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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14911/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per i quali era stata condannata con nove sentenze irrevocabili (per lo più violazioni dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, c.d. "daspo urbano"). Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta ritenendo che, pur essendo stato riconosciuto per alcuni reati un vincolo di continuazione in sede di cognizione (continuazione "interna"), non sussistessero elementi per ritenere che tutte le violazioni fossero espressione di un medesimo disegno criminoso preordinato. La ricorrente ha impugnato chiedendo annullamento per violazione di norme (artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p.) e per vizio di motivazione, sostenendo che gli elementi comuni (dolo, stessa specie di reato, intervallo temporale non rilevante) avrebbero dovuto portare al riconoscimento della continuazione; il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il vincolo della continuazione richiede l'esistenza di un "programa criminoso" unitario, originariamente progettato nelle sue linee fondamentali, e non può essere riconosciuto sulla base della sola serialità o ripetizione di condotte. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell'esecuzione, che ha qualificato le violazioni come estemporanee, non preordinate e riconducibili piuttosto a una scelta di vita volta alla violazione ripetuta della norma (fattispecie non meritevole del trattamento di favore della continuazione). Ha inoltre precisato che il giudice dell'esecuzione, pur dovendo tenere conto delle valutazioni compiute in sede cognitoria, può discostarsene se fornisce adeguata motivazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riconoscibilità del vincolo della continuazione in sede di esecuzione; la Corte ricorda che occorre provare l'esistenza di un programma criminoso unitario, progettato originariamente nelle sue linee fondamentali.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al concorso di reati; la Corte richiama la necessità che la continuazione derivi da una progettazione unitaria e non dalla mera sommatoria di reati.

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 (conv. L. 48/2017) - "daspo urbano"

    Le violazioni contestate appartengono per lo più a questa fattispecie normativa; la Corte osserva che, sebbene siano della stessa specie, ciò non è di per sé sufficiente a dimostrare la continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'imposizione delle spese processuali in caso di rigetto dell'impugnazione; sulla base di questa disposizione la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la ricorrente ha fondato il ricorso su lett. b) ed e) (violazione di norme e vizio di motivazione).

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione richiede la prova di un programma criminoso unitario, originariamente progettato nelle sue linee fondamentali; la mera ripetizione di reati della stessa specie non è sufficiente.
  • La tempestività e la prossimità temporale tra i reati sono elementi utili ma non decisivi: devono integrarsi con indizi concreti di preordinazione e progettualità.
  • La reiterazione delle condotte che riflette una scelta di vita criminale (recidiva, abitualità) non va confusa con la continuazione, che è istituto favorevole al reo e presuppone una diversa logica di unità programmatoria.
  • Il giudice dell'esecuzione deve tenere conto delle valutazioni compiute in sede di cognizione, ma può discostarsene se fornisce motivazione adeguata e basata su elementi fattuali concreti.
  • La parte che invoca la continuazione ha l'onere di dimostrare, oltre l'identità del dolo o la omogeneità dei reati, l'esistenza di un progetto criminoso unitario; le conclusioni basate su mere presunzioni o congetture sono insufficienti.
  • La continuazione può essere riconosciuta anche solo con riferimento a una parte dei reati dedotti, ma ciò richiede comunque prova della loro unità progettuale rispetto agli altri.

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