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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15415/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente proponeva ricorso contro la condanna alla pena di 2 anni e 4 mesi inflitta dal Tribunale di Trapani e confermata in appello. I motivi di impugnazione sono cinque: (1) violazione del divieto di ne bis in idem per presunta duplicazione dell'azione penale rispetto a precedente sentenza del Tribunale di Palermo; (2) carenza di motivazione circa la validità per l'espatrio del documento falso ai fini dell'art. 497-bis c.p.; (3) contraddittorietà e illogicità per non aver valorizzato la presunta natura di mera fotocopia e la grossolanità della falsificazione; (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del profitto; (5) omessa declaratoria di prescrizione per taluni reati. La ricorrente lamentava inoltre specifici vizi di fatto e di diritto relativi al materiale probatorio (fotocopia vs documento, scadenza della carta d'identità, entità del profitto).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sulla questione del ne bis in idem la Corte ha ritenuto che la giurisprudenza (Sez. Un.) estende il divieto anche ai casi di duplicazione dell'azione penale, ma ha osservato che la difesa non ha adempiuto all'onere di allegazione circa la collocazione temporale e l'anteriorità dell'esercizio dell'azione penale nel procedimento invocato; il motivo è quindi in parte manifestamente infondato e in parte generico. Sul punto relativo alla validità per l'espatrio la Corte ha ritenuto irrilevante la scadenza apparente del documento quando il documento è intrinsecamente falso: è sufficiente la riconducibilità al tipo astratto di documento previsto dall'art. 497-bis. Le censure fondate su questioni di fatto (es. fotocopia "mal fatta", visibilità della falsificazione) sono state ritenute inammissibili perché la motivazione delle sentenze di merito è logica e articolata e non sottoponibile a rivalutazione in questa sede. Quanto alle attenuanti, le corti di merito hanno motivatamente escluso la loro sussistenza valorizzando precedenti, reiterazione, disvalore della condotta e disagio arrecato alle vittime; la ricorrente non ha fornito elementi concreti a supporto di un trattamento più favorevole. Sulla prescrizione la Corte ha richiamato la disciplina della sospensione introdotta dalla legge 103/2017 e la giurisprudenza di Sezioni Unite (n. 20989/2024), concludendo che i reati oggetto del processo non sono prescritti. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Principio del ne bis in idem processuale: impedisce la duplicazione dell'azione penale; la sua applicazione richiede prova della collocazione temporale dell'esercizio dell'azione penale e l'onere di allegazione grava sulla parte che solleva l'eccezione

  • Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005

    Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800-01

    Jurisprudenza che estende il divieto del ne bis in idem anche alle ipotesi di duplicazione dell'azione penale in assenza di sentenza definitiva, sottolineando l'esigenza di indagare sulla temporaneità delle azioni penali

  • art. 497-bis cod. pen.

    Reato relativo all'uso di documenti di identificazione falsi: la Corte interpreta che, quando il documento è intrinsecamente falso, la apparentemente scadenza è irrilevante e l'elemento rilevante è la riconducibilità al tipo astratto di documento previsto dalla norma

  • Sentenza Sez. n. 25218/2020

    sentenza di questa Sezione n. 25218/2020, RV279473-01

    Richiamata come precedente in tema di requisito della validità per l'espatrio ai fini dell'art. 497-bis, ma la Corte ne precisa l'interpretazione alla luce della falsità intrinseca del documento

  • art. 62 n. 4 e art. 62-bis cod. pen.

    Norme sulle attenuanti (lucro di speciale tenuità e attenuante della particolare tenuità del fatto): le attenuanti richiedono prova dell'entità dell'evento dannoso e non possono essere riconosciute quando sussistono precedenti, reiterazione e significativo disvalore della condotta

  • art. 66 codice del consumo

    Richiamato dalle parti con riferimento al mancato pagamento delle forniture; la Corte osserva che l'eventuale vantaggio economico della parte lesa non neutralizza automaticamente il disagio subito

  • art. 159 e art. 157 cod. pen.

    Norme sulla sospensione e sul calcolo della prescrizione: applicazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge 103/2017 per i reati commessi nel periodo di vigenza della stessa

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103; Legge 9 gennaio 2019, n. 3; Legge 27 novembre 2021, n. 134

    La Corte richiama l'applicazione temporale delle modifiche legislative: la sospensione della prescrizione prevista dalla legge 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge (3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019); successivamente si applica la disciplina introdotta dalla legge 134/2021

  • Sez. Un., n. 20989 del 12/12/2024

    Sez. Un., n. 20989 del 12/12/2024, RV 288175-01

    Precedente di Sezioni Unite richiamato per chiarire l'ambito di applicazione temporale della sospensione della prescrizione e per escludere l'abrogazione retroattiva

Massime di principio

  • L'eccezione di ne bis in idem richiede che la parte allegante dimostri l'anteriorità dell'esercizio dell'azione penale nel procedimento invocato: l'onere di allegazione è essenziale per il suo accoglimento.
  • In materia di documenti falsi (art. 497-bis), quando il documento è intrinsecamente falso la valutazione della sua 'scadenza' è generalmente irrilevante: conta la riconducibilità al modello astratto di documento previsto dalla norma.
  • Le questioni di fatto e la valutazione della prova (es. se si tratti di mera fotocopia, qualità della falsificazione, rilevanza di singoli atti) sono difficilmente riapribili in sede di legittimità se la motivazione di merito è logica e dettagliata.
  • Le attenuanti (generiche o per speciale tenuità) richiedono elementi concreti e specifici; precedenti penali, reiterazione e il pregiudizio alle vittime giustificano il diniego di attenuanti anche quando il profitto appare modesto.
  • La determinazione della prescrizione deve tener conto della normativa sulla sospensione introdotta da successive leggi: è fondamentale stabilire il tempus commissi delicti e applicare la disciplina temporale vigente per quei periodi.
  • In sede di ricorso è necessario fornire elementi probatori e argomentazioni puntuali e non generiche: motivi vaghi o non supportati dall'allegazione di fatti determinanti sono destinati a risultare inammissibili.

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