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Sentenza

Sentenza n. 670/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 24.6.2025, n. 230, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, 24 giugno 2025, n. 230, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Savona aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero a emettere la carta, accreditare gli importi dovuti e corrispondere la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti fino al saldo. La decisione era stata notificata al Ministero presso la sede reale dell’Amministrazione il 3 luglio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito senza contestare il ricorso né dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto l’actio iudicati, rilevando che il Ministero non aveva assolto l’onere di provare l’adempimento del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi € 1.000,00, corrispondenti ai due annualità di € 500,00 ciascuna, oltre ai relativi accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori, refusione del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il giudizio di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    In presenza della contestazione dell’inadempimento, grava sull’amministrazione che assume di avere adempiuto l’onere di provare l’avvenuta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo; tale onere non è stato assolto dal Ministero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a dare integrale esecuzione al titolo.
  • L’amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento e senza dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo non assolve l’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 2697 c.c.; in tal caso l’actio iudicati deve essere accolta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine.
  • Il giudizio di ottemperanza può avere ad oggetto anche l’esecuzione di un obbligo di facere amministrativo, quale il rilascio di una carta elettronica e l’accredito delle somme dovute, inclusi gli accessori riconosciuti dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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