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Legge

L.R. Valle d'Aosta 19/2000

Autonomia delle istituzioni scolastiche.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 19/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per le scuole dipendenti dalla Regione Valle d’Aosta, autonomia didattica, organizzativa e finanziaria, dimensionamento, organici, dirigenza e funzioni amministrative. Prevede piani triennali dell’offerta formativa, reti di scuole, curricoli adattati al contesto locale, risorse regionali e norme transitorie. Molte misure hanno decorrenza dal 1° settembre 2000; alcune parti economiche riguardano solo gli esercizi 2000-2002.

Autonomia, organizzazione e finanziamento delle istituzioni scolastiche regionali valdostane

Autonomia delle istituzioni scolastiche regionali in Valle d’Aosta

La legge disciplina l’autonomia delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione Valle d’Aosta, il loro dimensionamento, gli organici, la dirigenza scolastica, l’ampliamento dell’offerta formativa, la gestione finanziaria e il trasferimento di funzioni amministrative alle scuole.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento si applica alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione, nonché, in quanto compatibili, agli istituti educativi e ad alcune istituzioni scolastiche non regionali. La disciplina mira a rendere effettiva l’autonomia scolastica nel quadro dello Statuto speciale valdostano, valorizzando pluralismo culturale, bilinguismo, continuità didattica e rapporto con il territorio.

Personalità giuridica e autonomia scolastica

Alle istituzioni scolastiche regionali dimensionate secondo i criteri di legge è attribuita la personalità giuridica dal 1° settembre 2000. Esse dispongono di autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione. L’autonomia è concepita come autonomia funzionale finalizzata alla definizione e realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni dell’amministrazione scolastica regionale e degli enti locali.

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche

La Regione adotta un piano triennale di dimensionamento, aggiornato con cadenza triennale, per assicurare stabilità, capacità di interazione con la comunità locale, adeguatezza del bacino di utenza e uso ottimale delle risorse. L’indice di riferimento è una popolazione media di 500 alunni; di norma ciascuna istituzione deve avere tra 300 e 700 alunni, considerando caratteristiche demografiche, territoriali e organizzative. La Giunta regionale approva istituzioni, trasformazioni, aggregazioni o soppressioni, sentiti il Consiglio scolastico regionale, le comunità montane e il Comune di Aosta.

Dotazioni organiche e organico funzionale

La Giunta regionale definisce con cadenza triennale la dotazione organica complessiva del personale scolastico dirigente, docente ed educativo, tenendo conto della popolazione scolastica, del numero e della struttura delle scuole, del territorio, del bilinguismo e delle esigenze del mercato del lavoro. Per ciascuna istituzione viene determinato l’organico funzionale triennale sulla base di indicatori legati agli alunni, ai curricoli, al sostegno, al disagio, alla sperimentazione, alla personalizzazione dei percorsi e alle esigenze di copertura dei posti. I dirigenti scolastici, nei limiti dell’organico assegnato, formano le classi e attribuiscono ai docenti le funzioni secondo i criteri della contrattazione collettiva.

Competenze di Comuni e Regione sul dimensionamento territoriale

Le competenze in materia di soppressione, istituzione e trasferimento di sedi, plessi e unità delle scuole materne, elementari e medie sono attribuite ai Comuni, esercitate in forma associata tramite le Comunità montane. Per le scuole secondarie superiori decide direttamente la Regione. In ogni caso occorre la proposta o l’intesa con le istituzioni scolastiche interessate.

Piano triennale dell’offerta formativa

Ogni istituzione scolastica predispone il piano triennale dell’offerta formativa entro il 30 novembre dell’anno scolastico precedente il triennio di riferimento; il piano può essere rivisto annualmente entro il 30 novembre. Il documento definisce identità culturale e progettuale della scuola e contiene scelte educative, curricolari ed extracurricolari, integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, formazione del personale, autovalutazione, piani di miglioramento e coinvolgimento di famiglie e studenti. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione del dirigente scolastico, ed è approvato dal consiglio d’istituto. Deve essere trasparente e pubblicato anche sul sito istituzionale.

Autonomia didattica

Le istituzioni scolastiche organizzano i percorsi formativi per garantire diritto all’apprendimento, valorizzazione delle diversità e successo formativo. Possono adottare flessibilità didattiche, articolazioni modulari, unità di insegnamento non coincidenti con l’ora di lezione, gruppi di alunni flessibili, percorsi individualizzati e aggregazioni disciplinari. Sono assicurate attività di recupero e sostegno, continuità, orientamento e criteri di valutazione nel rispetto della normativa vigente. Le scuole definiscono anche criteri per riconoscimento di crediti e debiti scolastici e di crediti formativi, agevolando passaggi tra sistemi formativi, scuola, formazione professionale e lavoro.

