ultimo anno di contribuzione al Fondo.

Anzianità assicurativa e part-time

L’anzianità utile comprende i periodi di iscrizione al Fondo dalla data di assunzione a quella di licenziamento, inclusa l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso. Vanno sottratti i periodi di assenza non retribuita non riconosciuti utili dai contratti collettivi, salvo regolarizzazione. Sono utili anche taluni periodi di assenza senza retribuzione riconosciuti utili dai c.c.l. per i quali sono dovuti contributi, nonché i periodi con accredito figurativo nell’AGO. È richiamata la disciplina del part-time: nei casi di trasformazione del rapporto successivi al 6 gennaio 1985, i periodi a tempo pieno si computano per intero, quelli a tempo parziale proporzionalmente all’orario effettivo; per il part-time verticale e orizzontale si applica il criterio proporzionale sia per il diritto sia per la misura della pensione. I periodi di part-time sorti o cessati come tali prima di tale data sono invece computati per intero.

Retribuzione pensionabile

La retribuzione pensionabile coincide con la "retribuzione globale mensile" dell’art. 10 della legge n. 1084/1971: retribuzione minima prevista dal c.c.l., aumentata per anzianità e merito, contingenza e altre indennità fisse mensili continuative, come maneggio denaro, assegno retributivo mensile, premio di produzione e assegni ad personam. Sono esclusi doppie mensilità, somme in natura e sostitutive, indennità di mensa e simili, rimborsi spese anche forfettizzati. Il periodo di riferimento è l’ultimo anno di servizio utile.

Assegno per il nucleo familiare, ricostituzioni e rioccupazione

Sulle pensioni del Fondo può spettare l’assegno per il nucleo familiare, a carico della Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti. Le ricostituzioni della pensione AGO seguono le regole ordinarie; quelle del trattamento complessivo del Fondo sono dovute soprattutto per variazioni della retribuzione pensionabile conseguenti a rinnovi contrattuali, accordi, sentenze o transazioni, da documentare con nuovo Mod. 8/gas. In caso di revisione dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità AGO, il trattamento complessivo del Fondo resta a totale carico del Fondo. Se il pensionato viene rioccupato presso aziende private del gas, la pensione di categoria viene ricostituita con revoca del trattamento complessivo e resta in pagamento solo l’AGO; alla nuova cessazione si procede a una nuova liquidazione complessiva e al supplemento AGO. Se la rioccupazione avviene presso altri settori, la pensione resta in pagamento con le trattenute per occupazione alle dipendenze di terzi e, alla cessazione, si può ottenere il supplemento AGO.

Perequazione automatica e ricorsi

Al trattamento complessivo si applicano le regole di perequazione automatica dell’AGO; per il 1993 la circolare richiama la modifica introdotta dalla legge n. 438/1992, che fissa la perequazione in 1,8 punti dal 1° giugno e in 1,7 punti dal 1° dicembre. I ricorsi amministrativi contro i provvedimenti su pensione e assegno per il nucleo familiare vanno presentati entro 90 giorni dalla notifica: quelli sull’AGO o sui trattamenti familiari al Comitato Provinciale competente, quelli sul trattamento complessivo del Fondo al Comitato Amministratore del Fondo, quelli sull’accertamento dell’invalidità o delle cause del decesso o dello stato di inabilità al Collegio medico previsto dall’art. 18 della legge n. 1084/1971, che nel Fondo gasisti ha funzione deliberante. Avverso le decisioni sui ricorsi amministrativi è possibile l’azione giudiziaria nei termini di legge; le SAP devono curare gli adempimenti difensivi, notificando che i ricorsi giudiziari vanno notificati presso le SAP e che le sentenze previdenziali sono provvisoriamente esecutive.

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