Sentenza del 01/02/2016 n. 150 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Condizione per l'esonero dall'Ici è che l'immobile costituisca l'abitazione principale del nucleo familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che l'esenzione ICI per l'abitazione principale può spettare anche in presenza di una diversa residenza anagrafica di uno dei coniugi, purché l'immobile costituisca effettivamente la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. Ai fini tributari rileva soprattutto la residenza della famiglia e la concreta coabitazione, non soltanto la residenza anagrafica individuale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto all'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale. Il problema era stabilire se l'agevolazione spettasse anche quando uno dei coniugi avesse una diversa residenza anagrafica. La decisione valorizza la coabitazione e la residenza effettiva del nucleo familiare, ritenendo non decisiva la diversa residenza anagrafica di uno dei coniugi.
Norme richiamate
Art. 8, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente
La nozione di abitazione principale è collegata alla dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. La norma è stata interpretata nel senso che la diversa residenza anagrafica di uno dei coniugi non esclude automaticamente l'agevolazione, quando sia provata la coabitazione e l'effettiva destinazione dell'immobile a casa familiare.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali sull'abitazione principale, la residenza anagrafica non è necessariamente l'unico elemento rilevante: può assumere rilievo decisivo la dimora abituale effettiva del nucleo familiare.
- La diversa residenza anagrafica di uno dei coniugi non comporta automaticamente la perdita dell'esenzione, se l'immobile è concretamente utilizzato come abitazione familiare.
- Il contribuente deve comunque poter dimostrare la reale coabitazione e la stabile destinazione dell'immobile a dimora abituale; la mera relazione coniugale, senza prova della situazione di fatto, può non essere sufficiente.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra residenza anagrafica formale e dimora abituale effettiva, verificando anche la disciplina vigente nell'anno d'imposta interessato.
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