Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 839/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Documento caratteristico informativo con qualifica finale "inferiore alla media" e conseguente verbale di ammonizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il rapporto informativo del 28 dicembre 2023, relativo al periodo dal 26 giugno al 28 settembre 2023, nel quale la capacità di lavorare in gruppo era stata giudicata "inferiore alla media", in ragione della non costante disponibilità alla collaborazione, della necessità di numerose sollecitazioni da parte dei superiori e del perseguimento di interessi personali durante i servizi d’istituto, con pregiudizio per l’immagine pubblica. È stato altresì impugnato il verbale di ammonizione adottato il 24 maggio 2024 ai sensi degli artt. 923 e 932 del d.lgs. n. 66/2010 e della circolare del 14 novembre 2016. Con i primi due motivi sono stati dedotti difetto di motivazione e di istruttoria, genericità delle contestazioni, indebita considerazione di profili della personalità anziché di fatti concreti e contraddittorietà tra il giudizio finale e le valutazioni dei revisori, che sarebbero state riconducibili alla media. È stato inoltre dedotto sviamento di potere, sostenendo che il documento caratteristico sarebbe stato utilizzato per avviare un separato procedimento di dispensa dal servizio per scarso rendimento, in violazione della circolare che richiederebbe un periodo di insufficiente rendimento non inferiore a dodici mesi. Con il terzo motivo è stato dedotto ulteriore sviamento, poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare le criticità ambientali della sede di servizio e disporre il trasferimento richiesto dal militare, anziché adottare valutazioni negative e atti sanzionatori.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le relazioni o valutazioni trimestrali dei revisori non vincolino il contenuto della scheda valutativa finale, costituendo soltanto elementi conoscitivi concorrenti al giudizio globale e sintetico sulle qualità del militare, sulle condotte tenute, sui precedenti disciplinari e sull’andamento complessivo del periodo. Nel caso concreto, il giudizio finale "inferiore alla media" è stato reputato coerente con le valutazioni dei revisori, che avevano evidenziato una condotta non sempre adeguata e requisiti complessivi inferiori alla media, nonché con la descrizione di condotte concrete relative all’aspetto trascurato, alla scarsa trasparenza verso i superiori, alla mancanza di minima fiducia e al perseguimento di interessi personali durante i servizi. Non è stata ravvisata genericità, difetto di istruttoria o contraddittorietà. È stata inoltre esclusa la rilevanza del fatto che gli esiti valutativi fossero stati utilizzati anche per l’avvio di un separato procedimento di cessazione dal servizio, trattandosi di una distinta vicenda e potendo tale utilizzo rientrare nella fisiologia procedimentale. Il terzo motivo è stato respinto perché le criticità della sede di servizio invocate per il trasferimento risultavano, secondo il giudice, riconducibili alle condotte del militare e non configuravano un’incompatibilità ambientale imputabile all’Amministrazione. Il TAR ha aggiunto che la domanda di trasferimento si fondava su una situazione di tensione provocata dalle condotte dello stesso interessato; ha richiamato anche il rinvio a giudizio del militare per un’ipotesi di tentata falsità ideologica connessa alla produzione di false proposte di lavoro per ottenere il trasferimento. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000.

Norme richiamate

  • artt. 923 e 932 d.lgs. 66/2010

    Richiamati quali basi normative del verbale di ammonizione adottato nei confronti del militare.

  • Circolare 14 novembre 2016, n. M_DGMILREG 2016 0661262

    la procedura di dispensa può essere avviata nei casi in cui il carattere di insufficienza del rendimento, riscontrabile dalla documentazione caratteristica, sia riferito ad un periodo non inferiore a dodici mesi di servizio ...

    Il ricorrente l’ha invocata per sostenere che il documento caratteristico non potesse essere utilizzato per avviare il procedimento di dispensa; il TAR non ha accolto la censura, ritenendo comunque distinto il procedimento di cessazione dal servizio oggetto di separato giudizio.

  • artt. 393 R.G.A. e 238 d.P.R. 90/2010

    Invocati dal ricorrente per sostenere l’obbligo dell’Amministrazione di considerare l’incompatibilità ambientale e disporre il trasferimento; il TAR ha escluso che possano essere utilmente richiamati quando le criticità della sede siano riconducibili alle condotte dello stesso militare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi contenuti nella pronuncia.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nelle valutazioni caratteristiche del personale militare, le relazioni periodiche o trimestrali costituiscono elementi conoscitivi per il giudizio finale e non vincolano l’autorità valutatrice, cui spetta una valutazione sintetica e globale delle qualità del militare, delle condotte tenute, dei precedenti disciplinari e dell’andamento complessivo del periodo di riferimento.
  • Un giudizio caratteristico negativo non è viziato da difetto di motivazione o di istruttoria quando la valutazione complessiva risulta coerente con le valutazioni dei revisori ed è supportata dalla descrizione di condotte concrete riferite al servizio, anche se il giudizio finale è espresso mediante una formula sintetica.
  • L’utilizzo degli esiti di una valutazione caratteristica nell’ambito dell’avvio di un distinto procedimento di cessazione o dispensa dal servizio non determina, di per sé, sviamento di potere, trattandosi di procedimenti autonomi e potendo la documentazione caratteristica costituire elemento valutativo del procedimento successivo.
  • Le criticità ambientali poste a fondamento di una richiesta di trasferimento non possono essere utilmente invocate come incompatibilità ambientale quando siano riconducibili alle condotte non consone del militare richiedente; tali condotte possono invece giustificare valutazioni negative e l’avvio di ulteriori procedimenti nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.