L.R. Valle d'Aosta 16/2000
Scioglimento di consorzi e di società consortili costituiti per le finalità di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani), modificata dalla legge regionale 19 agosto 1992, n. 44.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina gli effetti dello scioglimento di consorzi e società consortili costituiti per gli interventi sugli insediamenti artigiani della l.r. 9/1989 in Valle d’Aosta. Mantiene per assegnatari e acquirenti il vincolo di destinazione dei fabbricati per 30 anni dalla costituzione del diritto di superficie e consente, in liquidazione, il trasferimento delle porzioni non assegnate per nuovi insediamenti produttivi, commerciali e di servizi.
Scioglimento di consorzi e società consortili per insediamenti artigiani
Scioglimento di consorzi e società consortili per insediamenti artigiani
La legge regionale della Valle d’Aosta disciplina le conseguenze dello scioglimento di consorzi e società consortili costituiti per le finalità della l.r. 9/1989 sugli insediamenti artigiani. L’intervento tutela la destinazione produttiva dei fabbricati realizzati su aree regionali e regola la sorte dei rapporti pendenti con la Regione.
Vincolo di destinazione dei fabbricati
Quando consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, si sciolgono ai sensi dell’art. 2611 c.c. e abbiano realizzato fabbricati su aree di proprietà regionale con diritto di superficie, il vincolo di destinazione sui fabbricati resta fermo in capo agli assegnatari e agli acquirenti.
Il vincolo è quello previsto dall’art. 8 della l.r. 9/1989 ed è elevato a 30 anni, decorrenti dalla costituzione del diritto di superficie in favore del consorzio o della società consortile.
Liquidazione e trasferimento delle porzioni non assegnate
In sede di liquidazione, le porzioni di fabbricato non assegnate ai consorziati o ai soci possono essere trasferite, ma esclusivamente per la localizzazione di:
- nuovi insediamenti produttivi;
- nuovi insediamenti commerciali;
- nuovi insediamenti di servizi.
La norma limita quindi la destinazione possibile di tali porzioni al solo impiego coerente con funzioni produttive e insediative.
Subentro nei rapporti con la Regione
I consorziati o soci assegnatari e gli acquirenti subentrano, a tutti gli effetti, nei rapporti con la Regione che facevano capo al consorzio o alla società consortile. La disciplina assicura così la continuità dei rapporti giuridici con l’ente regionale anche dopo lo scioglimento.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
Attualità della norma
La disciplina ha carattere specifico e legato a una fattispecie ormai storica; tuttavia, poiché detta regole di durata del vincolo e di successione nei rapporti, può conservare utilità solo per i casi residui ancora pendenti relativi ai fabbricati e ai rapporti derivanti dalla l.r. 9/1989.
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