Cassazione Penale, Ordinanza n. 12468/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per detenzione e cessione di stupefacenti, confermando la responsabilità ex art. 73 d.P.R. 309/1990, la recidiva specifica e infraquinquennale, la rideterminazione della pena, la conferma della confisca del denaro e la confisca di telefoni cellulari. Con tre motivi deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere escluso la fattispecie di fatto lieve, ritenendo decisivo il dato qualitativo della sostanza e non una valutazione complessiva; 2) erronea applicazione della recidiva, nonché degli artt. 132, 133, 62-bis c.p. e della disciplina sulla confisca, contestando la comparazione di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche; 3) erronea applicazione delle norme sulla confisca, in particolare quanto alla pertinenzialità dei telefoni cellulari e alla sproporzione del denaro rinvenuto, che la difesa ritiene non legittimante la confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e respinte in appello, privi di una critica specifica alla motivazione impugnata e quindi non deducibili in sede di legittimità. Nel merito, ha considerato corretta la valutazione della Corte territoriale sia sull'esclusione del fatto lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla luce della quantità e qualità della sostanza, del materiale per il confezionamento e dell'ingente somma di denaro rinvenuta, sia sull'applicazione della recidiva e sul giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche, sia infine sulla conferma della confisca dei telefoni e del denaro, fondati rispettivamente sulla pertinenzialità ai reati e sulla sproporzione patrimoniale non giustificata da redditi leciti. Conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
La lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza; uno solo degli indici può assumere rilievo assorbente se di particolare evidenza. La quantità e la qualità della sostanza, se espressive di offensività non minima, escludono il comma 5.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; non è ammessa la mera riproposizione di censure già disattese dal giudice di merito.
art. 99 c.p.
La recidiva non opera automaticamente in base al solo precedente penale, ma richiede una verifica concreta della sua significatività in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.
art. 132 c.p.
Richiamato ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio e della recidiva nel quadro degli indici di commisurazione della pena.
art. 133 c.p.
Il giudice deve valorizzare natura dei reati, offensività, distanza temporale, tipo di devianza e altri elementi individualizzanti nella valutazione della recidiva.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere comparate con la recidiva nel giudizio di bilanciamento, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 69 c.p.
Il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti è discrezionale e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o assoluta carenza di motivazione.
art. 240-bis c.p.
La confisca del denaro prescinde dal nesso diretto con il singolo reato e richiede la condanna per un reato presupposto, la sproporzione patrimoniale e la mancata dimostrazione della lecita provenienza delle somme.
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
Richiamato in relazione alla disciplina della confisca e alla pertinenzialità dei beni, con esclusione della necessità di prova piena della pertinenza per il sequestro/confisca di cose collegate al reato.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti impone un giudizio unitario su tutti gli indici normativi; la prevalenza del dato qualitativo o quantitativo è legittima quando esso esprima un'offensività concreta non minima.
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza misurarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata e senza indicare specifiche ragioni di diritto e vizi logici della decisione.
- La recidiva non può essere applicata in modo automatico sulla base del solo precedente penale, ma richiede un apprezzamento concreto della maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, fondato su elementi quali natura, gravità, omogeneità e distanza temporale dei reati.
- Il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche è rimesso al giudice di merito e diviene censurabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o di motivazione mancante.
- Per la confisca di somme di denaro non è necessario il collegamento diretto con il singolo fatto-reato quando la misura sia fondata sulla sproporzione del patrimonio rispetto ai redditi leciti; incombe sull'interessato l'onere di allegare e dimostrare una provenienza lecita delle somme.
- Ai fini del sequestro/confisca di beni asseritamente pertinenti al reato è sufficiente un ragionevole e concreto collegamento con il fatto, non essendo richiesta la prova piena e definitiva della pertinenza in quella fase.
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