Ordinanza n. 568/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia delle fatture del 26 febbraio 2026, nn. 162748 e 162749, 163194, 163195 e 163196, nonché n. 165872, 165873, 165874, 165875, 165876 e 165877 (doc. 45c-45d, 46c-46e, 74a-74f) emesse dal GSE S.p.A. in relazione a "Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4" e dei provvedimenti taciti presupposti delle medesime fatture; delle diffide di pagamento inviate dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026 e 27 marzo 2026 (doc. 43c, 44a, 45a-45b, 46a, 48d, 50a, 52a, 53a, 54a, 55a, 56a, 61f, 62a, 63a, 64a, 65a, 66a, 67a, 68a, 69a, 70a, 71a, 75a-75b); ove occorrer possa, degli avvisi di pagamento inviati dal GSE da cui si evince la compensazione degli importi a titolo di extraprofitti con gli importi dovuti a titolo di incentivo; dell'avviso automatico generato dal portale GSE recante "Avviso di compensazione da parte del GSE" con cui la Società veniva informata che, nelle more del pagamento, saranno trattenuti mensilmente per intero o pro quota gli importi spettanti alla Società in forza delle convenzioni in essere con il GSE S.p.A.; del provvedimento implicito di applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023; per l'accertamento a) della non debenza anche parziale delle somme erroneamente richieste dal GSE in relazione all’omessa considerazione (ove applicabili) dei PMG // del prezzo contrattuale di vendita dell’energia nel calcolo degli importi dovuti ai sensi dell’art. 15-bis DL n. 4/2022; b) del diritto delle Società a (i) non versare le relative somme al GSE, (ii) non subire la relativa compensazione praticata dal GSE, (iii) ottenere il PMG laddove previsto nelle convenzioni RID stipulate con il GSE (ove esistenti); e per l’annullamento degli atti già gravati con il ricorso introduttivo e con il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: fatture GSE per rettifica del prezzo di cessione dell’energia ai sensi dell’art. 15-bis d.l. 4/2022, diffide e avvisi di pagamento, compensazioni con incentivi e provvedimenti taciti o impliciti di regolazione delle partite economiche
Esito
Favorevole al resistente (gestore energetico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno proposto ricorso e motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti con cui il GSE ha richiesto somme a titolo di rettifica del prezzo di cessione dell’energia in applicazione dell’art. 15-bis d.l. 4/2022 e della disciplina attuativa, nonché l’accertamento della non debenza, anche parziale, degli importi richiesti per l’omessa considerazione dei prezzi minimi garantiti o del prezzo contrattuale di vendita dell’energia. È stato inoltre dedotto il diritto a non versare le somme, a non subirne la compensazione con gli incentivi e a ottenere, ove previsto dalle convenzioni RID, il prezzo minimo garantito. In sede cautelare, le ricorrenti hanno prospettato un grave pregiudizio all’equilibrio finanziario e patrimoniale derivante dal pagamento delle fatture. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che i motivi aggiunti riguardavano atti la cui diretta impugnabilità e riconducibilità alla giurisdizione amministrativa erano perlomeno dubbie; inoltre, pur trattandosi di ricorso collettivo e cumulativo proposto da numerosi soggetti, l’istanza cautelare descriveva specificamente la situazione soltanto di due ricorrenti. Le relazioni tecnico-contabili unilateralmente predisposte dalle società erano richiamate genericamente e non colmavano la carenza probatoria.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione degli atti, rilevando anzitutto la dubbia diretta impugnabilità delle fatture, delle diffide e degli avvisi GSE e la dubbia riconducibilità della relativa controversia alla giurisdizione amministrativa. Ha inoltre ritenuto non adeguatamente dimostrato il periculum in mora: l’affermazione relativa alla compromissione dell’equilibrio finanziario e patrimoniale non era supportata da prova sufficiente per la generalità delle ricorrenti, essendo la situazione concreta illustrata soltanto per due soggetti e mediante un generico richiamo a relazioni unilaterali. Il giudice ha aggiunto che, considerato il tempo di maturazione delle pretese e il quadro normativo noto, gli operatori del settore, tenuti a qualificata diligenza, avrebbero dovuto predisporre tempestivamente misure gestionali e organizzative, anche in relazione agli investimenti negli impianti. Il pregiudizio, comunque di natura economica, è stato ritenuto integralmente risarcibile o ristorabile in caso di esito favorevole del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4
È richiamato quale fondamento della rettifica del prezzo di cessione dell’energia e delle pretese economiche oggetto delle fatture GSE; l’ordinanza non ne definisce nel merito l’interpretazione.
Delibera ARERA 143/2023
È richiamata quale base del procedimento di regolazione delle partite economiche e del relativo provvedimento implicito; l’ordinanza non ne esamina nel merito la legittimità.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare; la tutela è stata negata per la dubbia impugnabilità e giurisdizione degli atti e per l’insufficiente prova del pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, la tutela può essere negata quando sia perlomeno dubbia la diretta impugnabilità degli atti contestati e la riconducibilità della controversia alla giurisdizione amministrativa, senza che il giudice debba anticipare la decisione definitiva sul merito.
- Nel ricorso collettivo e cumulativo, la prova del periculum in mora deve essere riferita alla situazione concreta di ciascun ricorrente interessato; la descrizione analitica della posizione di soli alcuni soggetti non dimostra, di per sé, il pregiudizio cautelare degli altri.
- Relazioni tecnico-contabili predisposte unilateralmente dalla parte e richiamate in modo generico nel ricorso non sono sufficienti a dimostrare un grave pregiudizio finanziario e patrimoniale, se non sono specificamente collegate alla posizione e ai dati economici dei singoli ricorrenti.
- Il pregiudizio esclusivamente economico, quando sia integralmente reintegrabile mediante ristoro all’esito favorevole del giudizio, non integra normalmente il requisito del danno grave e irreparabile necessario per la tutela cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 126/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 943/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1113/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1114/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1117/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 2892/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →