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Legge

L.R. Valle d'Aosta 25/2000

Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 25/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge, della Valle d’Aosta, elimina dal sistema normativo una lunga serie di leggi e regolamenti regionali già superati o non più operanti, distribuiti tra organizzazione, agricoltura, finanze, istruzione, sanità, opere pubbliche, turismo, commercio e trasporti. Le norme abrogate restano applicabili solo ai rapporti sorti durante la loro vigenza e per gli impegni di spesa già assunti.

Abrogazione espressa di numerose leggi e regolamenti regionali della Valle d’Aosta

Semplificazione del sistema normativo regionale

La legge regionale della Valle d’Aosta 4 agosto 2000, n. 25 interviene per razionalizzare il corpus normativo regionale mediante un’ampia abrogazione espressa di disposizioni già superate, implicitamente abrogate o comunque non più applicate. L’effetto è quello di “pulire” l’ordinamento regionale da testi storici privi di concreta utilità attuale.

Ambito e finalità dell’intervento

Il provvedimento ha una funzione esclusivamente abrogativa e riguarda solo il territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta. Non introduce nuove discipline sostanziali, ma elimina dal vigente ordinamento una serie di leggi e regolamenti regionali afferenti a diversi settori amministrativi e finanziari.

Presidenza della Giunta regionale, organizzazione e programmazione

Sono abrogate norme storiche in materia di ordinamento degli uffici e del personale e di programmazione regionale. In particolare vengono eliminati:

  • la legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, sui servizi forestali regionali e sul personale forestale;
  • la legge regionale 21 marzo 1969, n. 4, sulle procedure di programmazione regionale;
  • la legge regionale 30 agosto 1970, n. 18, su studi e ricerche per i piani di sviluppo economico-sociale;
  • gli articoli da 1 a 65 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, sull’ordinamento dei servizi regionali e del personale.

Agricoltura e risorse naturali

Sono abrogate disposizioni ormai superate in materia di caccia, pesca e zootecnia. In particolare:

  • la legge regionale 10 settembre 1952, n. 3, sulla proroga della Riserva Intercomunale di Caccia della Valle d’Aosta per il periodo 1° agosto 1952 - 1° agosto 1953;
  • varie leggi sulla zootecnia e sulla Centrale del Latte di Aosta, relative a contributi straordinari per impianto e gestione o per la gestione dello stabilimento e del caseificio.

Bilancio, finanze e programmazione

La legge abroga un vasto gruppo di norme finanziarie e di bilancio relative a esercizi ormai conclusi, mutui, contributi a enti locali, garanzie fideiussorie e partecipazioni societarie. Tra le principali categorie rientrano:

  • leggi su mutui passivi e contributi al Comune di Aosta per spese di pubblica utilità;
  • norme sulla garanzia fideiussoria regionale a favore di società autostradali e di enti locali;
  • numerosi bilanci di previsione, esercizi provvisori, variazioni di bilancio e conti consuntivi degli anni 1961-1971;
  • autorizzazioni alla sottoscrizione di capitale azionario di società come A.T.I.V.A., Aplila, I.S.A.G., Funivie Champoluc e altre partecipazioni storiche della Regione.

Industria, artigianato ed energia

È abrogato un regolamento regionale del 22 giugno 1956 relativo all’applicazione della normativa statale sull’immissione al consumo in Valle d’Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale.

Istruzione e cultura

Sono abrogate norme ormai esaurite in materia di istruzione pubblica e di scuole sussidiate. In particolare:

  • la convenzione per una cattedra di gerontologia e geriatria presso l’Università di Torino;
  • disposizioni sugli incarichi e sulle nomine del personale dell’Istituto Professionale Regionale “Emile Chanoux”;
  • le norme sulle borse di studio per corsi di perfezionamento nella lingua francese;
  • varie leggi che disciplinavano o adeguavano l’assegno di riconoscimento agli ex insegnanti delle scuole sussidiate.

Sanità, salute e politiche sociali

Il provvedimento elimina un ampio blocco di norme assistenziali e sanitarie non più attuali. In particolare restano abrogate:

  • disposizioni sull’assistenza sociale, tra cui l’integrazione dei bilanci degli E.C.A., la disciplina delle visite mediche per silicosi e asbestosi, l’assicurazione obbligatoria per tali malattie, e le norme sull’assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili;
  • norme sull’assistenza sanitaria, compresa l’istituzione e il funzionamento dell’emoteca regionale, il suo trasferimento all’ente ospedaliero regionale, e contributi a favore di strutture sanitarie;
  • disposizioni sugli enti ospedalieri e sull’assistenza ospedaliera;
  • la legge sull’intervento finanziario per l’indennità di residenza dei farmacisti nelle farmacie rurali.

Territorio, ambiente e opere pubbliche

Sono abrogate norme relative a opere pubbliche e assetto del territorio, tra cui:

  • finanziamenti per opere di pubblica utilità e per interventi tecnici e finanziari connessi alla costruzione, sistemazione e riparazione di opere;
  • autorizzazioni per edifici e parcheggi ad Aosta, l’ospedale geriatrico di Beauregard, servizi turistici in piazza Narbonne e altre opere regionali;
  • disposizioni su rilievi aerofotogrammetrici e cartografia della Valle d’Aosta;
  • norme sulla disciplina di opere, piantagioni e depositi di materiali lungo i tratti abitati delle strade regionali.

Turismo, sport, commercio e trasporti

Vengono eliminate norme settoriali storiche riguardanti:

  • turismo e industria alberghiera, come la disciplina dei comitati di amministrazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo e un programma di pubbliche relazioni;
  • sport e tempo libero, inclusi contributi a favore del Centro di volo a vela, del Club Alpino Italiano di Aosta e delle provvidenze per guide, portatori alpini e orfani;
  • commercio, con l’abrogazione della disciplina delle voci merceologiche per il rilascio delle licenze;
  • trasporti, con la cessazione della norma sull’ultimazione dell’impianto funiviario Buisson-Chamois.

Regime transitorio

Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi solo ai rapporti sorti durante la loro vigenza e per l’esecuzione dei relativi impegni di spesa. La legge, quindi, non incide retroattivamente sui rapporti già perfezionati né sugli obblighi finanziari già assunti in base alle norme eliminate.

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