Sentenza del 16/05/2019 n. 3040 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - notifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. È stato affermato che, quando la cartella di pagamento viene notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento e non secondo le forme proprie degli atti giudiziari, l’Agente della riscossione può procedere direttamente alla notificazione. Pertanto, la notifica eseguita con tale modalità è valida, purché siano rispettati i requisiti propri della spedizione e della ricezione della raccomandata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella di pagamento fosse stata notificata invalidamente perché l’Agente della riscossione aveva provveduto direttamente all’invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza utilizzare le forme previste per la notificazione degli atti giudiziari e senza l’intervento di un ufficiale notificatore.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione della cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento
La notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, quando non eseguita nelle forme della notificazione degli atti giudiziari, può essere effettuata direttamente dall’Agente della riscossione.
Cassazione civile, sentenza n. 9078/2019
Conferma la possibilità per l’Agente della riscossione di notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Cassazione civile, sentenza n. 25902/2008
Riconosce la validità della notificazione diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità delle formalità proprie degli atti giudiziari.
Cassazione civile, sentenza n. 3393/2010
Ribadisce che l’Agente della riscossione può procedere direttamente all’invio della cartella con raccomandata con avviso di ricevimento.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall’Agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- La validità della notifica non richiede necessariamente l’intervento di un ufficiale giudiziario o l’utilizzo delle forme previste per gli atti giudiziari, se la modalità concretamente utilizzata è la raccomandata con avviso di ricevimento.
- Una contestazione basata esclusivamente sul fatto che la raccomandata sia stata spedita direttamente dall’Agente della riscossione è, in linea generale, destinata a essere respinta.
- Restano verificabili gli altri elementi della notifica, come l’indirizzo corretto, la prova della spedizione, l’avviso di ricevimento e l’effettiva riferibilità della consegna al destinatario o a un soggetto legittimato a ricevere.
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