Cassazione Civile, Ordinanza n. 08760/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava IVA detratta nell'anno 2010 in relazione all'acquisto di un immobile da una società terza, ritenendo che l'operazione, se complessivamente considerata insieme ad altri atti, integrasse in realtà una cessione d'azienda soggetta a imposta di registro e non a IVA. La contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP respingeva il ricorso, mentre la CTR Toscana accoglieva l'appello sia per mancato contraddittorio endoprocedimentale sia nel merito, escludendo che la compravendita immobiliare fosse parte di una cessione d'azienda. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere invalidante la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, perché la contribuente non avrebbe indicato gli specifici elementi difensivi che avrebbe potuto spendere e perché, comunque, il contraddittorio non avrebbe potuto incidere sull'esito; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. quanto alla qualificazione dell'atto, deducendo inoltre che la CTR si sarebbe pronunciata sul merito dopo essersi spogliata della potestas iudicandi come in una decisione di rito.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione della CTR sulla sussistenza dell'onere della contribuente di allegare elementi concreti da far valere nel contraddittorio e insindacabile, in cassazione, la valutazione di merito circa l'idoneità di tali elementi a determinare un esito diverso del procedimento. Dichiara inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome entrambe di merito; essendo infondata la censura sulla prima, le doglianze sulla seconda non potevano comunque condurre alla cassazione. La Corte precisa anche che il principio relativo alla motivazione sul merito resa ad abundantiam dopo una pronuncia di rito non è pertinente, perché qui la CTR non aveva deciso in rito ma nel merito su due basi autonome. Il ricorso è quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, l. 212/2000
Nel regime anteriore all'art. 6-bis l. 212/2000, il contraddittorio preventivo è obbligatorio per i tributi armonizzati e, per gli altri tributi, solo se previsto espressamente; la sua omissione comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente allega elementi concreti che avrebbe potuto far valere e l'opposizione non è meramente pretestuosa.
art. 2697 c.c.
È richiamato in relazione all'onere della contribuente di indicare in concreto i fatti e gli elementi difensivi che avrebbe potuto spendere nel contraddittorio endoprocedimentale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo al contraddittorio preventivo.
art. 360, comma 2, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se manca realmente l'esposizione del ragionamento decisionale; nel caso concreto la CTR ha invece esplicitato le ragioni della decisione sul merito.
art. 380 bis.1 c.p.c.
La controricorrente ha depositato memoria nel procedimento camerale.
art. 13 d.P.R. 115/2002
Non viene dichiarato il raddoppio del contributo unificato perché la ricorrente è soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento.
art. 1, comma 935, l. 205/2017
È richiamato come ius superveniens prospettato dalla controricorrente, ma non applicabile alla vicenda ratione temporis.
art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997
È richiamato solo come norma modificata dallo ius superveniens evocato dalla controricorrente.
Massime di principio
- Nel regime anteriore all'introduzione dell'art. 6-bis dello Statuto del contribuente, il contraddittorio endoprocedimentale è causa di invalidità dell'atto solo per i tributi armonizzati o quando sia espressamente previsto per legge; in ogni caso, il contribuente deve indicare in modo concreto gli elementi difensivi che avrebbe potuto far valere e dimostrare che non si tratti di una contestazione meramente pretestuosa.
- La valutazione circa l'idoneità delle deduzioni che il contribuente avrebbe potuto svolgere nel contraddittorio a determinare un esito diverso del procedimento è apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto e ammissibile.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sostenere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve investire utilmente tutte le rationes; l'infondatezza o inammissibilità di una sola censura rende inammissibili, per difetto di interesse, quelle rivolte alle altre.
- Il principio secondo cui non occorre impugnare la motivazione sul merito resa ad abundantiam dopo una statuizione di rito si applica solo se la sentenza contiene effettivamente una pronuncia pregiudiziale in rito e una successiva argomentazione sul merito; non opera quando il giudice di merito abbia deciso integralmente la controversia nel merito su basi autonome.
- La motivazione apparente non ricorre quando il giudice espone un percorso argomentativo, anche sintetico, che consenta di comprendere la ratio decidendi e il fondamento della qualificazione giuridica operata.
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