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Ordinanza

Ordinanza n. 1636/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d’opera per l’intervento di sistemazione della viabilità del Porto di Salerno – Sub. A), con impugnazione anche degli atti progettuali e autorizzativi presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha proposto ricorso per l’annullamento della determinazione del RUP del Consorzio A.S.I. del 30 aprile 2026 che ha approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di sistemazione della viabilità del Porto di Salerno, nonché dell’atto di verifica del progetto del 29 aprile 2026 e della relazione di variante del 24 aprile 2026. Ha inoltre impugnato, per quanto occorra, gli atti del 2023 di conclusione positiva della conferenza di servizi e di approvazione tecnica del progetto definitivo, oltre al parere favorevole del Comune di Salerno. L’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; rileva però che la relazione tecnica del Consorzio riferisce che il passo carrabile dell’impresa sarebbe stato autorizzato dal Comune nel 2013 «in deroga», con clausola di cedevolezza di fronte a sopravvenute esigenze pubbliche.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito la domanda cautelare con una misura sospensiva. Ha disposto un’integrazione istruttoria, ordinando alle parti di depositare entro quindici giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione, copia conforme dell’atto comunale del 2013 di rilascio dell’accesso carrabile, gli atti del relativo procedimento e gli eventuali successivi atti di rilascio. Ha ritenuto le esigenze cautelari apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, fissata per il 28 gennaio 2027 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto quindi opportuno di fissare, ai sensi dell’art. 55, comma 10, l’udienza di discussione del merito alla data del 28 gennaio 2027;

    In presenza di esigenze cautelari ritenute apprezzabili, il giudice può tutelarle adeguatamente fissando la sollecita trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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