L.R. Valle d'Aosta 15/2000
Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina in Valle d’Aosta classificazione, organizzazione, partecipazione, comunicazione e controllo delle manifestazioni fieristiche, distinguendole in nazionali, regionali e locali. Prevede termini per le istanze e le comunicazioni, regole di concomitanza, sanzioni e revoca della qualifica. Le norme transitorie riguardano il 2000-2002 e il vecchio regime è abrogato.
Disciplina delle manifestazioni fieristiche in Valle d'Aosta
Disciplina delle manifestazioni fieristiche in Valle d’Aosta
La legge regola, nel territorio della Valle d’Aosta, le manifestazioni fieristiche, definendone il perimetro applicativo, i soggetti legittimati a organizzarle, le procedure di qualificazione e comunicazione, i limiti di durata e le regole di vigilanza e sanzione.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione disciplina le manifestazioni fieristiche nell’esercizio della propria competenza statutaria. La norma si applica esclusivamente alla Valle d’Aosta e riguarda le fiere intese come eventi promozionali o commerciali, svolti su area pubblica o privata secondo le definizioni stabilite dalla legge.
Definizione di manifestazione fieristica e esclusioni
Sono considerate manifestazioni fieristiche:
- le iniziative promozionali rivolte a uno o più settori economici produttivi, o a tutti i settori, riferite a un ambito territoriale definito, su area privata o pubblica, riservate a produttori industriali, artigianali o agricoli;
- le manifestazioni a carattere commerciale che si svolgono su area privata.
Non rientrano nella disciplina:
- le fiere su area pubblica disciplinate dalla normativa regionale sul commercio su aree pubbliche, quando siano caratterizzate dalla presenza di operatori commerciali non limitata ai soli servizi accessori o dall’afflusso di operatori commerciali in occasione di ricorrenze, eventi o festività;
- le mostre e esposizioni artistiche, scientifiche, naturalistiche o culturali non finalizzate alla promozione economica;
- le esposizioni permanenti di beni e servizi, anche se organizzate da un singolo produttore, quando abbiano scopo promozionale;
- le esposizioni promozionali svolte nell’ambito di congressi o manifestazioni culturali.
I servizi accessori prestati da operatori commerciali, AIAT, pro loco o altre associazioni e comitati riconosciuti sono ammessi solo se previsti nel programma e disciplinati nel provvedimento di autorizzazione/comunicazione. Le manifestazioni possono essere periodiche ma non possono durare più di quindici giorni.
Qualifica delle manifestazioni fieristiche
Le manifestazioni possono essere qualificate come di rilevanza nazionale, regionale o locale, in base a:
- rappresentatività del settore economico interessato;
- programma e scopi dell’iniziativa;
- provenienza di espositori e visitatori;
- influenza economica potenziale della manifestazione.
Per le qualifiche nazionale e regionale la struttura regionale competente può convocare una conferenza di servizi.
Requisiti per l’attribuzione o conferma della qualifica
L’attribuzione o la conferma della qualifica avviene sulla base di un progetto dettagliato presentato dal richiedente, contenente almeno:
- caratteristiche dell’area espositiva e idoneità dei servizi fieristici;
- settore o settori economici interessati e programma complessivo, compresi eventuali servizi accessori;
- dimensioni del mercato dei beni e servizi rappresentati;
- consistenza numerica, provenienza e caratteristiche di espositori e visitatori;
- grado di specializzazione;
- periodicità e risultati delle edizioni precedenti.
Comunicazione preventiva dello svolgimento
Lo svolgimento della manifestazione deve essere preventivamente comunicato:
- alla Struttura regionale per le manifestazioni nazionali o regionali;
- al Comune territorialmente competente per le manifestazioni locali.
La comunicazione indica denominazione, luogo, periodo e orari di apertura, modalità di accesso dei visitatori se la manifestazione è riservata agli operatori, soggetto organizzatore e, per le edizioni successive, il mantenimento delle caratteristiche delle precedenti. Entro quindici giorni la Struttura o il Comune possono chiedere chiarimenti o documenti integrativi. La manifestazione può svolgersi decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, o delle integrazioni se richieste.
Soggetti organizzatori e partecipanti
Possono organizzare manifestazioni fieristiche:
- enti pubblici;
- associazioni costituite con atto pubblico;
- AIAT e pro loco, limitatamente alle manifestazioni locali;
- imprese iscritte nel registro delle imprese con attività denunciata di organizzazione di manifestazioni fieristiche;
- imprese stabilite in altri Stati membri UE, se dotate di requisiti assimilabili.
Possono partecipare alle manifestazioni:
- imprese produttrici di beni e servizi iscritte al registro delle imprese;
- imprese commerciali iscritte al registro, solo per manifestazioni commerciali su area privata o per servizi accessori nelle manifestazioni promozionali;
- coltivatori diretti e titolari di aziende di allevamento;
- produttori di beni con lavorazione prevalentemente manuale, per le manifestazioni di artigianato di tradizione;
- AIAT, pro loco e altri soggetti riconosciuti, limitatamente ai servizi accessori.
