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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37062/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo, per quanto comprensibile dal testo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza mirava a contestare la mancata mitigazione della pena; tuttavia, la Corte di merito aveva valorizzato in modo logico i precedenti penali dell'imputato come elemento ostativo alla concessione delle attenuanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse logica e sufficiente, perché fondava il diniego delle attenuanti generiche sui precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione delle attenuanti generiche può essere negata quando la Corte di merito valorizzi elementi ostativi, come i precedenti penali dell'imputato, con motivazione logica.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si limita a censurare in modo generico la motivazione di merito senza evidenziare reali illogicità o violazioni di legge.
  • Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali dell'imputato, purché la motivazione sia coerente e logicamente argomentata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
  • In sede di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio non è accoglibile se mira solo a ottenere una diversa valutazione del merito già compiuta con motivazione non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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