Cassazione Penale, Sentenza n. 02245/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione per il reato di usura (art. 644 c.p.), con censura principale basata sulla mancata inclusione, nel calcolo del TEG/TAEG, dei depositi cauzionali previsti dal contratto di finanziamento (contract atipico). Il Procuratore generale sosteneva che la metodologia del d.m. 8 luglio 2022 non dovesse essere applicata pedissequamente e che i depositi cauzionali, pur formalmente vincolati, rappresentassero un effettivo onere aggiuntivo/«costo occulto» del finanziamento (perché riducevano la rata effettivamente prelevabile) e quindi dovevano essere ricompresi nel computo del tasso. Richiamava altresì la circolare della Banca d'Italia secondo cui le garanzie devono essere considerate tra gli oneri inclusi nel TEG quando assicurano il rimborso del credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha quindi confermato l'assoluzione pronunciata dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui i depositi cauzionali previsti dal contratto costituivano somme per le quali il debitore aveva acquisito la disponibilità giuridica e che, essendo destinate a garanzia e contrattualmente restituibili alla scadenza, non costituivano un esborso aggiuntivo o un corrispettivo del finanziamento da includere nel calcolo del tasso usurario. La Corte ha richiamato la distinzione fra la linea di finanziamento originaria e le pattuizioni successive circa il deposito cauzionale, nonché la giurisprudenza civile che riconosce la disponibilità giuridica del mutuatario anche quando la somma è vincolata in deposito infruttifero destinato a essere svincolato al verificarsi delle condizioni. Ha inoltre indicato che la circolare della Banca d'Italia e precedenti decisioni dell'Arbitro Bancario-Finanziario, pur in generale includendo garanzie nel TEG, prevedono espressamente la deroga per i depositi cauzionali come nel caso di specie. Pertanto il calcolo del tasso effettuato dai giudici di merito non è risultato vizioso e non è stato superato il confronto con la soglia usuraria.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen.
Norma penale relativa al delitto di usura; il giudizio richiede la verifica del tasso effettivamente applicato comprensivo, nei rapporti con istituti di credito, di tutti gli oneri connessi all'utilizzazione del credito.
d.m. 8 luglio 2022
Metodologia ministeriale indicata per il computo del TAEG/TEG; la Corte osserva che tale metodo è uno degli strumenti possibili ma va applicato valutando la natura concreta del rapporto contrattuale e la sostanza economica delle poste considerate.
d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, art. 1, comma 1, lett. d)
il contratto di pegno o il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie
Definizione normativa del contratto di garanzia finanziaria; la Corte la utilizza per qualificare i depositi cauzionali come garanzia reale e per sostenere che la loro natura di garanzia e la previsione di restituzione impediscono che siano considerati un corrispettivo del finanziamento.
Circolare della Banca d'Italia (richiamata)
La circolare in generale richiede di tenere conto delle garanzie nel TEG, ma prevede specifiche deroghe/interpretazioni che escludono il computo dei depositi cauzionali quando si tratta di somme vincolate e contrattualmente restituibili; la Corte ha rilevato che i giudici di merito hanno correttamente applicato la deroga richiamata.
Decisioni dell'Arbitro Bancario-Finanziario
Precedenti dell'ABF citati nella sentenza che, nel caso concreto, hanno escluso l'obbligo di includere i depositi cauzionali nel calcolo del TEG, coerenti con la soluzione adottata dai giudici penali.
Giurisprudenza civile della Corte di cassazione (richiami vari)
Orientamenti indicano che l'erogazione è perfezionata quando la somma entra nella disponibilità giuridica del mutuatario (anche se vincolata) e che la pattuizione di vincoli/pegni non cancella la natura dell'erogazione; tali principi sono estensibili anche ai contratti atipici di finanziamento.
Massime di principio
- Nella verifica dell'usurarietà di un finanziamento con istituto di credito occorre considerare, in linea generale, tutti gli oneri collegati all'utilizzo del credito, ma valutando la sostanza economica delle poste e non solo la loro forma contrattuale.
- I depositi cauzionali vincolati e contrattualmente destinati a essere restituiti alla scadenza, per loro natura di garanzia, non costituiscono automaticamente un esborso aggiuntivo o un corrispettivo del finanziamento e, se il debitore ha acquisito la disponibilità giuridica delle somme, possono essere esclusi dal calcolo del TEG/TAEG.
- Se le somme vincolate costituiscono invece un costo effettivo (non restituibile, imposta come corrispettivo o operativamente sottraggono in modo permanente la disponibilità economica del finanziato), devono essere ricomprese nel computo del tasso.
- La metodologia ministeriale (d.m. 8/7/2022) e le circolari della Banca d'Italia sono strumenti orientativi importanti ma devono essere applicati con attenzione alla concreta struttura contrattuale; non sempre l'applicazione meccanica è corretta.
- In caso di dubbi sull'effettiva incidenza economica di garanzie o depositi, l'analisi deve privilegiare la verifica pratica della disponibilità delle somme, delle modalità di vincolo e della previsione di restituzione: sostanza economica prevale sulla pura qualificazione formale.
- Per una solida contestazione di usurarietà risulta utile documentare come le somme vincolate abbiano effettivamente ridotto l'utile disponibilità del finanziato o costituiscano un corrispettivo per il finanziatore (es. mancata restituzione, commissioni occulte, utilizzo automatico a riduzione della rata senza meccanismi di restituzione).
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