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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10525/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una parte ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva accolto l'impugnazione della società contro una decisione di primo grado e aveva condannato il ricorrente al pagamento di euro 21.456. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata il 24 marzo 2022, ma non ha depositato tempestivamente la copia della sentenza munita della relata di notifica. Il ricorso è stato proposto il 20 maggio 2022, oltre sessanta giorni dal deposito della sentenza. Il ricorrente ha sostenuto che l'omissione dovesse essere superata, chiedendo alla Corte di ripensare il proprio orientamento, di rimettere la questione alle sezioni unite e di valutare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 369, comma 2, c.p.c. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e l'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che, a fronte della dichiarazione nel ricorso dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, sorgeva l'onere di depositare nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia della sentenza munita della relata di notifica; tale onere non è stato tempestivamente assolto e la successiva produzione è stata ritenuta tardiva e non idonea a sanare l'omissione. La Corte ha richiamato l'orientamento delle sezioni unite e ha osservato che la questione di compatibilità convenzionale era già stata esclusa dalla Corte EDU. Non essendosi la resistente costituita, non sono state liquidate spese. La Corte ha inoltre applicato la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. con pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La dichiarazione nel ricorso di avvenuta notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve e impone al ricorrente di depositare tempestivamente la copia della sentenza munita della relata di notifica; la mancanza non è sanabile con successiva produzione tardiva ex art. 372 c.c.

  • art. 372 c.c.

    La successiva produzione documentale non può recuperare l'omissione del deposito tempestivo della copia della sentenza con relata di notifica.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato seguito il rito camerale con proposta del consigliere delegato e richiesta di decisione collegiale da parte del ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché la causa è stata decisa in conformità alla proposta del consigliere delegato e non vi è stata liquidazione delle spese per mancata costituzione della resistente, è stata applicata la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'applicabilità della previsione del comma 3 in assenza di pronuncia sulle spese.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale dedotta è stata ritenuta non tale da superare l'orientamento consolidato, anche alla luce della giurisprudenza europea.

  • art. 24 Cost.

    La disciplina è stata considerata compatibile con il diritto di difesa e di accesso al giudice.

  • art. 111 Cost.

    La disciplina non è stata ritenuta lesiva del giusto processo.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La Corte non ha ravvisato contrasto della disciplina con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 6 CEDU

    È stato richiamato il principio secondo cui l'onere processuale previsto dall'art. 369 c.p.c. non costituisce un impedimento sproporzionato all'accesso al tribunale.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente per cassazione dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare entro il termine dell'art. 369 c.p.c. la copia della sentenza con la relata di notifica, perché tale dichiarazione equivale a far valere il termine breve d'impugnazione.
  • La mancata produzione tempestiva della sentenza notificata determina improcedibilità del ricorso e non può essere sanata da un deposito successivo ai sensi dell'art. 372 c.c.
  • La compatibilità costituzionale e convenzionale dell'onere di deposito ex art. 369 c.p.c. non viene meno per il solo fatto che la parte invochi gli artt. 3, 24, 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, ove la disciplina sia già stata ritenuta non sproporzionata dalla giurisprudenza interna ed europea.
  • Nel rito camerale della Corte di cassazione, la definizione conforme alla proposta del consigliere delegato può comportare l'applicazione della sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. anche in assenza di statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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