Cassazione Civile, Ordinanza n. 07661/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Milano e poi della Corte d'Appello di Milano, della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da una società in liquidazione con annessa transazione fiscale ex art. 63 CCII. L'Agenzia delle Entrate, creditore rappresentante oltre il 60% dei crediti totali, non aveva aderito alla proposta. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile la disciplina introdotta dall'art. 1-bis del d.l. 69/2023, convertito in l. 103/2023, considerandola ostativa alla transazione fiscale forzosa e applicandola anche alla proposta depositata dopo l'entrata in vigore del decreto. Con il ricorso per cassazione la società deduceva quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1-bis d.l. 69/2023, 11 preleggi, 15, co. 5, l. 400/1988, 1 e 3 l. 212/2000, 63, commi 2 e 2-bis, CCII, per l'illegittima applicazione retroattiva della nuova disciplina in assenza di espresso richiamo; 2) violazione degli artt. 1-bis d.l. 69/2023 e 63 CCII per non avere la Corte considerato argomenti interpretativi che escluderebbero la retroattività, anche per l'impossibilità di conformarsi a criteri non ancora noti al momento della proposta; 3) violazione degli artt. 3, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, per mancata interpretazione costituzionalmente orientata e, in subordine, richiesta di rimessione della questione di legittimità costituzionale; 4) violazione dell'art. 77, co. 2, Cost. per difetto di omogeneità tra decreto-legge e norme introdotte in conversione, con ulteriore richiesta di questione costituzionale. Prima dell'udienza la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, motivandolo con il venir meno dell'interesse; la rinuncia non risultava accettata dalla controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia depositata dalla ricorrente. Richiamando il consolidato orientamento secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre posto le spese a carico della ricorrente, in applicazione del principio di causalità, liquidandole in euro 5.000 oltre alle spese prenotate a debito. Ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, perché l'estinzione per rinuncia non integra la soccombenza rilevante ai fini di tale previsione.
Norme richiamate
art. 63 CCII
richiamato come disciplina dell'accordo di ristrutturazione con transazione fiscale; la questione riguardava la sua operatività rispetto alla nuova disciplina sopravvenuta
art. 1-bis d.l. 69/2023
ritenuto dalla Corte d'appello applicabile alla fattispecie e, secondo la ricorrente, non retroattivo; la Cassazione non ha deciso nel merito per effetto della rinuncia
art. 11 preleggi
invocato per escludere l'applicazione retroattiva di una norma priva di espressa previsione in tal senso
art. 15, comma 5, l. 400/1988
richiamato a sostegno della tesi contro l'efficacia retroattiva della disciplina introdotta in conversione
art. 1 l. 212/2000
richiamato dalla ricorrente come limite all'applicazione retroattiva di norme tributarie
art. 3 l. 212/2000
richiamato dalla ricorrente come disposizione ostativa alla retroattività delle norme fiscali
art. 3 Cost.
invocato per la necessità di interpretazione costituzionalmente orientata e per il profilo di ragionevolezza
art. 111 Cost.
richiamato in relazione ai canoni del giusto processo e della motivazione/razionalità dell'interpretazione
art. 117 Cost.
richiamato in relazione all'art. 6 CEDU e al principio di non retroattività della norma imperativa
art. 6 CEDU
invocato quale parametro convenzionale a sostegno del divieto di retroattività della norma imperativa
art. 77 Cost.
invocato per contestare la mancanza di omogeneità tra decreto-legge e norme inserite in conversione
art. 391 c.p.c.
la Corte afferma che la rinuncia al ricorso, anche senza accettazione della controparte, determina l'estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude che la declaratoria di estinzione per rinuncia comporti l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo anche se non è accettata dalla controparte costituita, con passaggio in giudicato della decisione impugnata e cessazione dell'interesse a contrastare l'impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese processuali vanno di regola poste a carico del ricorrente che ha introdotto il giudizio e poi ne ha determinato la chiusura, secondo il principio di causalità, salvo ragioni specifiche per discostarsene.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per cassazione esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- Quando la causa viene definita per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non formula pronunce di merito sulle questioni sostanziali o costituzionali prospettate.
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