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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28730/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa ha irrogato sanzioni pecuniarie per avere detenuto per la vendita e commercializzato olio etichettato come "olio extravergine di oliva" che, all'esito dei controlli, non risultava conforme alla categoria dichiarata. In primo grado l'opposizione era stata accolta perché il giudice aveva ritenuto contraddittori gli esiti delle analisi sui campioni. In appello, invece, l'amministrazione ha ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale ha valorizzato il quadro normativo sulla classificazione degli oli d'oliva e ha ritenuto che la mancata conferma della classificazione da parte delle controanalisi giustificasse le sanzioni. La ricorrente ha quindi proposto quattro motivi per cassazione: 1) violazione del regolamento europeo sulla classificazione degli oli, sostenendo che la disciplina applicabile fosse stata modificata e che le analisi fossero state svolte in modo non conforme, non da un panel ma da un singolo assaggiatore, oltre che senza adeguato coordinamento con le analisi chimiche; 2) violazione della legge nazionale sugli oli d'oliva e sulla misura della sanzione, sostenendo che la legge non punisse la difformità solo organolettica in presenza di conformità chimico-fisica e che, comunque, la sanzione fosse stata quantificata in misura errata e dovesse applicarsi la disciplina più favorevole del 2011 o quella per i fatti di lieve entità; 3) omessa pronuncia su eccezioni relative alla nullità delle analisi per violazione delle procedure e dei termini previsti dalla disciplina europea; 4) violazione delle norme su onere della prova e ordine di esibizione, oltre a omesso esame di una testimonianza, sostenendo che non vi fosse prova dell'apposizione della denominazione da parte sua e che l'eventuale etichetta fosse stata riferibile al venditore, non all'acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo perché, in sostanza, miravano a ottenere un diverso accertamento di fatto o introducevano questioni nuove non adeguatamente dedotte nei gradi di merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo affermando che la legge del 1960 richiede, per la classificazione dell'olio come extravergine, anche il requisito organolettico, che la violazione dell'art. 5 sussiste quando il prodotto non corrisponde alle caratteristiche prescritte, e che la sanzione applicata era correttamente quella vigente al tempo dei fatti, senza possibilità di applicare retroattivamente la disciplina più favorevole del 2011. Ha inoltre ribadito che la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione consente solo una valutazione discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, la prova della responsabilità era stata ritenuta sufficiente, non superata la presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981. Ne è derivata la condanna della ricorrente alle spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 2568/1991

    art. 2, par. 2 e par. 4; All. XII

    La disciplina europea rileva per la verifica delle caratteristiche organolettiche dell'olio d'oliva vergine mediante panel di assaggiatori riconosciuti; la classificazione è confermata solo se le controanalisi concordano, e il termine di quattro mesi per le controanalisi opera solo nei casi previsti dalla norma.

  • Reg. CE n. 796/2002

    È richiamato come modifica del regolamento europeo sulla composizione del panel e sulle modalità di verifica, ma la Corte osserva che le doglianze della ricorrente non scalfiscono l'accertamento di fatto compiuto in sentenza.

  • L. 13 novembre 1960, n. 1407

    L'olio extravergine deve possedere anche requisiti organolettici; l'art. 5 vieta di vendere o detenere per la vendita oli privi delle caratteristiche prescritte; l'art. 8 prevede la sanzione amministrativa per la violazione. La Corte esclude che la sola conformità chimico-fisica basti a escludere l'illecito.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689

    In materia di illecito amministrativo valgono legalità, irretroattività e divieto di analogia; opera la presunzione di colpa del trasgressore, superabile solo con prova contraria. La Corte esclude l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole non prevista dalla legge del 2011.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

    È richiamato per la trasformazione della pena pecuniaria e per spiegare la quantificazione della sanzione applicata al caso concreto.

  • L. 3 febbraio 2011, n. 4

    La modifica dell'importo sanzionatorio si applica solo dal 6 marzo 2011 e non ai fatti commessi nel 2008; non opera retroattivamente come lex mitior in questa materia.

  • D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109

    La disciplina sulla denominazione di vendita è distinta da quella sugli oli d'oliva; nel caso concreto non si trattava di sanzione per violazione della denominazione di vendita, ma per immissione in commercio di olio non conforme alle caratteristiche di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice ha comunque deciso sul punto sostanziale; il difetto di esame di singole argomentazioni non integra di per sé il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 116 c.p.c.

    L'inosservanza dell'ordine di esibizione può essere apprezzata dal giudice come argomento di prova, ma la mancata valorizzazione di tale condotta non è censurabile in cassazione come error in procedendo.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione non ottemperato non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova, ma solo la possibilità per il giudice di trarne argomenti di prova.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente non ha superato l'accertamento di merito sulla responsabilità; la Corte ribadisce la ripartizione dell'onere probatorio e la presunzione di colpa in materia di sanzioni amministrative.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono scrutinati alla luce dei limiti del giudizio di legittimità: le censure che mirano a rimettere in discussione il fatto storico o l'apprezzamento delle prove sono inammissibili o non deducibili come violazioni di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie sanzionatorie relative alla classificazione dell'olio d'oliva, la conformità alla categoria dichiarata va verificata anche sul piano organolettico: la sola regolarità chimico-fisica non esclude l'illecito se il prodotto non possiede le caratteristiche prescritte dalla legge.
  • La sanzione per commercializzazione di olio non conforme si applica quando il prodotto è detenuto per la vendita o immesso in commercio con denominazione non corrispondente alle caratteristiche di legge; la disciplina sulla denominazione di vendita è distinta dalla disciplina speciale sugli oli d'oliva.
  • In materia di illeciti amministrativi, la quantificazione della sanzione va effettuata secondo la legge vigente al momento del fatto; la disciplina sopravvenuta più favorevole non si applica retroattivamente se la legge non lo prevede espressamente.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non decide affatto su una domanda o eccezione; non basta che non abbia sviluppato analiticamente tutte le argomentazioni difensive o che abbia valutato in modo sfavorevole le prove.
  • L'inosservanza dell'ordine di esibizione non determina automaticamente l'accoglimento della tesi della parte istante: il giudice può soltanto trarne argomenti di prova, con valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione se sorretta da accertamento di merito.
  • La presunzione di colpa prevista per l'autore dell'illecito amministrativo può essere vinta solo con prova contraria specifica; la mera allegazione di aver acquistato il prodotto da terzi o di essere in attesa di controlli non è sufficiente, se non supportata da elementi documentali o probatori idonei.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteContenzioso tributarioInadempimento
RamiEsecuzioniProcesso civileTributiObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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