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Legge

L.R. Valle d'Aosta 21/2000

Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 21/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, sostituendo precedenti norme regionali e prevedendo regole su inquadramento, gestione e trattamento del personale. È oggi abrogata dalla L.R. 13 febbraio 2013, n. 2, art. 18, comma 1, lett. a).

Disciplina del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative regionali

Disciplina del personale ATA delle istituzioni scolastiche regionali

La legge regionale ha introdotto una nuova disciplina per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione. Il provvedimento riguardava esclusivamente l’ambito regionale indicato nel titolo e sostituiva il precedente assetto normativo, poi espressamente abrogato.

Oggetto e ambito di applicazione

La normativa era finalizzata a regolare il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative regionali, definendo un quadro organico per la gestione di tale personale nell’ambito delle strutture dipendenti dalla Regione. La disciplina operava solo nel territorio regionale interessato e solo per le istituzioni rientranti in tale perimetro.

Coordinamento con la normativa previgente

La legge disponeva l’abrogazione delle precedenti leggi regionali in materia, cioè:

  • L.R. 27 dicembre 1979, n. 81
  • L.R. 10 maggio 1985, n. 31
  • L.R. 11 maggio 1998, n. 29

La nuova disciplina si poneva quindi come testo sostitutivo e di riordino della materia.

Stato attuale e obsolescenza

L’atto è stato successivamente abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera a), della L.R. 13 febbraio 2013, n. 2. Per effetto di tale abrogazione, la legge non è più applicabile ed è da considerarsi obsoleta ai fini operativi.

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