Cassazione Penale, Sentenza n. 15669/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso del Procuratore contestava l'ordinanza di riesame del Tribunale di Milano che, annullando il decreto del Gip del 12/09/2024, aveva revocato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 4.700.000 ritenendo che, per errore della banca, la somma fosse stata accreditata sul conto personale di Dagna e non sulla Vami Immobiliare e che, pertanto, non fosse provata la responsabilità appropriativa di Vurro. Il PM denunciava errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che l'appropriazione derivava proprio dalla percezione dell'errore e dalla diversa destinazione delle somme
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il Tribunale ha operato una ricostruzione fattuale nella quale risultano accertati: la conoscenza da parte di Basso e Vurro dell'esposizione debitoria della Vami e dell'esistenza del pegno; l'errore della banca nell'accreditare la somma sul conto della Dagna; e che l'errore era relativo al soggetto beneficiario. Sulla base di ciò la Corte ha ritenuto che il ricorso del PM rimanga ancorato a questioni di fatto e vizi di motivazione non sindacabili in sede di legittimità se non nei casi estremi previsti dall'art. 325 c.p.p., oltre a osservare che il ricorrente non ha adeguatamente confrontato la giurisprudenza relativa alla depenalizzazione dell'art. 647 e al suo rapporto con l'art. 646
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Limita la sindacabilità in Cassazione dei vizi di motivazione dei provvedimenti cautelari reali: il ricorso per cassazione non è ammesso per semplici vizi di motivazione salvo che essi siano così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico-giustificativo del giudice
art. 646 cod. pen.
Norma generale sull'appropriazione indebita; nel caso esaminato il Tribunale ha ritenuto che la valutazione sulla sussistenza dell'altruità del bene e della condotta appropriativa fosse questione di fatto non risolvibile in Cassazione con i limiti dell'art. 325 c.p.p.
art. 647 cod. pen.
Previsione relativa all'appropriazione di cose ricevute per errore o per caso fortuito (richiamata nella versione depenalizzata); la giurisprudenza citata considera tale norma applicabile anche al denaro e la colloca in rapporto di specialità rispetto all'art. 646
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7
decreto legislativo 15/01/2016 n.7
Ha depenalizzato alcuni reati, incidendo sulla rilevanza penale dell'appropriazione di cose ricevute per errore ai sensi dell'art. 647, con riflessi interpretativi rispetto alla fattispecie di appropriazione indebita
art. 316 cod. pen.
Richiamato nel passaggio giurisprudenziale citato come norma che contempla l'appropriazione di denaro; utilizzato nella comparazione normativa per affermare che la nozione di 'cose' comprende anche il denaro
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 45891 del 10/09/2021 (Luchian, Rv. 282443)
Orientamento che afferma la configurabilità dell'art. 647, n. 3, anche con riferimento al denaro e la sua specialità rispetto all'art. 646; richiamato dalla Corte per sottolineare che il ricorrente non ha adeguatamente confrontato tale indirizzo
Massime di principio
- I ricorsi per Cassazione contro provvedimenti cautelari reali basati su vizi di motivazione sono inammissibili salvo che il difetto motivazionale sia così grave da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice (art. 325 c.p.p.).
- Quando la questione centrale è una ricostruzione di fatto (es. quale soggetto abbia effettivamente ricevuto le somme e quale sia stata la causa dell'accredito), tali valutazioni sono normalmente riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione nei limiti ordinari.
- L'appropriazione di somme ricevute per errore può richiamare la disciplina dell'art. 647 (cose ricevute per errore) che, secondo giurisprudenza consolidata, può riguardare anche il denaro e va considerata rispetto all'art. 646 per la specialità normativa.
- Il pubblico ministero che intende ottenere la riforma di un provvedimento cautelare fondato su ricostruzioni fattuali deve: a) indicare chiaramente vizi di diritto e non solo doglianze sulla valutazione probatoria; b) confrontarsi espressamente con la giurisprudenza rilevante (soprattutto su profili di depenalizzazione e rapporti normativi).
- In presenza di un errore bancario nell'accredito di somme, oltre all'iniziativa penale è spesso necessario valutare i rimedi civilistici e la documentazione bancaria (ordini, disposizioni, comunicazioni) per dimostrare la destinazione originale delle somme e l'eventuale volontà di appropriarsi.
- Per difensori: concentrare i mezzi di impugnazione su punti di diritto e sul rispetto dei limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione; per reclamanti (PM): dimostrare che il vizio di motivazione supera la soglia di 'incomprensibilità' richiesta dall'art. 325 c.p.p. o che sussistono profili di diritto astratto suscettibili di sindacato in sede di legittimità.
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