Autonomia organizzativa

Le scuole adottano modalità organizzative coerenti con il piano dell’offerta formativa e con gli obiettivi dei corsi. Possono adattare il calendario scolastico nel rispetto delle competenze regionali, organizzare in modo flessibile l’orario complessivo e quello delle singole discipline, con articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e rispetto dei monte ore previsti. Il dirigente può differenziare l’impiego dei docenti tra classi e sezioni secondo le scelte organizzative adottate.

Ricerca, sperimentazione e sviluppo; reti di scuole

Le istituzioni scolastiche possono esercitare autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, singolarmente o in rete, curando progettazione formativa, formazione del personale, innovazione metodologica, uso delle tecnologie, documentazione educativa, scambi di materiali e integrazione tra sistemi formativi. Possono promuovere accordi di rete per attività didattiche, formative, amministrative, di acquisto beni e servizi e altre attività coerenti con le finalità istituzionali. Gli accordi possono prevedere scambi temporanei di docenti, laboratori di rete, convenzioni con università ed enti del territorio, accordi anche internazionali e consorzi pubblici o privati.

Dotazione finanziaria e risorse economiche

Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono assegnazioni regionali e degli enti locali, contributi pubblici e privati, contributi degli alunni, proventi di convenzioni o alienazioni, donazioni ed altre erogazioni. La Regione assegna a tutte le scuole una dotazione finanziaria essenziale, ordinaria e perequativa per il funzionamento didattico e amministrativo; può inoltre concedere assegnazioni aggiuntive per la funzione di scuola polo, per progetti di particolare rilevanza o per spese straordinarie o imprevedibili. Le dotazioni ordinarie e perequative sono vincolate all’uso per istruzione, formazione, orientamento e formazione dei docenti. I parametri di riparto sono stabiliti dalla Giunta regionale. Le dotazioni sono autorizzate annualmente dalla legge finanziaria.

Iniziative regionali e regolamento di contabilità

La Regione può finanziare e organizzare direttamente iniziative culturali, educative e sportive rivolte a più scuole. Un regolamento regionale disciplina l’allocazione autonoma delle risorse, la formazione dei bilanci, la gestione delle risorse iscritte, la tesoreria o cassa e i controlli sulle gestioni scolastiche.

Curricoli e adattamenti locali

La Giunta regionale approva gli adattamenti alle necessità locali delle norme statali che definiscono obiettivi, competenze, discipline, monte ore, flessibilità temporale, standard di qualità, criteri di valutazione e percorsi per l’educazione permanente degli adulti. Le scuole definiscono nel piano dell’offerta formativa il curricolo obbligatorio integrando la quota nazionale con la quota riservata all’istituzione, nel rispetto del carattere unitario del sistema nazionale e della realtà plurilingue e territoriale valdostana. Le scelte curricolari devono tener conto dei bisogni formativi degli alunni, della continuità degli studi e delle attese di famiglie ed enti locali; possono essere personalizzate anche tramite accordi con Regione ed enti locali o mediante progetti internazionali.

Ampliamento dell’offerta formativa e adulti

Le scuole, anche in rete o in consorzio, possono realizzare attività ulteriori rispetto al curricolo obbligatorio per alunni, giovani e adulti, coordinandosi con il territorio. Possono essere previste discipline e attività facoltative, accordi e convenzioni a livello nazionale, regionale o locale e, per gli adulti, percorsi personalizzati e autoformazione con riconoscimento di esperienze e crediti documentati, anche maturati nel lavoro. È possibile offrire iniziative informative e formative anche ai genitori.

Valutazione del sistema e certificazioni

La valutazione del sistema scolastico mira a verificare efficacia ed efficienza complessive, effetti delle politiche scolastiche e idoneità dei curricoli e dei progetti di miglioramento. Si realizza tramite autovalutazione delle scuole e valutazione affidata a una struttura regionale che si coordina con l’organismo nazionale, con finalità di supporto, monitoraggio e perequazione. I nuovi modelli di certificazione devono indicare conoscenze, competenze, capacità e crediti formativi riconoscibili, anche per attività di ampliamento dell’offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni.

Progetti di innovazione

L’Assessore competente promuove o autorizza progetti di innovazione regionali o di singole scuole, anche su proposta del Consiglio scolastico regionale, delle istituzioni scolastiche, dell’istituto regionale di ricerca educativa o degli enti locali. I progetti possono riguardare ordinamenti, durata degli studi, integrazione tra sistemi formativi, continuità e orientamento. Devono avere durata predefinita, obiettivi chiari e risorse indicate; sono sottoposti a valutazione dei risultati. Per progetti attinenti esclusivamente alla lingua francese o a ordinamenti regionali specifici, provvede l’Assessore con proprio decreto; negli altri casi è richiesta intesa con il Ministero dell’istruzione.

