Sentenza del 17/03/2016 n. 1588 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo di lettera raccomandata - Legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica della cartella esattoriale, sostenendo che la notificazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento fosse viziata per la mancata apposizione della relata di notifica.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo notificare la cartella di pagamento direttamente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica. Inoltre, l'eventuale vizio della notificazione deve considerarsi sanato quando il destinatario propone tempestivamente ricorso, poiché tale iniziativa dimostra che egli ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo posta
La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; tale modalità non richiede l'apposizione della relata di notifica.
Principio di sanatoria dei vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo
La tempestiva proposizione del ricorso da parte del destinatario sana gli eventuali vizi formali della notifica, perché dimostra l'effettiva conoscenza dell'atto e il concreto esercizio del diritto di difesa.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza relata di notifica, se effettuata secondo le modalità previste.
- Non ogni irregolarità formale della notificazione comporta l'inesistenza o l'invalidità dell'atto: occorre verificare se il destinatario abbia comunque avuto effettiva conoscenza della cartella.
- La proposizione tempestiva del ricorso può sanare i vizi della notifica, poiché dimostra che l'atto ha raggiunto il suo scopo.
- Chi contesta una cartella dovrebbe distinguere tra vizi della notifica e contestazioni relative al merito o all'esistenza del debito, perché la conoscenza effettiva dell'atto può rendere irrilevanti i soli vizi formali della notificazione.
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