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Ordinanza

Ordinanza del 05/07/2017 n. 1111 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Misure cautelari - Fumus boni iuris - Non necessario - Periculum in mora - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 non richiede, per ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto impugnato, la dimostrazione del fumus boni iuris. Il periculum in mora non può essere desunto dalla sola entità dell’importo richiesto e manca quando il contribuente non prova di essere incapace di adempiere alle proprie obbligazioni.

Misure cautelari nel processo tributario: assenza di fumus boni iuris e insussistenza del periculum in mora

Misure cautelari e sospensione dell’esecuzione

Il documento riguarda i presupposti per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio, ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992.

Fumus boni iuris

Ai fini della concessione della misura cautelare, la disposizione non richiede la dimostrazione del fumus boni iuris, ossia della ragionevole fondatezza delle contestazioni proposte nel giudizio. La valutazione cautelare non è quindi subordinata alla prova preliminare della probabile fondatezza del ricorso o dell’impugnazione.

Periculum in mora

La sussistenza del periculum in mora deve essere dimostrata attraverso elementi concreti, idonei a evidenziare il rischio di un pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza o dell’atto impugnato. La sola entità dell’importo preteso non è sufficiente a comprovare tale requisito.

In particolare, il periculum in mora non ricorre quando il contribuente non dimostri di essere incapace di adempiere alle altre obbligazioni. L’importo della pretesa, considerato isolatamente, non consente dunque di ritenere integrato il rischio cautelare.

Principio applicativo

La sospensione può essere accordata soltanto in presenza di un concreto e provato pericolo derivante dall’esecuzione. La mancata dimostrazione dell’incapacità del contribuente di far fronte alle proprie obbligazioni comporta l’insussistenza del periculum in mora, anche qualora l’importo richiesto sia significativo.

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