Supporto all’autonomia e utilizzo di personale

Le funzioni di supporto all’autonomia scolastica e ai progetti di innovazione sono svolte dagli uffici dell’assessorato competente e dagli uffici di supporto all’autonomia scolastica, in raccordo con agenzie formative, organismi statali e, nel rispetto della sua autonomia, con l’Università della Valle d’Aosta. Per tali attività l’Assessorato può utilizzare docenti e dirigenti scolastici, in posizione di fuori ruolo o con parziale esonero, entro un contingente massimo di 20 unità; al rientro è prevista priorità nella scelta della sede.

Dirigenza scolastica

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, la rappresentanza legale, la gestione delle risorse e i risultati del servizio, con poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane nel rispetto degli organi collegiali. Può individuare fino al 10% di docenti per attività di supporto organizzativo e didattico. È coadiuvato dal responsabile amministrativo. I dirigenti rispondono dei risultati sulla base di verifiche di un nucleo di valutazione regionale. Ai capi d’istituto che abbiano assolto l’obbligo formativo è conferita la qualifica dirigenziale al momento dell’acquisizione dell’autonomia; è inoltre previsto l’obbligo di trasparenza per la scuola.

Sicurezza sul lavoro

Ai fini della normativa sulla sicurezza, i dirigenti scolastici sono individuati come datori di lavoro delle istituzioni scolastiche ed educative. Le scuole possono adempiere agli obblighi di sicurezza anche tramite convenzioni tra loro e con l’Amministrazione regionale. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, i dirigenti devono sottoscrivere protocolli d’intesa con i proprietari degli edifici per definire competenze e interventi sulle strutture e sugli impianti. La Regione assegna i fondi necessari per questi obblighi.

Reclutamento e coordinamento dei dirigenti

Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative regionali segue le modalità previste per i corrispondenti ruoli statali, ferma restando la disciplina regionale integrativa compatibile. Ogni riferimento normativo precedente a direttore didattico, preside, capo d’istituto, rettore o vicerettore si intende riferito al dirigente scolastico.

Funzioni amministrative attribuite alle scuole

Dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni prima esercitate dall’amministrazione scolastica regionale relative alla carriera scolastica degli alunni, ai rapporti con gli alunni, alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservato alla Regione. Le scuole curano iscrizioni, frequenza, certificazioni, documentazione, valutazione, riconoscimento degli studi in Italia e all’estero, crediti e debiti formativi, partecipazione a progetti e scambi internazionali, e adottano il regolamento di disciplina degli alunni. I servizi amministrativi e contabili devono essere riorganizzati in coerenza con il nuovo assetto. Le dotazioni organiche e i profili professionali del personale non docente sono ridefiniti. Gli atti delle scuole diventano definitivi dopo 15 giorni dalla pubblicazione all’albo, salvo reclamo e decisione entro 30 giorni.

Competenze escluse dall’attribuzione alle scuole

Restano escluse dalle competenze delle istituzioni scolastiche le funzioni relative a graduatorie permanenti su ambiti territoriali più ampi, reclutamento di docenti ed educatori, mobilità esterna, utilizzazione del personale eccedente, comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo con contingente regionale e riconoscimento dei titoli di studio esteri, salvo quanto previsto per gli studi esteri nell’ambito della carriera degli alunni. Resta ferma la disciplina sui procedimenti disciplinari del personale docente ed educativo.

Abrogazioni, decorrenza e regime transitorio

Sono abrogate varie leggi e disposizioni regionali, in gran parte dal 1° settembre 2000. Fino alla definizione dei nuovi curricoli continuano ad applicarsi gli ordinamenti e le sperimentazioni vigenti; entro tali limiti le scuole possono riorganizzare i percorsi in chiave di obiettivi formativi e competenze e realizzare compensazioni tra discipline nei limiti percentuali previsti. Le disposizioni transitorie valgono anche per le istituzioni scolastiche non regionali richiamate dalla legge.

Disposizioni finanziarie

La legge quantifica oneri specifici per gli anni 2000 e 2001 e, dal 2002, a regime, con copertura mediante utilizzo di risorse di bilancio e riduzioni di stanziamenti su diversi capitoli, oltre alla creazione di nuovi capitoli dedicati alle dotazioni scolastiche, alle assegnazioni straordinarie, alle iniziative culturali/didattiche/sportive e ai beni di investimento. Per il solo anno 2000 la Giunta regionale può ridefinire gli stanziamenti entro la spesa complessiva in relazione ai tempi di applicazione della legge.

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