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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14185/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori impugnano la sentenza di condanna (estorsione e reati connessi, con continuazione) per violazione di norme di diritto e vizi di motivazione: contestano la valutazione dell'attendibilità della persona offesa (Ruggieri), lamentano la mancata ricerca e valutazione di riscontri esterni alle sue dichiarazioni e la mancata considerazione delle deduzioni difensive e di prove favorevoli (dichiarazioni dei testi Salato e Cito, intercettazione ambientale del 17/05/2021). Sostengono inoltre l'assenza del danno o della perdita di una chance derivante dalla mancata partecipazione all'asta e censurano la negazione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo violazioni degli artt. 606 c.1 lett. b), c) ed e) c.p.p. e norme penali e processuali indicate in ricorso (tra cui artt. 353, 416-bis, 629 c.p., nonché disposizioni sul procedimento e sulla motivazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: i mezzi di impugnazione erano aspecifici e cumulativi (denunzia promiscua di inosservanza della legge penale e di vizi della motivazione), fatto che impedisce l'esame di merito. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità, che verifica solo la congruità logica della motivazione senza riesaminare il materiale probatorio, e ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito sia completa, coerente e logica, con ampia trattazione e confronto delle deduzioni difensive. È stato ribadito che in presenza di doppia conferma in primo e secondo grado la motivazione di appello può integrarsi con quella di primo grado. Quanto alla qualificazione della minaccia, la Corte ha condiviso la valutazione che una minaccia implicita, valutata nel contesto (anche con riferimento alla rilevanza del profilo mafioso dell'imputato), possa integrare il reato; la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta adeguatamente motivata in ragione di precedenti penali specifici e della gravità dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui utilizzata dalla Corte per evidenziare l'aspecificità e la cumulatività dei motivi presentati, che ne ha determinato l'inammissibilità

  • art. 192, cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione: richiamata in relazione alla valutazione dei vizi di motivazione e alla necessità di indicare in cosa consista la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norme richiamate per il principio che la denunzia cumulativa e perplessa di vizi di motivazione rende il motivo aspecifico e il ricorso inammissibile

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sul reato di associazione mafiosa; richiamata nel contesto del quadro criminoso dell'imputato che ha rilevanza nella valutazione della minaccia e del contesto probatorio

  • art. 629 c.p.

    Norma sull'estorsione; rilevante per la qualificazione giuridica del fatto e per la valutazione della sussistenza di una minaccia anche implicita

  • art. 62-bis, 69, 99, 132 e 133 c.p.

    Norme penali e relative alle circostanze attenuanti e al trattamento sanzionatorio: sono state richiamate nell'ambito della censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte ha ritenuto motivatamente negata

  • art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata tra le disposizioni considerate nel ricorso in relazione alla determinazione delle sanzioni e delle circostanze attenuanti

Massime di principio

  • Non si possono formulare in cassazione denunce cumulate e vaghe che miscelino violazioni di legge e vizi della motivazione: ciascun vizio va specificato e delimitato
  • La Corte di cassazione verifica la correttezza formale e logico-argomentativa della motivazione, ma non può rivedere la valutazione di merito o ripesare le prove
  • Quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado (doppia conforme), la motivazione dei due gradi si integrano e rendono più difficile il sindacato in Cassazione
  • La minaccia rilevante ai fini dell'estorsione può essere anche implicita o indeterminata se, nel contesto concreto e alla luce delle circostanze personali e ambientali, è idonea a suscitare timore e a coartare la volontà della vittima
  • L'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa non inficia automaticamente la decisione quando il giudice di merito abbia adeguatamente valorizzato il complesso probatorio e la coerenza del racconto
  • Le censure relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche incontrano elevata soglia di sindacato in Cassazione se il giudice di merito ha motivato la sussistenza di elementi ostativi (pregressa pericolosità, precedenti, gravità del fatto)
  • Per essere esaminati in Cassazione, alcuni profili (es. mancanza del danno o questioni di pena) devono essere previamente dedotti e sviluppati nell'atto di appello, altrimenti risultano improcedibili per carenza di devoluzione

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