L.R. Valle d'Aosta 20/2000
Interventi per l'acquisizione di partecipazioni in società di produzione e distribuzione e vendita di energia elettrica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Valle d’Aosta ad acquisire, tramite Finaosta S.p.A., partecipazioni anche totalitarie in società di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica con sede in Valle d’Aosta, di proprietà ENEL o collegate. Per l’operazione prevede un finanziamento mediante mutui fino a 800 miliardi di lire, con coperture e variazioni di bilancio riferite agli esercizi 2001 e 2002.
Acquisizione di partecipazioni in società elettriche valdostane
Acquisizione di partecipazioni in società elettriche valdostane
La legge disciplina un intervento della Regione Valle d’Aosta finalizzato a rafforzare il controllo pubblico su società operanti nel settore dell’energia elettrica sul territorio regionale. L’operazione è collegata agli obiettivi del Piano energetico regionale e si realizza tramite Finaosta S.p.A., con specifiche coperture finanziarie pluriennali.
Finalità dell’intervento
La Regione promuove misure coerenti con gli obiettivi strategici del Piano energetico regionale, in attuazione della normativa statale sul risparmio energetico e sulle fonti rinnovabili. Le finalità indicate sono:
- orientare prioritariamente lo sfruttamento delle fonti energetiche locali verso usi sul territorio regionale, con effetti positivi sulla qualità della vita e sullo sviluppo sociale ed economico;
- ridurre le emissioni inquinanti legate alle fonti fossili, incentivando l’uso diretto o indiretto di fonti rinnovabili e tecniche di risparmio energetico;
- razionalizzare e, ove possibile, ridurre l’impatto territoriale delle infrastrutture energetiche.
Modalità di acquisizione delle partecipazioni
Per conseguire tali finalità, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione, anche totalitaria, in società che operano nei settori della generazione, distribuzione e vendita di energia elettrica. Le società interessate devono:
- avere sede legale in Valle d’Aosta;
- essere di proprietà di ENEL S.p.A. oppure di società ad essa collegate o da essa controllate.
L’acquisizione è affidata a Finaosta S.p.A., alla quale la Regione conferisce apposito mandato ai sensi della normativa regionale sulla società finanziaria regionale. Finaosta può operare direttamente oppure indirettamente mediante la costituzione di apposite società di capitali.
Finanziamento dell’operazione
Per finanziare gli interventi, la Giunta è autorizzata, a decorrere dal 2001, a contrarre uno o più prestiti a medio o lungo termine, per un importo complessivo massimo di 800 miliardi di lire, equivalenti a euro 413,17 milioni. Il tasso non può essere superiore all’IRS a venti anni aumentato di due punti percentuali e il periodo di ammortamento non può superare venti anni, compreso l’eventuale preammortamento.
Gli oneri del servizio del debito sono stati quantificati per il 2001 e per il 2002, con imputazione ai capitoli di bilancio indicati dalla legge, e per gli anni successivi rinviati alla legge di bilancio annuale.
Copertura finanziaria e variazioni di bilancio
La copertura degli oneri è assicurata mediante:
- per il 2001, maggiori entrate e utilizzo di disponibilità su diversi capitoli del bilancio pluriennale 2000/2002;
- per il 2002, ulteriori maggiori entrate e utilizzo di risorse su capitoli di spesa e fondi globali;
- per gli anni successivi, la relativa legge di approvazione dei bilanci.
La legge dispone inoltre variazioni al bilancio di previsione 2000/2002, tra cui:
- istituzione di un nuovo capitolo per la contrazione dei mutui destinati all’acquisizione delle partecipazioni;
- incremento del capitolo di spesa per la costituzione del fondo di dotazione di Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale;
- iscrizione delle quote interessi e quote capitale relative ai mutui da contrarre;
- riduzioni di stanziamenti su vari capitoli di spesa per far fronte alla copertura finanziaria.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La disciplina finanziaria è strettamente connessa agli esercizi 2001 e 2002; le autorizzazioni di spesa e le variazioni di bilancio hanno quindi rilievo prevalentemente storicizzato e legato a quell’operazione specifica.
Valutazione di obsolescenza
L’atto è riferito a una specifica operazione di acquisizione e a un ciclo finanziario ormai concluso, con previsioni di bilancio legate agli esercizi 2001 e 2002. Pur non risultando espressamente abrogato nel testo fornito, esso è sostanzialmente privo di utilità applicativa attuale.
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