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Ordinanza

Ordinanza del 04/07/2017 n. 1078 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Misure cautelari - Danno grave e irreparabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto impugnato quando sia dimostrato un danno grave e irreparabile. Il danno deve eccedere il pregiudizio ordinario derivante dall’esecuzione, determinare uno squilibrio inaccettabile tra vantaggi dell’esecutore e sacrifici dell’esecutato e comportare la perdita non reintegrabile delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene. La sola entità dell’importo non è sufficiente: occorre provare rischi concreti e attuali per i diritti primari della persona o per la sopravvivenza dell’attività economica, considerando anche rateizzazione o altre misure alternative.

Misure cautelari ex art. 62-bis d.lgs. 546/1992: prova del danno grave e irreparabile

Misure cautelari e danno grave e irreparabile

La disciplina richiamata riguarda la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o, comunque, dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992. La norma non richiede congiuntamente la tradizionale verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma individua quale presupposto la sussistenza di un danno grave e irreparabile.

Danno grave

È grave il pregiudizio che eccede quello necessariamente subito dal debitore in conseguenza dell’esecuzione della sentenza. La gravità ricorre, in particolare, quando l’esecuzione determina un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi conseguiti dall’esecutore e i sacrifici imposti all’esecutato.

La valutazione non può essere effettuata in astratto, ma deve tenere conto delle concrete conseguenze dell’esecuzione e della possibilità di attenuarne l’impatto mediante strumenti alternativi. Devono quindi essere considerate anche:

  • la possibilità di chiedere la dilazione della prestazione;
  • la possibilità di adottare altre misure idonee a ridurre il pregiudizio;
  • l’effettivo rapporto tra il beneficio dell’esecuzione e il sacrificio imposto al debitore.

Danno irreparabile

Il danno è irreparabile quando l’esecuzione provoca la perdita o la distruzione delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene interessato. L’irreparabilità sussiste quando, anche in caso di successivo accoglimento del ricorso, non sia possibile reintegrare il bene né in natura né mediante equivalente economico.

La verifica deve quindi concentrarsi sulla possibilità concreta di ripristinare la situazione precedente o di ottenere un ristoro adeguato qualora il ricorso venga accolto. Non è sufficiente che l’esecuzione produca un pregiudizio patrimoniale: occorre che gli effetti siano sostanzialmente non reversibili.

Onere della prova

La prova del danno grave e irreparabile non può fondarsi esclusivamente sull’entità dell’importo da pagare. L’ammontare della somma, considerato isolatamente, non dimostra né la gravità né l’irreparabilità del pregiudizio.

È invece necessario illustrare e documentare rischi concreti e attuali riguardanti:

  • i diritti primari della persona;
  • la sopravvivenza dell’attività economica;
  • la perdita delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene;
  • l’impossibilità di ottenere un reintegro in natura o per equivalente.

Nella valutazione devono essere prese in esame anche le possibilità di rateizzare il pagamento o di ricorrere ad altre modalità idonee a evitare che l’esecuzione produca conseguenze sproporzionate e irreversibili.

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