Cassazione Penale, Ordinanza n. 37062/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo, per quanto comprensibile dal testo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza mirava a contestare la mancata mitigazione della pena; tuttavia, la Corte di merito aveva valorizzato in modo logico i precedenti penali dell'imputato come elemento ostativo alla concessione delle attenuanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse logica e sufficiente, perché fondava il diniego delle attenuanti generiche sui precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 62-bis c.p.
La concessione delle attenuanti generiche può essere negata quando la Corte di merito valorizzi elementi ostativi, come i precedenti penali dell'imputato, con motivazione logica.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si limita a censurare in modo generico la motivazione di merito senza evidenziare reali illogicità o violazioni di legge.
- Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali dell'imputato, purché la motivazione sia coerente e logicamente argomentata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio non è accoglibile se mira solo a ottenere una diversa valutazione del merito già compiuta con motivazione non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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