La vendita effettuata dagli espositori durante la fiera, limitatamente alle merci oggetto della manifestazione, non è soggetta alla disciplina generale del commercio.
Procedura per le manifestazioni nazionali e regionali
Per ottenere la qualifica nazionale o regionale, l’istanza deve contenere, oltre agli elementi del progetto, anche:
- denominazione;
- luogo di svolgimento;
- planimetria se l’area è coperta, oppure superficie totale se all’aperto;
- periodo e orari;
- costo di ingresso ed eventuali limitazioni per le manifestazioni riservate agli operatori;
- dati identificativi e sede dell’organizzatore.
La qualifica è rilasciata con provvedimento del dirigente della Struttura, sentito il Comune interessato. Il parere comunale deve essere reso entro quarantacinque giorni; decorso inutilmente tale termine, il dirigente può decidere comunque. Le istanze per la qualifica valgono anche come comunicazione di svolgimento. Per la prima edizione, o in caso di variazioni, occorre presentare l’istanza; per le edizioni successive è sufficiente dichiarare, nella comunicazione, che caratteristiche e modalità sono immutate.
Termini per nazionali, regionali e locali
Per le manifestazioni di rilevanza nazionale:
- istanza e comunicazione devono pervenire alla Struttura entro il 31 gennaio dell’anno precedente a quello di svolgimento;
- devono svolgersi in quartieri fieristici dotati di requisiti strutturali, infrastrutturali e di servizi adeguati;
- non possono essere organizzate tra il 15 gennaio e il 15 febbraio.
Per le manifestazioni di rilevanza regionale:
- istanza e comunicazione devono pervenire entro il 30 settembre dell’anno precedente.
Per le manifestazioni di rilevanza locale:
- la qualifica è automatica se non viene presentata istanza per le qualifiche regionale o nazionale;
- è sufficiente la comunicazione preventiva al Comune almeno sessanta giorni prima dell’inizio;
- il Comune informa contestualmente la Struttura.
Calendario annuale
Entro il 30 novembre di ogni anno la Struttura pubblica il calendario annuale delle manifestazioni comunicate per l’anno successivo. Il mancato inserimento nel calendario non impedisce comunque lo svolgimento della manifestazione.
Concomitanza tra manifestazioni
La legge pone limiti alla concomitanza per evitare sovrapposizioni sullo stesso settore produttivo:
- non possono svolgersi manifestazioni locali nelle stesse giornate di manifestazioni regionali o nazionali;
- non possono svolgersi manifestazioni locali dello stesso settore in località distanti meno di trenta chilometri, calcolati sul percorso automobilistico più breve;
- non possono svolgersi più manifestazioni regionali nelle stesse giornate, salvo quelle già in concomitanza da almeno due edizioni al momento dell’entrata in vigore della legge;
- non possono svolgersi manifestazioni regionali nelle stesse giornate di una manifestazione nazionale per lo stesso settore.
Presso la Struttura è tenuto un elenco aggiornato delle manifestazioni nazionali, regionali e locali ai fini della verifica della concomitanza.
Vigilanza
La vigilanza sul corretto svolgimento delle manifestazioni è esercitata dal Comune sul cui territorio si svolge l’evento. La Struttura trasmette ai Comuni interessati copia delle comunicazioni delle manifestazioni regionali e nazionali.
Sanzioni e misure accessorie
Lo svolgimento di manifestazioni in violazione della legge comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro. Lo svolgimento con modalità diverse da quelle comunicate comporta una sanzione da 550 a 5.500 euro.
L’accertamento compete al Comune del territorio in cui si svolge la manifestazione; per le manifestazioni organizzate dai Comuni, interviene la Struttura. Le sanzioni sono irrogate:
- dal Sindaco per le manifestazioni locali;
- dal dirigente della Struttura per le manifestazioni regionali, nazionali e per quelle locali organizzate dai Comuni.
I proventi spettano al Comune o alla Regione, secondo l’autorità che irroga la sanzione. La Struttura dispone inoltre la revoca della qualifica e l’esclusione dal calendario:
- per due anni, in caso di violazioni più gravi (comma 1);
- per un anno, in caso di difformità rispetto alla comunicazione (comma 2).
Abrogazioni e regime transitorio
Sono abrogate la legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6, e l’articolo 21 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20.
Restano valide le autorizzazioni già rilasciate per le manifestazioni che si svolgono nell’anno 2000. Per l’anno 2001 erano ammesse ulteriori istanze per manifestazioni nazionali entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Il calendario già pubblicato al momento dell’entrata in vigore resta valido.
In deroga alla disciplina ordinaria dei soggetti organizzatori, il Comitato Incremento Fiera di Sant’Orso di Donnas è stato autorizzato a organizzare le fiere del legno di Donnas per gli anni 2001 e 2002.
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