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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18034/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 13/11/2024, deducendo violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha sostenuto che la motivazione di merito avrebbe erroneamente escluso una diminuzione di pena e avrebbe trascurato la ridotta offensività della condotta. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano generiche e non consentite in sede di legittimità, perché la decisione impugnata aveva motivato in modo logico e giuridicamente corretto sull'assenza di elementi favorevoli: violazione dell'obbligo di dimora nel comune di Bologna, compagnia di persona pregiudicata, numerosissimi precedenti penali e tre precedenti specifici, elementi valorizzati per escludere le attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in doglianze generiche contro la valutazione di merito sulle circostanze attenuanti generiche.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione di merito dia conto, in modo non illogico, dell'assenza di elementi positivi e valorizzi elementi negativi quali la reiterazione dei precedenti penali, la specifica recidività e le modalità concrete della condotta.
  • La cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando la sentenza impugnata risulti sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici e il ricorrente si limiti a riproporre una diversa lettura del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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