Cassazione Civile, Ordinanza n. 34116/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, da parte del professionista, di ottenere il pagamento dei compensi per attività difensiva svolta in un giudizio civile. Il tribunale aveva dichiarato prescritto il credito per prescrizione presuntiva, ritenendo irrilevante una precedente comunicazione della società e affermando che il difensore avrebbe dovuto formulare tempestivamente e con specifiche formalità il giuramento decisorio già alla prima udienza, oltre a rilevare il decorso di più di tre anni tra l’ultima richiesta di pagamento e l’introduzione della causa. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2956, comma 1, e 2937, comma 3, c.c., sostenendo che la lettera inviata dalla società, con cui questa negava di aver riscontrato lo svolgimento dell’attività difensiva, integrasse rinuncia ad avvalersi della prescrizione presuntiva; 2) violazione degli artt. 233 e 702-bis c.p.c., contestando l’affermazione del tribunale secondo cui il giuramento decisorio e le richieste istruttorie dovessero essere proposti a pena di decadenza nella prima udienza, anche se la convenuta aveva chiesto la chiamata del precedente amministratore e il contraddittorio avrebbe dovuto essere prima regolarizzato; 3) violazione degli artt. 115 e 233 c.p.c., per avere il tribunale considerato inammissibile il giuramento nonostante il difensore si fosse riservato di deferirlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la dedotta rinuncia alla prescrizione presuntiva non risultava trattata dal giudice di merito e il ricorso non specificava in quale atto fosse stata previamente dedotta la questione, con conseguente novità della censura. Ha accolto il secondo motivo, affermando che nelle controversie sui compensi professionali assoggettate al rito sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011 non esiste una preclusione generale che imponga di proporre le istanze istruttorie, incluso il giuramento, esclusivamente alla prima udienza, poiché eventuali decadenze devono essere previste espressamente dalla legge. Il terzo motivo è stato assorbito. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2956, comma 1, c.c.
Richiamato come base della prescrizione presuntiva del credito per compensi professionali; la Corte non ne discute il merito, dichiarando inammissibile la censura sulla rinuncia alla prescrizione per novità della questione.
art. 2937, comma 3, c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il comportamento della controparte integrasse rinuncia alla prescrizione presuntiva; la Corte ribadisce che l’eventuale rinuncia tacita è accertamento riservato al giudice di merito e richiede un comportamento incompatibile in modo assoluto e inequivoco con la volontà di avvalersi della prescrizione.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità: se una questione non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare e indicare in quale atto del giudizio di merito l’abbia dedotta, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
art. 702-bis c.p.c.
La previsione sull’indicazione dei mezzi di prova nel ricorso e nella comparsa non introduce, di per sé, una preclusione alla successiva articolazione delle prove nel corso del procedimento.
art. 702-ter c.p.c.
Nei giudizi disciplinati dall’art. 14 d.lgs. 150/2011 non si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 702-ter e non è consentita la conversione del rito.
art. 14 d.lgs. 150/2011
Le controversie sugli onorari, diritti o spese spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, con esclusione della conversione del rito; non ne deriva però una preclusione implicita e generale sulle richieste istruttorie successive.
art. 3 d.lgs. 150/2011
È richiamato per escludere, nelle controversie di cui all’art. 14, l’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 702-ter c.p.c. e la conversione del rito.
art. 233 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di giuramento; la Corte accoglie il motivo sulla base dell’assenza di una preclusione processuale alla proposizione del mezzo istruttorio nella fase successiva alla prima udienza.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo come norma sulla valutazione delle prove; il motivo è stato assorbito dopo l’accoglimento del secondo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile per novità se il ricorrente non indica specificamente dove la questione sia stata già introdotta nel giudizio di merito.
- La rinuncia tacita alla prescrizione presuntiva non può essere affermata in modo generico, ma richiede un comportamento del debitore assolutamente e inequivocamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione; l’accertamento è riservato al giudice di merito.
- Nelle controversie soggette al rito sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011, la previsione dell’indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi non comporta, di regola, una preclusione assoluta alla loro successiva articolazione, salvo espressa previsione normativa.
- Le decadenze processuali non possono essere ricavate in via interpretativa quando manchi una disposizione espressa che le preveda, specie nei procedimenti in cui il legislatore ha disciplinato in modo speciale il rito e le relative preclusioni.
- Il giuramento decisorio, nelle controversie sui compensi professionali disciplinate dal rito sommario speciale, non è soggetto a un onere di proposizione necessariamente confinato alla prima udienza in assenza di una chiara preclusione legale.
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