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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21032/2026 del 21/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un avviso notificato dall'Agenzia delle Entrate a un ex amministratore di una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese, con cui si contestava la sua responsabilità personale, ai sensi dell'art. 36, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il mancato pagamento di IRES, IRAP e IVA dovute dalla società per l'anno 2009, in relazione a dichiarazioni fiscali omesse. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato la pretesa, deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 28, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 175 del 2014 e dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973: ha sostenuto, da un lato, che l'avviso fosse illegittimo perché la società era stata cancellata prima dell'entrata in vigore della norma che, ai soli fini fiscali, differisce per cinque anni l'efficacia estintiva della cancellazione; dall'altro, che mancasse la prova dei presupposti di responsabilità personale dell'ex amministratore. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, rilevando che la responsabilità ex art. 36 ha natura civilistica, costituisce titolo autonomo rispetto all'obbligazione tributaria della società e non richiede né la preventiva iscrizione a ruolo né un accertamento societario valido come presupposto necessario; ha inoltre osservato che l'occultamento delle attività sociali può realizzarsi anche mediante omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e che, nel caso concreto, la CTR aveva accertato che l'amministratore aveva rivestito la carica nel periodo rilevante in cui le dichiarazioni erano state omesse.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la responsabilità dell'ex amministratore per il mancato pagamento delle imposte societarie, ai sensi dell'art. 36, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha natura civilistica e si fonda su un titolo autonomo rispetto al debito fiscale della società; pertanto non era necessario che l'avviso nei suoi confronti fosse preceduto da un precedente accertamento societario valido o dalla iscrizione a ruolo del credito. Ha inoltre ritenuto corretta la sussunzione operata dalla CTR, poiché la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali integra l'occultamento delle attività sociali rilevante ai fini della norma. È stata esclusa anche la decisività dell'asserito errore sulla retroattività dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, perché la sentenza impugnata non vi aveva effettivamente fatto applicazione come ratio decisoria. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell'Agenzia in cassazione; confermato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, quarto comma, d.P.R. n. 602 del 1973

    Estende agli amministratori che abbiano compiuto operazioni di liquidazione o occultato attività sociali negli ultimi due periodi d'imposta anteriori alla liquidazione la responsabilità per il mancato pagamento delle imposte dovute dalla società; la responsabilità ha natura civilistica e titolo autonomo rispetto al debito tributario della società.

  • art. 36, quinto comma, d.P.R. n. 602 del 1973

    "La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"

    L'accertamento della responsabilità avviene con atto motivato notificato al responsabile; non è richiesta, come condizione di legittimità dell'atto, la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario.

  • art. 36, sesto comma, d.P.R. n. 602 del 1973

    "Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario"

    Il rimedio contro l'atto di accertamento è il ricorso al giudice tributario, nel cui ambito il destinatario può contestare anche la sussistenza del debito della società e i presupposti della propria responsabilità.

  • art. 28, commi 4 e 5, d.lgs. n. 175 del 2014

    La previsione sulla sopravvivenza fiscale quinquennale dell'estinzione societaria non era decisiva nella fattispecie, perché l'azione contro l'ex amministratore non presuppone un valido accertamento societario né la previa applicazione di tale disciplina.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato come base civilistica della responsabilità dell'amministratore/liquidatore per la mancata salvaguardia del credito erariale.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come base civilistica della responsabilità per inadempimento degli obblighi connessi alla carica.

  • art. 2495 c.c.

    L'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non determina di per sé una successione nel debito rilevante ai fini della responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010

    È richiamato per escludere la necessità della preventiva iscrizione a ruolo per gli avvisi emessi dal 1° ottobre 2011 relativi ai periodi d'imposta indicati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In conseguenza del rigetto del ricorso, è stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La responsabilità dell'ex amministratore o liquidatore per i debiti fiscali della società estinta, quando prevista dall'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, ha natura civilistica e costituisce un titolo autonomo rispetto all'obbligazione tributaria della società.
  • Nel giudizio contro l'atto di accertamento emesso ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, il destinatario può contestare anche l'esistenza del debito della società e non è richiesta, come condizione di legittimità dell'atto, la preventiva iscrizione a ruolo del credito erariale.
  • L'occultamento di attività sociali rilevante ai fini dell'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 può integrarsi anche mediante omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali o mediante dichiarazioni infedeli, non solo attraverso omissioni nelle scritture contabili.
  • Ai fini della responsabilità dell'ex amministratore è decisivo l'accertamento della sua carica nel periodo rilevante e della condotta omissiva o distrattiva, mentre la cancellazione della società e le questioni sulla sua sopravvivenza fiscale non escludono di per sé la pretesa verso il responsabile personale.
  • Se la sentenza di merito fonda la decisione su una corretta sussunzione della fattispecie nella norma applicabile, un eventuale errore su un profilo non decisivo della motivazione non comporta cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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